Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo XIV 168.2000.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Tesoreria unica regionale.- Fondazione XXXX.


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
(Rif. nota n. 17531/Gr. VII del 26 giugno 2000)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI

L O R O S E D I


1.- Con la nota in riferimento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, premesso che l'Ente Autonomo XXXX di YYYY rientrava tra gli enti assoggettati alle norme in materia di tesoreria unica regionale dettate dall'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, e che lo stesso Ente, in applicazione della normativa nazionale di settore, è stato successivamente trasformato in fondazione, chiede l'avviso dello scrivente - rappresentando l'urgenza della relativa acquisizione - circa la permanenza dell'inclusione del medesimo soggetto giuridico, ora dotato di personalità di diritto privato, tra i destinatari della citata disposizione.
Ritiene a tal proposito la richiedente Amministrazione che siano da includere fra gli enti da assoggettare al sistema della tesoreria unica regionale tutti gli organismi strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione, e quindi anche la Fondazione XXXX, la quale gestisce pur sempre somme provenienti dal bilancio regionale erogate in relazione all'esercizio di funzioni rientranti negli interessi pubblici affidati alle cure dell'Amministrazione regionale.

2.- L'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'art. 5, comma 6, della l.r. 30 marzo 1998, n. 5, al primo comma, dispone che:
"A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione".
Come lo scrivente ha già avuto modo di rilevare in precedenti consulenze rese su questioni attinenti alla problematica in esame, ratio e giustificazione della norma sono dati dalle successive disposizioni dello stesso articolo, laddove si prevede che "le operazioni di assegnazione e trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa", ed inoltre che "le aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla fine di ciascun semestre, gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 2 in entrata del bilancio della Regione".
Chiara finalità dell'accentramento contabile realizzato tramite l'istituzione del sistema di tesoreria unica regionale per tutti gli enti sottoposti appare, da un lato, il potenziamento delle disponibilità di tesoreria della Regione, onde ridurre eventuali necessità di ricorso al mercato finanziario e limitare pertanto le esigenze di indebitamento, e d'altro lato, il conferimento ai flussi finanziari dell'intero settore pubblico regionale di maggiore chiarezza e trasparenza mediante una organica regolamentazione dei trasferimenti che limiti le disponibilità liquide degli enti destinatari.

Premesso, in via generale, quanto sopra, si osserva che la soluzione della questione prospettata appare strettamente conseguente all'interpretazione dell'espressione "enti ed aziende del settore pubblico regionale", introdotta nel testo del citato art. 21, comma 1, della l.r. 6/1997, dall'art. 5, comma 6, della l.r. 5/1998, in luogo dell'originaria previsione che aveva riguardo a "enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione".
La nuova dizione, ad avviso dello scrivente (cfr. parere dell'Ufficio reso a codesto Assessorato con nota n. 23877/279-324.98.11 del 19 dicembre 1998) ricomprende e caratterizza tutti gli enti strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione.
Ed invero, sotto il primo profilo, il criterio della strumentalità rispetto all'indicato ente territoriale individua quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e delle materie ascritte alla competenza della Regione, svolgendo, in particolare, funzioni e compiti connessi al perseguimento dei fini istituzionalmente propri della Regione stessa; il collegamento finanziario, conseguentemente riguarda tutti gli enti beneficiari di risorse provenienti dal bilancio regionale, erogate in relazione all'esercizio di funzioni finalizzate alla soddisfazione di interessi pubblici affidati all'Amministrazione regionale.
L'interpretazione recata risulta peraltro conforme con la nozione di settore pubblico allargato quale risulta positivizzata, in via generale, sin dall'art. 25, comma 6, della legge 5 agosto 1968, n. 468, che, trovando riscontro nell'esigenza di realizzare il controllo dei flussi finanziari, opera uno specifico riferimento agli "organismi ed enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica", attribuendo dunque un preminente rilievo al collegamento appunto con la finanza pubblica.
L'appartenenza al settore de quo appare dunque fondarsi precipuamente sulla circostanza di risultare destinatari di contributi in via ordinaria, od anche di sovvenzioni periodiche, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non rilevando peraltro la circostanza che dette erogazioni possano anche non costituire l'entrata esclusiva o prevalente rispetto al bilancio degli enti considerati.
Ritenuto ancora che la Fondazione XXXX ha come scopo istituzionale quello della diffusione dell'arte musicale e della conoscenza della musica e del teatro lirico, e che proprio il perseguimento di tali finalità, assunte come proprie anche dalla Regione, giustifica l'intervento finanziario regionale a supporto delle attività svolte dal predetto Ente, si ritiene sussistere anche quel collegamento strumentale cui in precedenza si è fatto cenno.

Ancora si osserva che non appare di ostacolo alla ricomprensione della Fondazione XXXX nel novero dei destinatari delle norme in materia di tesoreria unica regionale la circostanza che lo stesso soggetto non sia un ente pubblico, bensì risulta dotato di personalità giuridica di diritto privato.
Ed invero, premesso che la norma non qualifica come pubblici i destinatari delle recate prescrizioni si osserva che il termine "ente", utilizzato dal legislatore regionale, ha una amplissima significazione, ricomprendendo ogni organizzazione o istituzione nelle quali si accentrano determinati interessi.
Il diritto positivo, pur utilizzando talora il termine in questione come sinonimo di persona giuridica, sia pubblica che privata, ne legittima invero persino una accezione più vasta, ammettendo (cfr. art. 11 c.c.) l'esistenza nell'ordinamento, di enti che persone giuridiche non sono.
E comunque, ai fini che qui rilevano, certo appare che l'espressione, nella scienza del diritto, indica appunto, in via generale, la persona giuridica, a prescindere dalla natura pubblica o privata della medesima.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane