Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     IV                      /208.00.11

OGGETTO: Espropriazione per p.u. - Indennità - Pagamento o svincolo deposito. Documentazione - Quesiti.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEI LAVORI PUBBLICI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente su taluni quesiti concernenti le espropriazioni per pubblica utilità di competenza dell'Assessorato richiedente ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
                 In particolare si chiede di conoscere se "allo scopo di agevolare gli istanti e di accelerare i tempi", per il pagamento diretto del residuo 20% dell'indennità di espropriazione codesto Assessorato possa emettere il relativo decreto di pagamento "dietro presentazione della sola istanza da parte degli interessati... autorizzando l'Ente espropriante al pagamento di quanto ancora dovuto" previo esperimento degli accertamenti" che riterrà più opportuni" in ordine alla proprietà e alla libertà del bene e all'inesistenza di opposizioni avverso la misura e il pagamento dell'indennità stessa.
                 Viene chiesto inoltre se codesto "Assessorato debba avere o meno rapporti diretti con i singoli utenti per quanto attiene la richiesta e l'esame della documentazione o se tale compito debba invece essere demandato all'Ente espropriante che, di fatto, cura l'iter espropriativo (e quindi anche i contatti con gli espropriandi), ricevendo solo da quest'ultimo la idonea documentazione propedeutica all'emissione dei richiesti provvedimenti".
                 Infine nella nota che si riscontra si chiede di conoscere se si possa estendere l'art. 23 della L.R. 6.4.96, n. 16 -che si riferisce alle espropriazioni di competenza dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste- alle espropriazioni di competenza di codesto Assessorato.
                 
                 2. In ordine al primo dei suesposti quesiti occorre richiamare preliminarmente la normativa in materia di semplificazione amministrativa: L. 15/68; L. 241/90; L. 127/97; DPR 403/98 ispirata ai principi del non aggravamento del procedimento, dell'autocertificazione, dell'acquisizione d'ufficio di atti e documenti in possesso della p.a. procedente o di altre p.a. e dell'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa p.a. procedente o altra p.a. è tenuta a certificare. Tale normativa si applica nei rapporti tra la pubblica amministrazione e cittadino: "rapporto che si svolge in base ad un'istanza scritta rivolta dal cittadino ad una pubblica amministrazione...per ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo di qualsiasi specie" e il cui obiettivo è "di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, in particolare da amministrazioni comunali e di dare il massimo impulso all'autocertificazione... che sostituisce... qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione" (cfr. circ. Ministero Interno 2 febbraio 1999, n. 2 in GURI, serie generale 13.2.99, n. 36).
                 In particolare per ciò che concerne la fattispecie in esame, appare opportuno fare riferimento all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 403/98 secondo il quale "...tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". Quest'ultima può essere presentata anche contestualmente all'istanza ed è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, D.P.R. 403/98)  "Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente..." (art. 2, comma 3).
                 Inoltre l'art. 7 comma 1 del D.P.R. prevede che "Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da ... pubblici registri tenuti o conservati da una apubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente... su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva... il registro".
                 Di analogo contenuto è l'art. 21, comma 2 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 (che riproduce l'art. 18, co. 2 della L. 241/90) secondo cui "Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso... di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi".
                 Da tale contesto normativo appare evidente che il ricorso all'autocertificazione e l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino, senza richiedere allo stesso il relativo certificato, divengono principi fondamentali cui deve adeguarsi l'azione amministrativa" (circ. citata) e ai quali non sembra sottrarsi l'attività inerente il sub-procedimento preordinato al pagamento diretto delle indennità di esproprio o allo svincolo dell'indennità depositate presso la Cassa depositi e prestiti (considerando anche che l'intero procedimento espropriativo dovrebbe concludersi con l'emanazione del provvedimento finale nel termine di 90 giorni -come da tabella allegata al Decreto assessoriale 9 gennaio 1995-).
                 Nel qual caso, poichè l'iter procedimentale è condizionato dall'accertamento della titolarità nel soggetto richiedente del diritto alla percezione dell''indennità -quindi della titolarità del diritto di proprietà, della piena disponibilità e libertà (assenza da ogni peso, vincolo o diritto di terzi) dell'immobile oggetto di espropriazione- l'Amministrazione procedente potrebbe richiedere agli aventi diritto di produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le situazioni suddette, nonchè l'obbligo di non effettuare sullo stesso bene, alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi, inserendo "nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive" (art. 6 D.P.R. 403/98).
                 Successivamente potrebbe ("qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni... "art. 2 D.P.R. 403/98) chiedere d'ufficio all'Amministrazione competente (Ufficio Tecnico Erariale, Conservatoria dei registri Immobiliari e così via) la necessaria documentazione.
                 Una simile conclusione è peraltro avallata dalla previsione di cui all'art. 29, comma 4, della L.R. 29 aprile 1985, n.21, il quale rinvia, "per il pagamento dell'indennità di espropriazione", all'art.23, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 con cui il legislatore, già avvertendo l'esigenza di sveltire e semplificare la procedura preordinata al pagamento dell'indennità, aveva disposto che venisse corrisposto "un acconto pari all'80% delle indennità di espropriazione...entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto... degli enti, aziende e amministrazioni in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà".
   ******

             In ordine al secondo quesito -concernente la possibilità di demandare all'Ente espropriante che cura l'iter espropriativo, il compito di provvedere alla richiesta e all'esame della documentazione propededutica all'emissione dei provvedimenti per il pagamento del residuo 20% dell'indennità di espropriazione o per lo svincolo del deposito provvisorio- si osserva quanto segue.
                 L'art. 29 della l.r. 21/85 attribuisce all'Amministrazione regionale la competenza all'adozione dei provvedimenti di accesso, d'occupazione d'urgenza, di espropriazione e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nell'ipotesi in cui gli enti di cui all'art. 1 della stessa legge debbano realizzare opere "che interessano più comuni o il settore dei beni culturali e ambientali" (comma 2). Nel qual caso "Il deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti, lo svincolo delle somme depositate e il pagamento diretto dell'indennità agli aventi diritto, sono disposti...dagli organi dell'Amministrazione regionale" (comma 5).
                 Dal tenore letterale delle norme citate si evince che l'Amministrazione regionale è titolare del potere espropriativo in ordine a tutti gli interventi per la cui attuazione la stessa si trovi ad assumere la posizione di espropriante (quando le opere interessano più comuni o il settore dei beni culturali e ambientali). E' quindi l'Amministrazione regionale ad assumere la posizione di parte nel rapporto espropriativo e obbligata al pagamento dell'indennità quantunque a promuovere le espropriazioni siano soggetti diversi (enti di cui all'art. 1, L.R. 21/85), preposti all'esecuzione dell'opera pubblica alla quale è finalizzata l'espropriazione stessa. (Cass. 28/5/91, n. 6029).
                 Tali soggetti possono eventualmente intervenire nelle procedure espropriative in base a deleghe dell'Amministrazione regionale (TARS, Catania, II, 17/11/93, n.850; Cass. 12/9/91, n. 9549).
   ******

             Per ciò che concerne l'ultimo quesito, si ritiene che l'art. 23 della L.R. 6.4.96, n. 16, non sia suscettibile d'interpretazione estensiva, trattandosi di norma speciale concernente -come specificato dall'art. 20- "le espropriazioni connesse all'esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela o vigilanza, qualunque sia la fonte di finanziamento".
   *********

             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane