OGGETTO: Riconoscimento servizi ai sensi art.3, c.3 e 4, D.P. Reg. n.26/99.
Direzione regionale
del personale e dei
servizi generali
S E D E
1. Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo Scrivente un parere in ordine alla questione in oggetto; in particolare riguardo, da un lato, alla decorrenza del riconoscimento "a fini giuridici" del periodo di corso e, dall'altro "alla data cui fare riferimento ai fini del calcolo da porre a base per l'attribuzione dei benefici economici" proponendo per il primo caso la data di inquadramento e, per il secondo, quella del 31 dicembre 1993.
In base al tenore dell'art.3 del D.P. 11 novembre 1999, n.126, non può che concordarsi con codesta Direzione nell'individuare la decorrenza del riconoscimento quale servizio del periodo di corso nella data di inquadramento in ruolo, anche in soprannumero. Ma v'è di più in quanto a tale data, contrariamente a quanto proposto, bisogna rifarsi anche per individuare il trattamento da riliquidare anche se il nuovo inquadramento economico produce effetti solo dal 1° novembre 1998.
Infatti la disposizione del D.P. Reg. 26/99 mentre al comma 3 dispone che il periodo di corso è valutato per intero ai fini del riconoscimento dei servizi operato dall'art.11 della l.r. 11/88 (ovviamente nei confronti del personale ex occupazione giovanile), nel comma 4 inserisce una particolare deroga al meccanismo recato dall'art.11 cit. solo per quanto riguarda la corresponsione dei trattamenti economici che ne derivano.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".