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Gruppo     IV                      /179.00.11

OGGETTO: XXXX - Teatro popolare: collaudo finale impianto tecnologico.

   
   
   
   
                                                       PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           Direzione del personale e
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                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto di voler integrare il parere dello scrivente n. 5167 del 21/3/2000, relativo all'oggetto, tenendo conto "che alla commissione di collaudo è stata contestata la mancata detrazione del conto finale dei lavori non eseguiti e non ripristinati, l'inesaustiva quantificazione della penale per tardata ultimazione e la mancata indicazione delle multe da applicarsi all'impresa per le varie inadempienze".
                 Ritiene in proposito codesta Amministrazione che "nonostante la revisione del conto finale e l'emissione del certificato di non collaudabilità, la commissione di collaudo non ha provveduto alla liquidazione dell'appalto e che a tutt'oggi non è dato all'Amministrazione di conoscere il credito o il debito liquido dell'appaltatore per potere procedere ad ogni definizione dell'appalto".
                 Viene chiesto altresì allo scrivente di "indicare le soluzioni giuridico-legali per rimuovere l'attuale stato di empasse in cui versa il procedimento di definizione dell'appalto di che trattasi posto che solo l'atto di collaudo può legittimare la liquidazione finale dell'appalto e le conseguenti azioni amministrative".
   
                 2. Le "precisazioni" contenute nella nota che si riscontra, peraltro già oggetto di valutazione nel parere n. 5167 del 21 marzo u.s., cui il presente fa seguito, non mutano le conclusioni formulate nel paragrafo 3 di quest'ultimo.
                 Invero, ai sensi dell'art. 104 lettere b e c) del R.D. 350 del 1895, le determinazioni concernenti la somma da porsi a carico dello appaltatore per danno per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio o per altro titolo, la somma da rimborsare all'Amministrazione per le spese di assistenza oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori, l'importo delle penalità stabilite nel capitolato speciale, nonchè la dichiarazione del conto liquidato dell'appaltatore devono essere contenute nel certificato di collaudo e non, invece, quando, come nella fattispecie, l'opera è stata dichiarata non collaudabile.
   
                 3. In ordine al secondo quesito va osservato che le determinazioni in ordine all'appalto di che trattasi, a seguito della non collaudabilità delle opere da parte della commissione di collaudo, spettano a codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del R.D. 350/1895. Il collaudatore ha, invero, solo il compito di emettere il certificato di collaudo, mentre non gli è attribuito alcun potere in ordine alla decisione negativa, nel qual caso la sua attività è limitata alla proposta dei suggerimenti più opportuni (cfr. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche 1993, pag. 802; Marzano: L'appalto di opere pubbliche, 1987, pag. 387), che, nella fattispecie, si è così sostanziata: "è parere di questa Commissione di collaudo che l'Amministrazione provvede al recupero delle somme necessarie per il completamento ed il ripristino degli impianti realizzati, previa la redazione di un'apposita perizia che tenga conto, oltre che dei danneggiamenti effettuati, anche dei lavori disposti dalla scrivente nel corso delle visite di collaudo e della carenza di manutenzione (ossidazione, aggrippatura di motori etc.); nonchè della penale maturata per ritardata ultimazione dei lavori".
                 Le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione possono consistere nella: a) non accettazione dell'opera: in tal caso l'appaltatore è considerato inadempiente e può pertanto essere chiesta la risoluzione del contratto ai sensi del terzo comma dell'art. 1668 cod. civ.; b) collaudabilità della stessa previo rifacimento e/o riparazione delle opere mal fatte; c) disposizione di un nuovo collaudo ai sensi dell'art. 117 del R.D. 350/1895.
   

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