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Gruppo    IV                          /193.00.11

OGGETTO: L. 94/82, art. 2, comma 10. Bando di concorso per la concessione di contributi per l'acquisto di abitazioni. Interpretazione. Quesiti.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato, nel richiamare il proprio decreto del 3 agosto 1993 - di emanazione del bando di concorso per la concessione dei contributi in conto capitale per l'acquisto di abitazioni previsti dall'art. 2, comma 10, della legge n. 94 del 1982 - manifesta perplessità in ordine all'applicazione di due disposizioni nello stesso bando contenute.
                 In primo luogo viene richiamata una delle avvertenze del bando, secondo cui: "L'immobile acquistato con i benefici della presente legge è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi".
                 In considerazione di tale disposizione codesto Assessorato manifesta perplessità in ordine alla concessione del beneficio in un caso in cui l'alloggio è stato intestato ad entrambi i coniugi, "i quali trovansi però in regime di separazione dei beni".
                 In secondo luogo viene richiamato il punto 2) del bando in esame, laddove si afferma che: "La superficie utile abitabile dell'alloggio da acquistare non può superare i 95 mq." e si precisa che: "Per superficie utile abitabile si intende la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili e gli sguinci di porte e finestre".
                 In particolare, con riferimento alle superfici destinate ad armadi a muro, poichè la disposizione citata non prevede alcun limite, l'Ispettorato Tecnico di codesto Assessorato ha chiesto se possa ritenersi applicabile il D.M. 3 ottobre 1975, che fissa al 2 per cento della superficie utile la superficie da destinare ad armadi a muro.
                 Codesto Ufficio, pur ritenendo non applicabile il decreto ministeriale citato, riconosce che, in assenza di limiti, potrebbero verificarsi situazioni abnormi "ove gli spazi destinati ad armadi a muro dovessero risultare sproporzionati rispetto all'alloggio".
                 Sul punto chiede pertanto allo Scrivente di esprimere il proprio parere.
   
                 2. Prima di procedere all'esame dei quesiti sollevati da codesta Amministrazione, conviene delineare, sia pur sommariamente, il quadro normativo di riferimento.
                 Già la L. 5 agosto 1978 n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale", al Titolo III, concernente il credito fondiario, prevedeva la concessione, da parte degli istituti e delle sezioni di credito fondiario ed edilizio, di mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni di superficie non superiore ai 95 metri quadrati, fissando limiti di reddito per l'accesso al mutuo.
                 La successiva L. 15 febbraio 1980 n. 25 ha esteso il predetto beneficio, prevedendone la concessione non solo per la costruzione ma anche per il semplice acquisto di abitazioni (cfr. art. 9).
                 L'art. 2, comma 10, della L. 25 marzo 1982 n. 94, espressamente richiamato dal bando in oggetto, ha infine previsto, in alternativa ai mutui agevolati individuali di cui al citato art. 9 della legge 25/80, la concessione da parte delle regioni di "contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento e al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile...".
                 Con riferimento a questi il decreto ministeriale 1° agosto 1983 ha stabilito le modalità di erogazione, precisando, all'art. 1, che: "Per l'acquisto di alloggio il contributo verrà erogato in un'unica soluzione in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o copia conforme del contratto di compravendita... stipulato successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso regionale".
   
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                 Ciò posto, conviene esaminare il primo dei quesiti in esame, concernente l'ipotesi in cui l'immobile oggetto del contributo sia stato "intestato ad entrambi i coniugi, i quali trovansi però in regime di separazione di beni".
                 Tale circostanza ha ingenerato in codesto Assessorato talune perplessità in ordine alla concessione del beneficio in relazione a quanto previsto dalla prima avvertenza del bando che, come anticipato in premessa, precisa che: "Limmobile... è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi".
                 Dalla formulazione usata sembrerebbe in effetti che l'intestazione "al richiedente" sia stata prevista nel caso di separazione dei beni, l'intestazione "a entrambi i coniugi", invece, nel caso, apposto, di comunione dei beni.
                 Può verificarsi, però, anche che due coniugi, in regime di separazione dei beni, decidano di acquistare l'alloggio in comune: in tal caso l'alloggio risulterà intestato "ad entrambi i coniugi", pur trovandosi questi in regime di separazione dei beni.
                 Ora, non si vede perchè il beneficio previsto dal citato art. 2, comma 10, della L.94/82 dovrebbe essere negato nel caso, appena prospettato, in cui l'immobile sia stato intestato ad entrambi i coniugi, ove questi siano in regime di separazione dei beni.
                 La mancata concessione del beneficio, pur in presenza dei presupposti richiesti dal bando, verrebbe infatti a configurare una ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei due coniugi intestatari dell'atto.
                 Del resto il fatto che questi siano in regime di separazione dei beni non dovrebbe ingenerare confusione dato che il bando espressamente prevede che: "l'interessato deve... dichiarare che presenta una sola domanda di contributo per l'intero nucleo familiare" e che "per la determinazione del reddito, si terrà conto del reddito complessivo, intendendo per reddito complessivo la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare percettori di reddito".
                 Non sembra pertanto allo Scrivente di potere condividere le perplessità genericamente manifestate da codesto Assessorato in relazione alla fattispecie in esame, a meno che tali perplessità non siano da ricondurre ad un aspetto specifico che non emerge dalla nota in riferimento e che codesta Amministrazione potrà eventualmente specificare meglio in seguito.
   
                 3. Il secondo dei quesiti in esame concerne l'applicabilità alle abitazioni oggetto del contributo in parola del Decreto ministeriale 3 ottobre 1975, il cui art. 7 limita al 2 per cento della superficie utile dell'alloggio lo spazio da destinare ad armadi a muro.
                 Al riguardo giova ricordare che il bando in oggetto, al punto 2), dopo aver chiarito che: "Il contributo è destinato all'acquisto di un alloggio avente le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare..."; precisa che: "La superficie utile abitabile dell'alloggio da acquistare non può superare i 95 mq." e aggiunge che: "Per superficie utile abitabile si intende la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili e gli sguinci di porte e finestre".
                 Per contro il citato decreto ministeriale, di determinazione del costo massimo al metro quadrato per le operazioni di mutuo agevolato previste dalle disposizioni di legge, all'art. 7 chiarisce che: "Per superficie utile abitabile... si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 per cento della superficie massima...".
                 Come si evince dalla semplice lettura delle disposizioni richiamate, la definizione di "superficie utile abitabile" contenuta nel bando in oggetto equivale, nei contenuti, a quella di cui al decreto citato il quale, però, con riferimento alla superficie da destinare ad armadi a muro, pone il limite massimo del 2 per cento della superficie utile dell'alloggio.
                 Ora, sembra allo Scrivente che il limite appena richiamato possa essere tenuto presente dall'Ispettorato regionale tecnico nella sua attività di verifica dei requisiti tecnici previsti dal bando anche se, in assenza di un espresso rinvio, nel bando medesimo, al decreto citato, tale limite potrà valere più come criterio di massima che come disposizione vincolante.
                 In altri termini, in presenza di un alloggio in cui la superficie degli armadi a muro dovesse andare ben oltre il 2 per cento della superficie utile, l'Ispettorato potrebbe anche ritenere l'alloggio privo delle caratteristiche richieste dal citato punto 2) del bando, in quanto superiore ai 95 mq. previsti.
                 Del resto a monte sta la chiara previsione, che è della legge statale (cfr. art. 16, ult. co., L. 457/78 e art. 9, comma 6, L. 25/80) prima ancora che del bando in esame, secondo cui l'alloggio deve avere le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare, che certo non prevede ampie superfici destinate ad armadi a muro.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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