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Gruppo     V                        /175.00.11

OGGETTO: L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 - Applicabilitā alle agenzie di viaggio e turismo.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TURIMO, COMUNICAZIONI E
                                                           TRASPORTI
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la lettera in riferimento vien chiesto da codesto Assessorato se "in assenza di una normativa che regolamenti ex professo le agenzie di viaggio e turismo" possa ad esse applicarsi la l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 recante "Riforma della disciplina del commercio"; esprimendosi al riguardo, per i motivi esposti nella richiesta d'avviso, in senso negativo.
   
                 2. In relazione alla questione in esame va in primo luogo ricordato che l'art. 9 della l.r. 6 aprile 1996 n. 27 (Norme per il turismo) -muovendosi nell'ambito dei principi dettati dall'art. 9 della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217 - prevede che "l'esercizio dell'attivitā di agenzia di viaggio č subordinato all'autorizzazione regionale che č concessa sulla scorta dei requisiti professionali e strutturali"; precisando - tra l'altro - che per quanto non previsto e non incompatibile con lo stesso articolo si applicano le norme della citata legge n. 217/1983 e successive modifiche ed integrazioni.
                 La vigenza della normativa sopra richiamata - alla quale dovrebbero necessariamente correlarsi eventuali disposizioni (nella specie la l.r. n. 28/1999) destinate ad integrarla- porta di per sč ad escludere che la stessa l.r. n. 28/1999 possa ritenersi in generale applicabile alle agenzie in oggetto.
                 Ed infatti quest'ultimo provvedimento - come risulta dalla disamina del relativo testo - appare volto a regolamentare il commercio inteso come esercizio abituale di attivitā di acquisto merci per rivenderle ad altri e non contiene nessun esplicito accenno alle peculiari attivitā delle agenzie di viaggio, che l'art. 9 della giā citata legge n. 217/1983 elenca includendovi:" produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attivitā, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale" all'uopo richiamata.
                 Tenuto conto poi che l'attivitā delle agenzie di viaggio ed il commercio in senso stretto - in considerazione delle diverse caratteristiche economiche dei rispettivi settori - hanno storicamente formato oggetto di due distinte discipline normative, č ragionevole presumere che il legislatore, se avesse voluto discostarsi da tale consolidata tradizione, avrebbe dovuto espressamente esplicitarlo.
                 Appare pertanto da condividere l'orientamento espresso da codesto Assessorato nel senso che le agenzie di viaggio, le cui attivitā sono qualificate dall'avere comunque riferimento al turismo, debbano essere regolamentate nell'ambito di quest'ultima materia.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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