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Gruppo    II                          /203.00.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX. Richiesta di parere per accoglimento istanza di ampliamento della Raffineria di YYYY.

   
   
   
                                                    ASSESSORATO REGIONALE
   DELL'INDUSTRIA
   P A L E R M O
   
                                 p.c.         ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO ED AMBIENTE
   P A L E R M O
   
                 1. Con nota n. 14114/2661 del 20 luglio c.a. di pari oggetto, codesto Assessorato ha consultato quest'Ufficio sulla accoglibilità da parte del Consorzio A.S.I. di XXXX della domanda avanzata dalla Raffineria di YYYY S.p.a. di ampliamento della propria area, con "conseguente restituzione e cambio di destinazione d'uso di parte dell'area espropriata in forza del D.A. n. 1399 del 12/12/1994 destinata nel P.R.C. ad insediamenti per le piccole e medie imprese", in attuazione del D.A. 1 giugno 1992, n. 1115, di finanziamento del "progetto di 3° stralcio relativo ai lavori di urbanizzazione ed attrezzamento delle zone D e D2 dell'A.S.I. di YYYY e KKKK.....".
                 In caso affermativo, nell'ultima parte della nota si chiede quali modalità debbano seguirsi per il recupero del finanziamento e se le somme erogate debbano essere rivalutate.
                 Codesta Amministrazione si è limitata a trasmettere un pro memoria allegato alla richiesta di istruzioni del Consorzio, senza esprimere alcun punto di vista sulla problematica posta.
                 Con lettera n. 15416/203.11.2000 del 31 agosto s., lo Scrivente ha chiesto documentazione integrativa, che è stata fornita con lettera n. 17395/3367 del 14 settembre corr.
   
