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Gruppo     VI                      /195.00.11

OGGETTO: Indici minimi di riferimento ex L.R. 24.2.2000, n. 6, commi 7 e 8 dell'art. 2.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEI BENI CULTURALI ED
                                                           AMBIENTALI E DELLA
                                                           PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                            P A L E R M O
   
                 
   
             1. Con riferimento al parere dell'Ufficio reso con nota n. 13447 del 13.7.2000, vien chiesto di precisare se l'indice minimo di riferimento di 300 alunni debba essere rispettato anche in presenza dei requisiti congiunti di cui al settimo comma dell'art. 2 della L.R. 6/2000, ovvero lo stesso riguardi in particolare gli istituti secondari di istruzione tecnica professionale ed artistica di cui al successivo ottavo comma del medesimo articolo.
                 
                 2. Sulla questione prospettata si osserva che la normativa contenuta nella legge in oggetto, nel fissare il limite minimo di 500 alunni al fine dell'acquisizione o del mantenimento della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche (3° comma), prevede ai successivi commi le particolari situazioni che consentono di derogare al predetto limite minimo.
                 In particolare il sesto comma prevede espressamente una riduzione a 300 alunni del relativo indice minimo di riferimento laddove l'istituto scolastico si trovi nelle isole minori, o nei comuni montani ovvero in area geografica contraddistinta da specificità etniche o linguistiche.
                 Il successivo settimo comma prevede ulteriormente la possibilità di derogare agli indici minimi di riferimento ove ricorrano altre condizioni di disagio quali: il territorio montano, la cattiva viabilità, la distanza degli insediamenti abitativi. Di tale disposizione Codesta Amministrazione, con il Decreto assessoriale n. 113 del 12 aprile 2000 ha ritenuto di dare una interpretazione in base alla quale, laddove concorrano congiuntamente i requisiti ivi prescritti, ed in mancanza di un espresso richiamo al numero di 300 alunni, può derogarsi a tale limite "sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione", come testualmente prevede la disposizione in esame.
                 Tali criteri sono stati appunto elaborati dalla richiamata circolare, con la quale Codesta Amministrazione, nell'esercizio della potestà discrezionale alla stessa spettante nella materia, ha dato attuazione alla norma de qua nel senso su esposto.
                 Alla stregua di quanto considerato nella stessa circolare e della circostanza che trattasi di una delle possibili interpretazioni della disposizione in questione si ritiene che la stessa possa anche essere condivisa.
                 Diversa è, invece, l'ipotesi contemplata al comma ottavo del più volte citato art. 2 della l.r. n. 6/2000, laddove, avendosi riguardo in generale agli indici minimi di riferimento senza ulteriori specificazioni, si ritiene che non possa non aversi riguardo anche al comma sesto dello stesso articolo che fissa altresì in via generale la riduzione dell'indice suddetto a 300 alunni. Conseguentemente non sembra che al fine dell'acquisizione o del mantenimento della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'8° comma possa aversi riguardo ad indici di riferimento inferiori al limite di 300 alunni.
   
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             Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8/9/98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                               

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