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Gruppo XV 206.00.11

OGGETTO: Enti parco. Personale regionale utilizzato ex art. 7 l.r. 76/1995. Trattamento di missione.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota 26 giugno 2000, n. 6974/Gr. XI, trasmessa con nota 17 luglio 2000, n. 7970/Gr. XI, codesto Assessorato, in dipendenza di analoga richiesta formulata dall'Ente parco XXXX con nota 4 maggio 2000 n. 2956, ha chiesto allo Scrivente se sia possibile corrispondere ad una dipendente dell'Amministrazione regionale, utilizzata presso il predetto Ente parco ai sensi dell'art. 7, primo comma, della l.r. 30 ottobre 1995, n. 76, il trattamento di missione per lo spostamento della dipendente stessa dal comune di residenza a quello in cui è la sede dell'ente medesimo, ove la dipendente presta servizio.

L'Ente parco ritiene che l'art. 2 della l.r. n. 46/1995 -che stabilisce l'utilizzo presso gli enti locali di personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o in soprannumero e per il quale gli oneri economici relativi, ivi incluso quello di missione, restano a carico dell'Amministrazione regionale- preveda una posizione analogicamente assimilabile a quella di cui è questione. Pertanto, anche se in termini dubitativi, ritiene potersi attribuire alla dipendente interessata l'indennità di missione di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nella forma della missione unica e continuativa, per un massimo di 240 giorni a termini dell'art. 1 della l. 417/1978.

Codesto Assessorato ritiene, invece, che l'art. 2 della l.r. 46/1995 non sarebbe applicabile al caso in questione in quanto la dipendente "è utilizzata ai sensi della l.r. 76/95, successiva alla l.r. 46/95 di cui si chiede l'applicazione, pertanto l'intervento della l.r. 46/95 non modificherebbe il parere n. 596/94 (rectius: 569/94) del C.G.A." secondo cui il personale comandato presso gli Enti parco non ha titolo al trattamento di missione, dato che la sede di servizio non è più quella dell'Ente di appartenenza, ma quella in cui si trovano gli Uffici dell'Ente utilizzatore.


2. Pare opportuno individuare, preliminarmente, gli elementi imprescindibili dell'istituto della missione.

Come risulta dalla normativa vigente (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e succ. modif. ed integrazioni) e dalla giurisprudenza (Cons. di Stato: sez. IV, dec. 753 del 28/7/1973; sez. IV, 1357 del 30/11/1995; sez. V, 1250 del 4/11/1997. Corte dei Conti: sez. reg. sic., n. 120 del 2/4/1996; sez. contr., 349 del 14/4/1996. TAR Lazio, sent. 437 del 25/7/1986), la missione deve concernere incarichi di servizio da svolgersi temporaneamente fuori dalla ordinaria sede di servizio dell'impiegato.

Ne consegue che due sono gli elementi essenziali che caratterizzano la missione:
1. lo svolgimento di un servizio fuori dall'ordinaria sede di lavoro;
2. la temporaneità dello stesso.

Come ritenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana con il parere n. 569 del 13/9/1994, quindi, "per il personale comandato la sede di servizio non è più quella dell'Ente di appartenenza ma quella in cui si trovano gli uffici dell'Ente di comando, presso cui è chiamato a prestare servizio. Tale personale, pertanto, non ha titolo al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio".

Infatti, come spostamento indennizzabile non va considerato quello dalla residenza dell'impiegato alla sede di servizio del medesimo, ovvero quello dalla precedente sede di servizio a quella attuale, perché il raggiungimento di tale sede, anche se diversa da quella originaria, rientra tra i doveri del dipendente, bensì quello effettuato dall'ufficio in cui è fissata l'ordinaria sede di lavoro ad altra località in cui va svolto uno specifico incarico di servizio.


Inconferente appare, in proposito, ogni richiamo alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 46. L'art. 7 di tale legge, infatti, mantiene a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri economici anche del trattamento di missione del personale regionale inquadrato nei ruoli speciali transitori o in soprannumero ed utilizzato presso gli enti locali, ma non autorizza punto la corresponsione di trattamento di missione per lo spostamento dal comune di residenza -o da quello in cui era precedentemente fissata la sede lavorativa- a quello in cui è fissata l'attuale ordinaria sede di servizio del dipendente.

Inconferente, inoltre, è la giurisprudenza invocata dalla dipendente in questione (che, evidentemente edotta della richiesta formulata da codesto Assessorato, ha fatto pervenire a quest'Ufficio un pro-memoria), dal momento che tale giurisprudenza ha avuto riguardo alla spettanza, a personale statale, dell'indennità di comando di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modifiche, prevista esclusivamente "per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato fuori della Capitale".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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