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Gruppo    II                            /180.00.11

OGGETTO: Revoca istanza dimissioni volontarie.

   
   
   
   
                                          Assessorato regionale
                                           dei lavori pubblici
                                           P A L E R M O
   
                             p.c.      Direzione regionale
                                           del personale e ss.gg.
   
   
                 1.- Si fa riferimento alla nota di pari oggetto n. 5687 del 6 luglio s., pervenuta via FAX il giorno 7 successivo, con cui sostanzialmente si chiede a quest'Ufficio di dirimere un contrasto di punti di vista tra codesto Assessorato e l'Assessore regionale alla Presidenza "in ordine alla legittimità ed all'ammissibilità della richiesta" del suindicato funzionario "di non interrompere il rapporto di impiego con l'amministrazione regionale".
                 Dalle premesse della predetta nota risulta che, l'interessato in data 15 maggio 2000 e cioè dopo la sua cancellazione dal ruolo con decorrenza 1 luglio 2000, disposta con D.A.D. 4 maggio 2000, n. 2411, assunto al protocollo di codesto Assessorato il 12 maggio 2000, inviava una lettera di revoca delle proprie dimissioni dal servizio chiedendo il rinvio sine die del proprio collocamento in quiescenza, richiesta reiterata con  altra lettera del 23 maggio 2000. Quest'ultima istanza - prosegue la richiesta di parere -, veniva trasmessa con l'annotazione in calce del parere favorevole del direttore regionale ad interim, alla Direzione regionale del personale e ss.gg. di questa Presidenza, con allegato uno schema di provvedimento di revoca della cancellazione dal ruolo del predetto impiegato da sottoporre alla firma dell'Assessore alla Presidenza. Senonchè quest'ultimo non ha dato corso all'accoglimento dell'istanza, come si evince dalla restituzione senza firma dello schema di revoca (nota del gruppo I dell'anzidetta Direzione n. 18860 del 27 giugno 2000).
   
                 2. Com'è noto le dimissioni dall'impiego, che il dipendente è libero di presentare in qualunque tempo, non hanno di regola effetto immediato, essendo la loro operatività subordinata all'accettazione della P.A., che può anche essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio (art. 124, c. 4, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3). Da ciò discende come logico corollario la revocabilità delle dimissioni fintantochè le stesse non siano accettate dall'Amministrazione.
                 L'accettazione delle dimissioni (implicita nel provvedimento di cancellazione dal ruolo) produce automaticamente l'estinzione del rapporto d'impiego (C. di S., Sez. IV 15 luglio 1993, n. 716), non trattandosi, per costante giurisprudenza (Tra le tante, C.S., Sez. IV 23 aprile 1993, n. 456), di atto avente natura ricettizia. Pertanto le dimissioni, una volta accettate, non possono più essere revocate, a nulla rilevando che il dipendente non ne abbia ancora ricevuto comunicazione.
                 Nè i motivi addotti dall'interessato nell'istanza di revoca (miglioramento del proprio stato di salute e nuove prospettive di carriera aperte dalla recente l.r. 15 maggio 2000, n. 10) sono tali da far ipotizzare (e tanto meno da dimostrare) un vizio della volontà nella lettera di dimissioni, in astratto capace di riverberarsi sul provvedimento di cancellazione dal ruolo.
                 Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere ineccepibile sul piano della legittimità (il solo esaminabile dallo Scrivente) il comportamento dell'Assessore alla Presidenza, al quale unicamente compete valutare se nella specie sia opportuno, in relazione all'interesse pubblico, rivedere la propria determinazione di accoglimento delle dimissioni (cfr. C. di S., Sez. V 17 marzo 1998, n. 303).
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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