Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     IV                      /194.00.11

OGGETTO: Alloggi FF.OO. - L.R. 54/85 e succ. mod. - Complesso CCCC - Assegnatario deceduto - Successione contratto di locazione - Quesito.

   
   
   
                                              PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                              Direzione del Personale
                                              e dei SS.GG.
                                              Gruppo IV - Demanio e patrimonio
                                                            P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di consentire la successione in un contratto di locazione semplice di alloggio di proprietà della Regione siciliana costruito ai sensi della normativa in oggetto citata, - a favore della convivente dell'assegnatario dell'alloggio di che trattasi, sito in XXXX -Via ... Complesso "CCCC" - Pal. C/1 - Piano 2° - int. 4.
                 Codesta amministrazione, al fine di valutare l'ammissibilità di detta richiesta, allega, in copia, la documentazione relativa alla fattispecie in esame dalla quale è dato evincere che:
   - assegnatario del succitato alloggio risultava essere il Sig. C.A., Vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, nato a YYYY (XX) il 1°/4/57 e deceduto in data 11/11/1999 a XXXX;
   - il sunnominato risultava essere coniugato con la Sig.ra Z.D., residente in XXXX in via ..., dalla quale aveva avuto una figlia, affidata alla madre a seguito di separazione consensuale omologata  dal Tribunale di XXXX in data 5 marzo 1997.
                 Nel suddetto decreto di omologazione e nel relativo verbale di udienza contenente le condizioni della separazione stessa, stabilite dai coniugi, nulla viene precisato in ordine all'alloggio in oggetto (rimasto conseguentemente nel godimento del Sig. C.A.) ad eccezione dei mobili rimasti nella disponibilità della Sig.ra Z.;
   - lo stesso aveva instaurato un rapporto di convivenza con la sig.ra L.C., come attestato dalla signora stessa, dal Comando provinciale di XXXX dei Carabinieri (il quale attesta che il proprio dipendente aveva rappresentato tale fatto all'Arma stessa) e da alcuni inquilini dello stabile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
               Da tale rapporto era nato un bambino, C.B., il 27/10/99 -come risulta dalla copia dell'estratto di nascita del bambino- convivente con la madre e con il padre il quale, peraltro, è deceduto soltanto 14 gg. dopo la nascita dello stesso;
                 La suddetta signora L.C. risulta residente nell'alloggio in questione (presso il quale dichiara, lei stessa nonchè i coinquilini, di vivere sin dal 1992, a far data dal 10/11/99 (cfr. certificato Municipio di XXXX del 5/4/2000).
                 La stessa ha avanzato richiesta al Dipartimento del territorio del Ministero delle Finanze in data 18/11/99 al fine di succedere nel contratto di locazione dell'alloggio e su tale istanza 'vista la documentazione allegata ed i diritti nascenti dalle unioni di fatto" l'Ufficio stesso, nel chiedere il parere della Presidenza della Regione, ha espresso avviso favorevole.
                 Analoga istanza, al fine di ottenere la successione nell'assegnazione dell'alloggio di che trattasi, è stata altresì avanzata, in data 16/6/2000, dal coniuge separato legalmente nonchè dalla figlia legittima, entrambe residenti in XXXX, in via..., come dalle stesse dichiarato.
   
                 2. La legge regionale 15 maggio 1991, n. 26, all'art. 1, aggiunge l'art. 5 bis alla legge reg. 31 dicembre 1985, n. 54 e succ. mod. che, al comma 2, così recita "In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio, se conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado".
                 Ancora il contratto di locazione semplice stipulato con il de cuius C.A. prevede all'art. 3 -dopo l'espressa menzione del dettato di legge sopracitato- la seguente dizione: "A tal fine l'avente diritto dovrà presentare entro sessanta giorni all'Amministrazione proprietaria per il tramite della Intendenza di Finanza competente per territorio apposita istanza corredata da certificato di residenza e stato di famiglia riferiti alla data del decesso dell'assegnatario, nonchè dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 15 della legge n. 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 1035/1972 e l'inesistenza di conviventi aventi preferenza nell'ordine stabilito dall'art. 5 bis, comma secondo, l.r. 54/1985".
                 Lo stesso contratto prevede, all'art. 2 lett. e, come motivo di risoluzione di diritto, tra gli altri "il decesso del conduttore ove non sussistano le condizioni per mantenere l'assegnazione dell'alloggio previste dal secondo comma dell'art. 5 bis l.r. 31/12/85 n. 54 (aggiunto dall'art. 1 l.r. 15/5/1991 n. 26)".
                 Preliminarmente, in ossequio al dettato dell'art. 5 bis più volte citato, giova osservare che il coniuge separato legalmente e la figlia legittima affidata alla madre e con lei convivente (v. decreto di omologazione di separazione legale) non possano considerarsi "aventi diritto" in quanto non conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte, ancorchè, eventualmente, in possesso degli ulteriori requisiti.
                 Invece il minore C.B., figlio naturale riconosciuto del defunto C.A., sembra possedere tutti i requisiti richiesti in quanto facente parte del nucleo familiare dello stesso e convivente con l'assegnatario al momento del suo decesso.
                 Sembra pertanto allo scrivente che la sig.ra C.L. abbia titolo a chiedere l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, quale genitore esercente la patria potestà del minore.
                 Invero va osservato che la Corte Costituzionale, con svariate pronunzie, ha riconosciuto alla madre, in quanto affidataria del figlio minore nato durante il rapporto di convivenza more uxorio e riconosciuto da entrambi i genitori naturali, l'assegnazione dell'alloggio del padre defunto sulla base del principio di responsabilità genitoriale il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status (sent. n. 166/1998).
                 Ritiene invero la Corte che "il concetto di mantenimento comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali... e segnatamente fra queste... assumono profonda rilevanza la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio". ("Sul diritto umano a non perdere il tetto sotto cui si è protratta la convivenza rafforzato dal munus a provvedere all'interesse morale e materiale della prole generata mediante la conservazione della compagine domestica nella stabilità della dimora (cfr. Corte Cost. n. 559/1989).
                 Sembra pertanto allo scrivente che sulla base dei suesposti motivi possa essere condiviso l'assunto del Ministero delle Finanze -Dipartimento del territorio - di cui alla citata nota 26/11/99 n. 27292, volto ad accogliere l'istanza della Sig.ra C..
   
   **********


             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane