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Gruppo    V                          /177.00.11

OGGETTO: Contributi trasporti turistici ex art. 117 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 - Stipula convenzioni anni 1996 e 1997.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           turismo, comunicazioni
                                                           e trasporti
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento, integrata con successiva nota 24 ottobre 2000, n. 791, codesto Assessorato rappresenta quanto segue:
   a) l'art. 16 della l.r. 17 maggio 1984, n. 31 - come sostituito dall'art. 117 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 - prevede la concessione agli operatori turistici di contributi destinati ad agevolare il trasporto a mezzo voli "charter" di turisti diretti in Sicilia;
   b) la legalità dei predetti contributi ha formato già "oggetto di procedimento avviato dalla Commissione Europea" che li ha ritenuti compatibili con decisione del 3 giugno 1998;
   c) nelle more di tale decisione, per i contributi relativi agli anni 1996 e 1997 non è stata stipulata la convenzione prevista dal quarto comma del citato art. 16.
                 Fatte queste premesse vien chiesto se possa procedersi "al pagamento dei contributi in oggetto in deroga al precitato comma 4°", essendo "illogica la stipula di una convenzione che andrebbe a regolare rapporti e prestazioni già avvenute".
   
                 2. L'art. 16 della l.r. n. 31/1984 nel testo vigente, dopo aver quantificato al primo comma i contributi di cui trattasi, così recita al terzo comma:
   "L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l'anno successivo entro il 31 ottobre".
                 Ai sensi poi del quarto comma dello stesso articolo "l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con gli operatori predetti per garantire l'abbattimento delle tariffe e l'immediata erogazione dei contributi".
   
                 3. Preliminarmente, non possono non condividersi le perplessità di codesto Assessorato circa la stipula di un'eventuale convenzione "retroattiva", la cui preminente finalità - garantire l'abbattimento delle tariffe negli anni in considerazione (cfr. quarto comma art. 16 cit.) - non costituisce più, oggi, un obiettivo da raggiungere, bensì l'indispensabile presupposto del contributo da erogare.
                 Il problema, comunque, sembra risolto in via legislativa dall'art. 18 primo comma della l.r. 9 ottobre 1998, n. 27, che autorizza l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti "a concedere i contributi di cui all'articolo 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per gli anni 1996/97", utilizzando le disponibilità del capitolo di bilancio ivi indicato.            
                 Ed invero, a fronte della riferita disposizione, deve presumersi che il legislatore, consapevole delle carenze procedurali afferenti la concessione dei contributi in questione, abbia implicitamente inteso superarle; nel presupposto - altrettanto implicito - che venga adeguatamente documentata, da parte degli operatori interessati, l'esecuzione degli adempimenti loro richiesti per gli anni 1996 e 1997.
                 Sulla scorta, in altri termini, del citato art. 18 primo comma della l.r. n. 27/1998, si è dell'avviso che la convenzione de qua - la quale, come si è detto, avrebbe dovuto servire a garantire l'adempimento delle obbligazioni degli operatori turistici - possa oggi essere sostituita "in sanatoria", allo stesso fine, da un'adeguata ed inequivoca documentazione.
   
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             Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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