                 2. Dalla documentazione acquisita risulta che con il citato D.A. n. 1115 del 1992 - equivalente a dichiarazione di p.u. e di indifferibilità ed urgenza ex art. 21, c. 1, l.r. n. 1/1984 - sono stati fissati i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni relativi alle opere di cui trattasi e che con il D.A. n. 1399 del 1994 non è stata pronunziata l'espropriazione per pubblica utilità dei terreni (allora di proprietà della JJJJ S.p.a., dante causa della Società che ha richiesto l'ampliamento dell'area assegnata alla prima), ma ne è stata autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza da parte del Consorzio. Risulta altresì che il decreto di esproprio non può essere più emesso, essendo spirato il 18 agosto 1999 il termine finale della procedura espropriativa fissato in cinque anni "dall'inizio" della stessa, che doveva avvenire "entro mesi sei dalla data di registrazione del" predetto D.A. n. 1115/92, avvenuta il 18 febbraio 1994.
                 Siffatta situazione eliminerebbe il problema in esame dato che, n mancanza del decreto di espropriazione, la Raffineria di YYYY S.p.a. subentrata alla JJJJ S.p.a., nei confronti della quale era stata avviata la procedura espropriativa, sarebbe ancora proprietaria dell'area occorrente per il progettato ampliamento della sua attività.
                 Senonchè a complicare le cose è intervenuta, da un lato, la realizzazione "alla data odierna" dei "manufatti relativi all'urbanizzazione primaria", quelli appunto che la Raffineria di YYYY è disposta a rilevare "previo rimborso delle spese e degli oneri sostenuti" per gli stessi (v. pro memoria del Consorzio), dall'altro la scadenza del termine dell'occupazione, fissato nel D.A. n. 1399 del 1994 in "cinque anni dalla immissione in possesso", avvenuta tra il 9 e l'11 febbraio 1995. Tali fatti combinati tra loro generano, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza in materia, l'accessione invertita del suolo rispetto all'opera pubblica, determinata dall'irreversibile trasformazione del fondo sia che la stessa si verifichi in pendenza del periodo di legittima occupazione, nel qual caso l'acquisto a titolo originario del terreno da parte della P.A. avviene alla scadenza di tale periodo (qualora nel frattempo non sia intervenuto il provvedimento di esproprio) sia che intervenga dopo la scadenza dei termini dell'occupazione.
                 L'accessione invertita infatti, secondo la giurisprudenza dominante, presuppone, da una parte, la ultimazione "sostanziale" dell'opera pubblica e cioè la sua realizzazione in tutte le componenti essenziali, anche se siano necessari completamenti e rifiniture per la sua effettiva destinazione a fini pubblici (tra le tante, C. di S., Ad. plen. 7 febbraio 1996, n. 1; Cass., Sez. I 27 maggio 1999, n. 5166), dall'altra, l'abusività dell'occupazione (in presenza di una valida dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori) o per mancanza di un valido provvedimento autorizzativo o, come nella specie, per decorso dei termini.
                 Quest'ultimo elemento è essenziale per la configurazione della fattispecie come illecito extracontrattuale istantaneo, con effetti permanenti, produttivo di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. soggetta a prescrizione quinquennale (ex plurimis, Cass., SS.un. 25 novembre 1992, n. 12546; Corte cost., 23 maggio 1995, n. 188).
                 Le uniche particelle sottratte all'accessione invertita potrebbero essere le nn. 100-353-92-356 e 382 del foglio di mappa 2 del comune di KKKK in quanto nel relativo stato di consistenza si legge che "i lavori di cui al progetto che ha dato origine al presente provvedimento di occupazione, saranno limitati alla realizzazione di una condotta sotterranea di adduzione delle acque meteoriche al torrente...". L'anzidetta fattispecie acquisitiva del suolo a titolo originario da parte dell'ente pubblico costruttore infatti non è stata ravvisata dalla giurisprudenza nei casi in cui la costruzione dell'opera pubblica consista nella posa in opera di una condotta idrica completamente interrata, poichè in tal caso una volta ultimati i lavori il suolo viene restituito al proprietario il quale resterà unicamente privato della facoltà di eseguire scavi e costruzioni nell'area interessata e quindi in tal caso non può parlarsi di irreversibile trasformazione del fondo (T.S.A.P. 30 giugno 1997, n. 50; 25 ottobre 1999, n. 123).
                 Ora, venendo al tema della possibilità di cedere alla Raffineria l'area di cui trattasi con tutte le opere infrastrutturali realizzatevi, sembra che un tale accordo sia precluso in radice dall'acquisto a titolo originario della stessa area da parte del Consorzio per effetto dell'irreversibile trasformazione del suolo, evento che, nel concorso dell'altro elemento costituito dall'abusività (nella specie sopravvenuta) dell'occupazione, fa rientrare il fondo occupato nel demanio (nel caso di ente territoriale) o nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico (anche non territoriale, per concorde dottrina).
                 A questo proposito va ricordato che l'elencazione dei beni patrimoniali indisponibili fatta dall'art. 826, u.c., c.c. non è tassativa (v. Virga, Diritto amm.vo, Milano 1999, vol. I, p. 261) e che, com'è noto, i beni patrimoniali indisponibili sono soggetti allo stesso regime dei beni demaniali, fino a quando sussista per essi un vincolo legale di destinazione al servizio pubblico (C. di S., Sez. III 30 maggio 1995, n. 496).
                 Peraltro, nel sistema della l.r. 4 gennaio 1984, n. 1, la cedibilità "anche in locazione" agli assegnatari delle aree è prevista solo per "i rustici industriali" (art. 3, c. 2, lett. c) non anche per le infrastrutture, la cui gestione "spetta al consorzio" (art. 33, c. 1).
                 L'Ufficio, pertanto, allo stato degli atti e salvi diversi profili che dovessero essere eventualmente rappresentati anche dall'Assessorato T.A. al quale la presente è estesa per conoscenza attesa la sua competenza in materia di piani regolatori delle zone industriali, ritiene che il Consorzio non possa accogliere l'istanza della Raffineria di YYYY S.p.a..
                 La risposta negativa al primo quesito assorbe l'esame di quelli, subordinati, relativi al recupero del finanziamento ed alla rivalutazione monetaria delle somme erogate.
   
   * * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                 Si restituiscono i grafici.

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