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Gruppo    IV                          /215.00.11

OGGETTO: Comune di XXXX - Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria ad un consigliere comunale - Incompatibilità - Quesito.

   
   
   
   
                                                            Assessorato regionale
    dei lavori pubblici
   (Rif. nota n.339/Gr.VIII/A
    del 18.5.2000)
   P A L E R M O
   
                                       e, p.c.     Assessorato regionale
   enti locali
   (Rif. nota n.1568/Gr.VII
    del 5.4.2000)
   P A L E R M O
   
   Comune di Mandanici
    (rif. nota n.2409
    del 21.7.2000)
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in merito all'applicabilità, con riferimento alla fattispecie in oggetto, del disposto dell'art. 176 del vigente OREL (D.L.vo P. Reg. 29.10.1955, n. 6) nella parte in cui è prescritto l'obbligo per i consiglieri comunali, di astensione dal prendere parte, direttamente od indirettamente, ad appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni soggette all'amministrazione dell'ente medesimo.
                 Nella nota che si riscontra codesta Amministrazione si limita - nel descrivere la fattispecie - a riferire che un consigliere del Comune di XXXX è risultato aggiudicatario di una gara esperita per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della locale Chiesa YYYY, ed esprime inoltre il proprio orientamento nel senso dell'applicabilità della sopracitata disposizione.
                 Con nota n. 2409, inviata a codesto Assessorato in data 21 luglio 2000, e trasmessa per conoscenza, in pari data, a questo Ufficio, il Comune di XXXX comunica di aver acquisito al contempo il parere espresso dall'Assessorato regionale degli Enti Locali, Gruppo VII, sul medesimo quesito - concernente la sopracitata incompatibilità - che, con nota n. 223 del 26.1.2000, il predetto Comune aveva inoltrato a codesta Amministrazione.
                 Poichè l'Assessorato degli Enti Locali (con nota n.1568 del 5.4.2000) "ha comunicato che non sussiste alcuna incompatibilità e parimenti invitava il Comune a dare corso agli adempimenti richiesti da codesto Assessorato", l'Ente medesimo ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori all'impresa il cui titolare ricopre la carica di consigliere comunale e, in data 22.5.2000, ha quindi provveduto alla consegna dei lavori.
   
                 2. In ordine alla questione rappresentata quest'Ufficio non può che condividere l'avviso manifestato da codesta Amministrazione regionale, in netto contrasto, quindi, con quanto espresso dall'Assessorato regionale degli Enti Locali nel sopramenzionato parere (allegato in copia dal predetto comune), nel quale peraltro non motiva l'orientamento nel senso della presunta compatibilità, limitandosi a fare riferimento alla "vigente normativa".
                 A ben vedere la "vigente normativa" che occorre richiamare è unicamente l'art. 176, 2° comma dell'OREL (nel vigente testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della l.r. n. 57/95), che già nella sua originaria formulazione prevedeva esplicitamente il suddetto obbligo di astensione per i componenti dei Consigli.
                 La citata disposizione dell'OREL non risulta, infatti, ad oggi abrogata da alcuna normativa regionale successiva.
                 A ciò si aggiunga che anche lo Statuto del Comune de quo (pubblicato sul supplemento straordinario alla GURS n. 36 del 31 luglio 1993) ribadisce, seppur genericamente, il menzionato obbligo di astensione.
                 L'art. 47 - rubricato "obbligo di astensione degli amministratori" - sancisce infatti il divieto, per i componenti degli organi comunali, di "astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune o degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, nonchè in ogni altra ipotesi prevista dalla legge".
                 E' perciò evidente come l'obbligo di astensione dalle deliberazioni sia stato imposto nel senso più ampio possibile, fino a ricomprendervi anche le ipotesi relative ad interessi dei parenti o affini o del coniuge. Il rinvio, poi, ad "ogni altra ipotesi prevista dalla legge" evidenzia l'intenzione di interpretare l'obbligo di astensione nel senso più rigoroso.
                 E' chiaro, quindi, anche il rinvio, seppur implicito, all'obbligo di cui al 2° comma dell'art. 176 dell'OREL, quello cioè relativo all'astensione dal prendere parte, direttamente o indirettamente, ai "servizi, esazioni, forniture o appalti", nell'interesse del Comune medesimo.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.
   * * * * *


                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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