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Gruppo XV 218.00.11

OGGETTO: Riforma burocratica. L.r. 10/2000. Attuazione.






PRESIDENZA DELLA REGIONE
On.le Presidente
Ufficio di Gabinetto

PALERMO




1. Con nota n. 3228 del 7 agosto 2000 la s. v. On.le , sulla scorta delle riflessioni emerse in sede di Conferenza dei Direttori regionali con riguardo alla necessità di portare avanti con tempestività la riforma burocratica regionale, ha chiesto allo Scrivente se le norme della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che attribuiscono ai dirigenti tutti i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa, e le relative responsabilità, anche di risultato, siano da considerarsi immediatamente applicabili dall'entrata in vigore della legge medesima.

Inoltre, al fine di assicurare la concreta attuazione del processo di riforma, la S. V. On.le ha incaricato l'Ufficio Scrivente di formulare schemi di regolamenti attuativi della predetta l.r. 10/2000, nelle more della concreta istituzione dell'ufficio speciale temporaneo per la predisposizione di predetti schemi di regolamento, e di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 1° giugno 2000.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si è iniziato il processo di riforma burocratica nella Regione siciliana.

La predetta riforma è delineata come fattispecie a formazione progressiva, che non trova esaustiva attuazione nella legge stessa ma la cui definizione è demandata, con un processo delegificativo, all'adozione di una serie di regolamenti e atti amministrativi da porre in essere secondo il quadro delineato dalla normativa posta nella medesima legge.

Occorre, pertanto, distinguere nella legge medesima, al fine della soluzione del quesito prospettato, tra norme di immediata applicabilità -sufficientemente determinate e relative ad aspetti completamente normati ovvero direttamente o facilmente inseribili nell'ordinamento esistente- e norme che delineano principi ed istituti oggetto di delegificazione o la cui attuazione presuppone logicamente e temporalmente l'adozione di altri atti e provvedimenti prodromici.

Con riferimento alla problematica sottoposta, si osserva che l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pone il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico, attribuite al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali, e le funzioni amministrative e gestionali, attribuite ai dirigenti.

In proposito, occorre preliminarmente rilevare che le funzioni dirigenziali sono funzioni di attuazione delle attività programmatoria, di alta amministrazione, di indirizzo e direttiva assegnate alla funzione politica; e, pertanto si pospongono logicamente e temporalmente all'esercizio di quest'ultima.

Va, ancora, osservato che l'art. 4, nel definire l'articolazione dell'organizzazione amministrativa della Regione, in sede di prima applicazione definisce direttamente e compiutamente i dipartimenti -quali strutture di massima dimensione- ma demanda ad atti regolamentari l'individuazione delle strutture intermedie.

Mentre l'art. 6 successivo, pur stabilendo l'accesso, in sede di prima applicazione, alla prima fascia dirigenziale del segretario generale e dei direttori regionali ed equiparati ed alla seconda fascia dirigenziale dei dirigenti superiori ed equiparati, non ne determina automaticamente il transito, presupponendo un previo accertamento dell'inesistenza di specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare nonché del possesso dell'idoneo titolo di studio. E, d'altronde, anche per la costituzione ed articolazione del ruolo unico il secondo comma del medesimo articolo rimanda ad apposito regolamento.

Sotto altro profilo, anche a voler ritenere già potenzialmente operative le strutture dipartimentali ex art. 4, terzo comma, l.r. 10/2000, la stessa legge non attribuisce direttamente ai direttori regionali e equiparati attualmente preposti alle direzioni regionali l'incarico di dirigere tali dipartimenti, presupponendo, quindi, per il perfezionamento della preposizione a tali strutture di massima dimensione, per gli effetti di cui al nuovo regime, il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le modalità di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Ed infatti, l'art. 20 della legge 10/2000 ricollega alla "definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 9" -e, quindi, alla definizione dell'assetto funzionale della dirigenza regionale- la soppressione effettiva dei ruoli di direttore regionale oltre che di dirigente superiore nonché della normativa regionale non più compatibile con le disposizioni della legge medesima nonché delle altre norme connesse con la regolamentazione degli uffici e delle funzioni.

D'altronde, per il conferimento degli incarichi dirigenziali risulta necessaria la preventiva individuazione degli obiettivi e la definizione dell'oggetto dell'incarico (art. 9, terzo comma) in mancanza dei quali non sembra possibile l'attribuzione dell'incarico stesso, tant'è che la correlata responsabilità dirigenziale è strettamente interconnessa alla realizzazione dei programmi ed agli obiettivi e, quindi, all'attuazione della funzione dirigenziale (v. art. 10, comma 1, lett. b), oltre che alla graduazione delle funzioni da attuarsi con decreto Presidenziale previa delibera di Giunta regionale (art. 13, primo comma).

In tale contesto, pertanto, non può ritenersi ancora pienamente operativo il disposto del secondo comma dell'art. 2 della l.r. 10/2000, di cui è questione, se non nei limiti della previgenti previsioni, tra le quali quelle di cui agli articoli 49 e 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.


3. Si rappresenta, tuttavia, alla S. V. On.le, che già due dei regolamenti necessari per l'attuazione della riforma (regolamento per la costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti, ex art. 6, 2° comma, l.r. 10/2000 e quello per costituzione degli uffici di supporto del Presidente e degli Assessori regionali, ex art. 4, 6° comma) sono stati inoltrati al Consiglio di Giustizia amministrativa per il prescritto parere, mentre il regolamento per l'individuazione delle strutture intermedie si trova nella fase finale del coordinamento delle relative norme e, in tempi brevi, verrà anch'esso sottoposto al Consiglio di Giustizia amministrativa.


In ordine all'incarico che la S.V. On.le ha attribuito all'Ufficio, per la formulazione di schemi di regolamenti attuativi della predetta l.r. 10/2000, si assicura il proseguimento della collaborazione già sin qui di fatto fornita con la predisposizione dei precitati testi regolamentari restando in attesa delle necessarie direttive per la predisposizione degli ulteriori schemi di regolamento.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
La S. V. On.le vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.














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