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OGGETTO: AAAA - Accesso ai contributi di cui all'art.16 della l.r. 6.4.1996,, n.27, recante: "Norme per il turismo".

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           turismo, comunicazioni e
                                                           trasporti
                                                           PALERMO
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito sui rapporti tra l'art.16 della l.r. n.27/1996 - che prevede la concessione del contributo ivi specificato alle aziende turistico ricettive di cui all'art.3 della stessa legge - e il punto 3 del D.A. (Turismo) 10 ottobre 1997 - recante le procedure per la relativa erogazione - che individua come soggetti beneficiari le "ditte individuali" e le "società".
                 In particolare vien chiesto se questa disposizione assessoriale - la quale, nella fattispecie sembra escludere dal beneficio de quo un rifugio alpino gestito dal XXXX, data la natura di associazione di tale Ente (D.P.R. 5.8.1957, n.270/A) - sia, come ritenuto nella richiesta di avviso, in contrasto con il citato art.16 della l.r. n.27/1996.
   
                 2. Il quesito può essere risolto da un punto di vista eminentemente testuale.
                 La l.r. n.27/1996 da un lato, all'art.3, comprende fra le "aziende ricettivo-alberghiere" contestualmente definite i rifugi alpini, e dall'altro, all'art.16, assegna il contributo in questione alle "aziende turistico - ricettive di cui all'articolo 3", senza null'altro precisare.
                 Non può quindi dubitarsi, secondo quest'Ufficio, che nel sistema della predetta legge regionale il beneficio in questione spetti anche ai rifugi alpini, indipendentemente dai relativi gestori (enti o persone fisiche), ai quali, come si è detto, le norme di riferimento non fanno alcun accenno.
                 Ciò è del resto comprovato dal fatto, riferito nella richiesta di avviso, che la struttura in considerazione ("Rifugio HHHH" di KKKK) sia stata "regolarmente classificata" dall'AAPIT di YYYY quale azienda ricettivo-alberghiera.
                 L'interpretazione qui accolta muove, implicitamente, dal presupposto che le associazioni riconosciute o non riconosciute - nel caso di specie il XXXX - possano gestire un'attività economica; il che, nel rispetto del requisito essenziale della destinazione degli utili agli scopi sociali, è pacificamente ammesso dalla dottrina, oltre che, ovviamente, conforme alla prassi (Cfr. Enc. dir., Treccani, "Impresa collettiva", pag.4).
                 Per questi motivi la dizione adottata dal punto 3 del D.A. 10 ottobre 1997, avente riguardo alle "ditte individuali" e alle "società", appare retrittiva nei confronti del combinato disposto degli articoli 3 e 16 della l.r. n.27/1996, e in particolare non esaustiva dell'ambito degli aventi diritto al contributo in oggetto.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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