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Gruppo    II                            /192.00.11

OGGETTO: Poteri del Presidente regionale uscente nelle more dello scioglimento della riserva da parte del Presidente neo eletto. Quesito.

   
   
   
                                              Ufficio di Gabinetto
  dell'On.le Presidente
   S E D E

   
                 1. Con lettera presidenziale n. 3031 del 13 luglio 2000 viene posto a quest'Ufficio un quesito urgente sull'argomento indicato in oggetto.
                 In particolare, premesso che il nuovo Presidente, eletto nella seduta dell'A.R.S. del 12 luglio s., ha accettato la nomina con riserva e che, per l'elezione degli Assessori regionali, l'Assemblea tornerà a riunirsi il 26 luglio p.v., si chiede se il Presidente uscente abbia il potere di "firmare gli atti correnti di amministrazione e di convocare e presiedere la Giunta di Governo per assolvere all'ordinaria attività deliberativa, nelle more che venga sciolta la riserva da parte" del Presidente neo eletto.
   
                 2. La ricorrente questione del trapasso di poteri tra Presidente della Regione dimissionario e Presidente neo eletto, il quale (secondo consuetudine inveterata) abbia accettato la nomina con riserva, nasce dallo scaglionamento in due fasi della formazione del nuovo Governo, la prima relativa all'elezione del Presidente, la seconda a quella degli assessori.
                 La prassi dell'"accettazione con riserva", mutuata dal procedimento di elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, genera incertezze dovute alla profonda differenza tra le due procedure: il primo ministro, infatti, com'è noto, non è eletto dal Parlamento, ma è designato dal Capo dello Stato e, quindi, l'accettazione con riserva del suo mandato non può che equivalere ad una condizione risolutiva apposta all'accettazione della nomina (c.d. "riserva di rifiuto"). Il Presidente regionale, per contro, non ha il compito di formare la compagine governativa, per cui sul piano teorico potrebbe accettare puramente e semplicemente, salvo dimettersi in caso di mancata elezione degli Assessori.
                 Ma l'immissione nella carica di un Presidente neo eletto prima che si sia proceduto alla elezione degli altri componenti del Governo darebbe luogo ad una situazione anomala ai limiti della incostituzionalità, dato che gli assessori in carica, non ancora sostituiti, sono espressione della precedente maggioranza parlamentare e non possono, con il Presidente neo eletto, costituire l'armonico organo collegiale di governo configurato dallo Statuto (cfr. La Barbera, Lineamenti di diritto pubblico della Regione siciliana, Palermo 1975, n. 92).
                 In realtà la predetta differenza si è attenuata nella prassi costituzionale siciliana - che ha visto i vari presidenti regionali insediarsi dopo la completa formazione del Governo - non però fino al punto da rendere equiparabile l'accettazione con riserva da parte del Presidente regionale all'apposizione di una condizione risolutiva, dato che quest'ultimo, a differenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, non svolge una parte attiva nella elezione degli altri componenti del Governo, che compete all'Assemblea regionale. Onde, nel caso in esame, non sembra discutibile il carattere soprassessorio della predetta formula.
                 In ogni caso non sembra che, senza un formale trapasso dei poteri, il neo Presidente possa emanare gli atti connessi alla sua carica. Conseguentemente, in base al principio generale di continuità dell'azione amministrativa, il Presidente dimissionario è da ritenersi legittimato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
                 A maggior ragione tale discorso vale per la Giunta regionale (sempre limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione), attesa la attuale mancanza di alternativa a quella esistente, da considerarsi tuttora in carica.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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