Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo III                        /222.00.11

OGGETTO: Istanza di permesso di ricerca "CCCC" della SSSS S.p.A. - Pubblicazione presso l'URIG.

   
   
   
                                            Assessorato regionale
   Industria
   P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone una problematica in ordine alla legittimità di una eventuale pubblicazione presso l'URIG dell'istanza di permesso di ricerca idrocarburi presentata in data 18/01/2000 dalla SSSS S.p.A. denominata "CCCC". Perplessità sono sorte in quanto l'istanza in argomento interferisce con la superficie oggetto dell'istanza di permesso di ricerca, denominata "EEEE", presentata dalla IIII s.r.l. pubblicata per estratto nella G.U.R.S. n. 43 del 25/10/97 ed attualmente all'esame del Consiglio regionale delle Miniere. Si chiede pertanto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla legittimità di un'eventuale pubblicazione dell'istanza "CCCC" nelle more del perfezionamento dell'istruttoria dell'istanza "EEEE".
   
                 2. In ordine alla problematica proposta si osserva che il D.L.vo 25/11/96, sulla base delle cui disposizioni è stata istruita l'istanza  "EEEE" della IIII s.r.l., nel disciplinare le procedure di conferimento di permessi di ricerca, al comma 4 dell'art. 4 testualmente recita: "Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili". Disposizione peraltro pedissequamente ripresa dal comma 2 dell'art. 18 della recente l.r. 14/2000.
                 Nel caso di specie si rileva come la superficie oggetto dell'istanza di permesso di ricerca denominato "CCCC" della SSSS S.p.A. interferisca per una porzione significativa, sebbene non integralmente, con la superficie oggetto dell'istanza "EEEE" presentata però più di due anni prima ed ampiamente divulgata secondo le disposizioni del citato D.L.vo 625/96 nonchè della direttiva 94/22/CE. Pertanto, considerato quanto sopra, nella fattispecie ad avviso dello scrivente sussistono tutti i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui al sopra riportato comma 4, per cui l'istanza "CCCC" deve essere dichiarata irricevibile in quanto per buona parte coincidente con l'area interessata dall'istanza "EEEE" ed in quanto non proposta entro il termine di tre mesi indicato dal comma in argomento; peraltro tale determinazione darebbe la possibilità alla SSSS S.p.A. di rivedere l'estensione della superficie oggetto dell'istanza nonchè di relativi programmi di lavoro ed, eventualmente, rivalutare l'opportunità di presentare una nuova istanza di permesso.
                 Viceversa soluzioni alternative ipotizzate nella richiesta di parere non sembrano, sempre ad avviso dello scrivente, presentare i necessari crismi di legittimità.
   
   * * * * * *

   
                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane