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Gruppo    VI                            /182.00.11

OGGETTO: Istituto Pareggiato "XXXX" di YYYY - Legge 3.5.1999, n.124 - Recepimento O.M. 20.10.1999, n.247.

   
   
   
                                                  ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                                   E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                   Direzione Regionale Istruzione
                                                   P A L E R M O

   
   1.            Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità della Legge 3 maggio 1999, n.124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", nei confronti dell'Istituto Musicale Pareggiato "XXXX" di YYYY. Vien chiesto, altresì, se il medesimo istituto possa avvalersi dell'Ordinanza Ministeriale n. 247 del 20.10.99, adottata in esecuzione della legge indicata.
                 In particolare, premesso che la legge 3.5.99 n.124 modifica tra l'altro la disciplina dell'accesso ai ruoli del personale di Accademie e Conservatori, l'Amministrazione richiedente ha manifestato perplessità in merito all'adozione di tale normativa da parte dell'istituto pareggiato in oggetto. Si dubita, altresì, della legittimità della ricezione da parte dello stesso istituto dell'ordinanza ministeriale emanata in esecuzione della legge e della possibilità di apportarvi modifiche.
   
   2.            Sulla questione prospettata è opportuno preliminarmente esaminare la portata della legge 3 maggio 1999, n.124, che ha introdotto importanti novità in materia di gestione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario con particolare riferimento alle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze, modificando in più punti il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
                 In particolare, l'art.3 della legge 124/99 modifica l'art.270 del citato testo unico, relativo alle Accademie ed ai Conservatori di musica, precisando, tra l'altro, che "L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica e delle Accademie ... ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti".
                 Prevede, inoltre, lo stesso articolo, al secondo comma, che "nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti di cui all'art.270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione" ... (tra gli altri) ... i docenti che "superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso, delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere".
                 Va osservato in proposito come la legge n.124/1999 abbia in generale trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli, previste dalla precedente normativa, in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare sia per le assunzioni in ruolo sul 50 per cento dei posti a tal fine disponibili, sia per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
                 La stessa legge 124/99 ha altresì disposto che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie, in sede di prima integrazione, anche coloro che conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nelle sessioni riservate di esame di cui si è detto.
                 Il regolamento attuativo della legge 124 citata, adottato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione n.123 del 27 marzo 2000 ha conseguentemente disciplinato le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti, prevedendo che in sede di prima applicazione, tali graduatorie sono costituite da un primo scaglione, formato da coloro che erano già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, e da tre scaglioni successivi nei quali sono inseriti i nuovi aspiranti a seconda dei titoli posseduti e della data in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il personale che consegue l'abilitazione o l'idoneità nelle sessioni riservate d'esame ha titolo ad essere inserito nel III o nel IV scaglione.
                 In attuazione di tali disposizioni il Ministero della pubblica istruzione ha indetto con apposita ordinanza n.247 del 20 ottobre 1999 una sessione riservata di esami ex art. 3 della legge 124/1999 per il personale delle Accademie e dei Conservatori di musica, precisando i requisiti di ammissione, gli insegnamenti, le modalità di redazione e di presentazione delle domande, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e quant'altro necessario per la regolare effettuazione degli esami.
                 Per quanto attiene alle date dei predetti esami, l'art.9 della citata O.M. 247/99 ha rinviato a un successivo avviso da pubblicarsi sulla G.U.R.I., 4Õ serie speciale, del 21 marzo 2000.
                 In relazione a quanto sopra, si osserva che, essendo l'Istituto in oggetto un istituto pareggiato, lo stesso è tenuto ad assumere il proprio personale conformandosi alle disposizioni vigenti per l'analogo personale dei conservatori statali ed in tal senso sembrano applicabili nella fattispecie le disposizioni contenute nella legge n.124/1999. Sembra utile a tal proposito richiamare le caratteristiche del cosiddetto "pareggiamento" di cui alla relativa normativa in materia, che rappresenta la più perfetta forma di equiparazione a una scuola statale che una scuola secondaria privata possa ottenere.
                 Per ottenerlo, infatti, il numero e il tipo di cattedre deve essere uguale a quello delle corrispondenti scuole statali; le cattedre devono essere occupate da personale nominato in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata dal ruolo di scuole di pari grado statali o pareggiate; al personale di ruolo deve essere assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti (cfr. art. 8 della legge n.86/1942). Queste condizioni devono essere soddisfatte in aggiunta a quelle richieste dall'art.6 della legge n.86/1942 per la concessione del riconoscimento legale.
                 Il pareggiamento comporta, altresì, l'attribuzione al personale direttivo e docente di uno stato giuridico analogo, da un punto di vista sostanziale, a quello del personale statale (cfr. artt. 106 ss. r.d. n. 1054/1923; capo III r.d. n.1084/1925; r.d. n. 1118/1935), comunque inammissibile a quello dei docenti delle scuole legalmente riconosciute.
                 A simiglianza delle disposizioni sul personale, le stesse norme che vigono per gli istituti statali si applicano a quelli pareggiati in materia di iscrizioni e di disciplina degli alunni.
                 Ciò premesso in via generale, è opportuno esaminare la analoga normativa che in particolare regola il pareggiamento ed il funzionamento degli istituti musicali. In proposito il R.D. 15 maggio 1930, n.1170, e successive modificazioni, nell'individuare i requisiti e le modalità per ottenere il pareggiamento, precisa tra l'altro quali sono i relativi obblighi,  cui sono tenuti tali istituti.
                 L'art. 1 del citato R.D. 1170/1930 prevede, invero, che gli istituti musicali eretti in enti morali, o al mantenimento dei quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti almeno cinque corsi d'insegnamento principali, possono essere pareggiati ai conservatori musicali statali con relativa parificazione a tutti gli effetti dei diplomi rilasciati nei detti istituti pareggiati a quelli rilasciati negli analoghi istituti statali.
                 Tra gli obblighi facenti capo agli istituti musicali pareggiati la richiamata normativa prevede non solo l'obbligo di uniformarsi, per l'insegnamento e per la durata dei corsi, a quanto prescritto per i conservatori statali, ma anche l'obbligo di conformarsi, sia per il ruolo organico del personale insegnante, sia per le cattedre delle materie principali sia per quelle delle materie complementari, a quello dei conservatori statali (art. 3).
                 Si prevede, tra l'altro, che i posti di direttore e quelli di ruolo degli insegnanti devono essere conferiti per concorso (artt.6 e 8) e che il relativo trattamento economico deve corrispondere a quello del corrispondente personale dei conservatori statali (artt. 9 e 10 per come modificati dalla L. n.643/1966).
                 E' in tale quadro normativo di riferimento che si inserisce la recente legge 3 maggio 1999, n.124, la quale, introducendo importanti novità in materia di gestione del personale con particolare riferimento alle assunzioni ed al conferimento delle supplenze, non sembra possa essere ignorata dall'Istituto in oggetto che, in quanto pareggiato, è tenuto ad assumere il proprio personale conformandosi alle disposizioni vigenti per l'analogo personale dei conservatori statali.
                 Le superiori considerazioni trovano conferma in una costante giurisprudenza (cfr. per tutte: T.A.R. Lazio, 9 marzo 1999, n.563; C. Stato,  sez. VI, 25 gennaio 1995, n.79; T.A.R. Firenze, 26 giugno 1987, n. 511; C. Stato, sez. VI, 26 novembre 1991, n. 878; T.A.R. Lazio, 20 novembre 1987, n. 1860; T.A.R. Catania, 6 luglio 1994, n. 1440) e ne consegue che la legge 124/1999 sembra che ben possa applicarsi anche agli istituti pareggiati, che sono equiparati a quelli statali.
                 Resta da vedere se anche l'O.M. n.247 del 20/10/99, che da attuazione all'art.3 comma 2 della predetta legge 124, prevedendo che la sessione riservata di esami si svolga in forma decentrata con la collaborazione dei direttori dei conservatori, possa riferirsi e sia applicabile anche ai conservatori pareggiati.
                 A tal riguardo può essere utile richiamare un precedente riscontrabile nell'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 117 del 4 aprile 1989, che, interpretando una precedente ordinanza ministeriale (la n.70 del 21 febbraio 1989) recante disposizioni in ordine alle nomine degli insegnanti non di ruolo delle Accademie e nei Conservatori di musica, ha precisato che la disciplina contenuta nell'O.M. n.70 del 21.2.1989 è direttamente riferibile alle istituzioni scolastiche statali e può trovare applicazione nelle corrispondenti istituzioni scolastiche pareggiate e legalmente riconosciute soltanto sulla base di determinazioni in tal senso autonomamente assunte dagli enti gestori.
                 E proprio su tale precedente, peraltro espressamente richiamato nelle premesse della deliberazione n.29 del 25.2.2000, il Consorzio Istituto Musicale pareggiato "XXXX" di YYYY ha fondato il recepimento dell'O.M. n. 247 del 20.10.1999 ed il relativo bando.
                 Per quanto concerne, poi, le modifiche effettuate dal Consorzio alla predetta O.M. n.247/99, si osserva che la stessa è stata recepita pressocchè integralmente e le modifiche, di minima entità, sono state adottate per rendere attuabile le legge 124/1999.
                 Specificamente per ciò che attiene alla presunta discrasia contestata dall'Amministrazione richiedente tra l'art.9 dell'O.M. 247/99 che rinvia la data degli esami ad avviso da pubblicarsi in G.U.R.I. del 21.3.00, e l'art. 8 del bando di concorso, così come recepito dall'Istituto Musicale, che individua nel 30 giugno il termine finale entro il quale le commissioni fisseranno il diario delle prove d'esame, tale discrasia è, ad avviso dello scrivente, di scarsa rilevanza, atteso che il calendario delle prove orali della sessione d'esami indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art.3 L. 99 n.124, è stato già fissato con G.U.R.I. dell'11.4.00.
                 Allo stato dei fatti codesta Amministrazione, alla quale sono state trasferite in seguito all'emanazione delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 246/1985 le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, e dunque anche la competenza a rendere possibile l'attuazione della normativa statale in tale materia potendo svolgere nel territorio regionale tutte le attività spettanti al Ministero in sede statale, ben potrà, anche alla stregua di una auspicabile uniformità di comportamenti rispetto a quanto avviene nel restante territorio nazionale provvedere o meno alla nomina delle commissioni esaminatrici sollecitata dall'Istituto in oggetto.
                 Tuttavia, trattandosi di normativa statale destinata a trovare applicazione nell'intero territorio nazionale, valuterà altresì Codesta Amministrazione - al fine di procedere sulla scorta di un'univoca interpretazione che assicuri uniformità di comportamento - l'opportunità di sollecitare il competente avviso richiesto agli organi centrali dello Stato in proposito.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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