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Gruppo    IV                          /199.00.11

OGGETTO: L.R. 43/94. Artt. 3, comma 6 e 4. Estensibilità dei mutui agevolati in favore di assegnatari di alloggi di proprietà di enti diversi dagli II.AA.CC.PP. Quesito.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dei lavori pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente "in merito alla estensibilità dei contributi e dei mutui agevolati di cui all'art. 3, comma 6, e dell'art. 4 "della Legge regionale 3 novembre" 1994, n. 43 "anche agli assegnatari di alloggi di proprietà di enti diversi dagli II.AA.CC.PP.".
   
                 2. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 recante "norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)" recepisce la legge 24 dicembre 1993, n. 560 che a sua volta detta "norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", individuando questi ultimi in relazione "alla natura del soggetto che ha finanziato, anche parzialmente la costruzione, il recupero o l'acquisto delle abitazioni" (circ. Min. Lavori Pubblici 30 giugno 1995, n. 31/Seg in GURI 12/10/95, n. 239 e circ. Min. Finanze 9 luglio 1999, n. 191/E).
                 In particolare l'art. 1 della legge 560/93 prevede al comma 1 che "Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati, o recuperati... a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori... dallo stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con Legge regionale".
                 Ne consegue che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dei quali viene disciplinata la alienazione ai sensi della L.R. n. 43/94 sono tutti quelli individuati ai sensi del predetto art. 1 L. 560/93.
                 L'art. 3 della L.R. 3 novembre 1994, n. 43 dispone in ordine alla "destinazione dei proventi delle alienazioni degli alloggi gestiti dagli IACP" e in particolare - per ciò che concerne il quesito posto allo scrivente - al comma 6 prevede che "Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite, conseguito da ciascun istituto, confluisce in un apposito capitolo, destinato esclusivamente al pagamento dei contributi in conto interesse, di cui all'articolo 4 della presente legge, che si inscrive nella rubrica "Edilizia" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
                 L'art. 4 della medesima Legge prevede che "Gli assegnatari che intendono acquistare gli alloggi di edilizia pubblica di cui alla presente legge... possono fruire di appositi mutui agevolati" (comma 1) concessi da banche con le quali l'Assessore regionale per i lavori pubblici stipula apposite convenzioni ed alle quali eroga "contributi in conto interessi fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario al 4 per cento.."(commi 3 e 4).
                 Dal combinato disposto delle due norme si desume che gli Istituti autonomi case popolari sono obbligati a destinare il 2 per cento del ricavato annuo delle vendite dei propri alloggi al capitolo n. 4363 dello Stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici (denominato appunto "somma corrispondente al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, conseguito dagli istituti autonomi case popolari da destinare al pagamento del concorso regionale sugli interessi di cui all'art. 3 della Legge regionale 3 novembre 1994, n. 43").
                 Tali somme saranno poi utilizzate dal medesimo Assessorato per il pagamento dei contributi in conto interesse in favore delle banche convenzionate ex art. 3, comma 6, ex art. 4, commi 3 e 4 e art. 12, comma 5 della L.R. 43/94 che provvedono a concedere mutui agevolati agli acquirenti assegnatari degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica come individuati ai sensi dell'art. 1, L.R. 43/94 che a sua volta rinvia al (citato) art. 1, della L. 560/93 (cfr. capitolo n. 68601) dello Stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici denominato "spesa corrispondente al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica conseguito dagli istituti autonomi case popolari, destinata al pagamento del concorso regionale sugli interessi in favore di banche convenzionate, per mutui agevolati concessi agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica per l'acquisto degli alloggi medesimi").
                 Dato il chiaro tenore letterale dell'art. 4 della L.R. 43/94 nonchè l'irragionevole disparità di trattamento che una diversa interpretazione della norma potrebbe determinare, lo scrivente ritiene che i benefici previsti dalla L.R. 43/94 debbano trovare applicazione nei confronti di tutti gli acquirenti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica come sopra individuati.
   
   
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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