Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                          /162.00.11

OGGETTO: Certificazione di idoneità sismica e altre documentazioni tecniche da depositare presso l'Ufficio del Genio Civile. Apposizione della marca da bollo. Quesito.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato rivolge allo Scrivente un quesito sollevato, con nota n. 36419 del 31/5/2000, dall'Ufficio del Genio Civile di XXXX.
                 Tale Ufficio segnala di avere ricevuto contestazioni in ordine alla procedura corrente secondo cui l'istanza di deposito delle certificazioni di idoneità statica e la stessa certificazione devono esporre, ciascuna, la marca da lire 20.000.
                 Al riguardo è stato infatti rilevato che, mentre la lettera di trasmissione, in quanto istanza diretta ad un pubblico ufficio tendente ad ottenere un provvedimento, è riconducibile all'art. 3 della Tariffa dell'imposta di bollo, che fissa l'imposta dovuta in lire 20.000 per foglio, le certificazioni tecniche allegate all'istanza andrebbero ricondotte all'art. 28 della stessa tariffa, che fissa l'imposta dovuta in lire 600 per foglio.
                 E' stato altresì rilevato che il citato art. 28 è inserito nella parte seconda della tariffa, che concerne gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta solo "in caso d'uso", e che il deposito dei suddetti elaborati tecnici presso un ufficio pubblico al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione potrebbe non configurare il caso d'uso.
                 Ciò posto, con riferimento al deposito dei certificati di idoneità statica e dei collaudi statici, ferma restando la marca da bollo da lire 20.000 per le relative lettere di trasmissione, vien chiesto di valutare se gli allegati tecnici possano essere presentati con marca da bollo da lire 600.
                 Vien chiesto altresì se anche per la relazione a strutture ultimate, prevista dall'art. 6 della legge n. 1086 del 1971, sia necessaria un'apposita istanza di deposito, su cui apporre la marca da lire 20.000, o se non sia invece sufficiente il semplice deposito.
   
                 2. In via preliminare giova ricordare, quanto alla certificazione di idoneità sismica, che la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", nel titolo II, contenente "Norme per le costruzioni in zone sismiche", all'art. 28, dispone che: "Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile...che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme".
                 Giova altresì richiamare la legge regionale 15 novembre 1982, n. 135 che all'art. 4 prevede che il direttore dei lavori nella relazione a strutture ultimate e il collaudatore statico all'atto del collaudo devono attestare espressamente l'avvenuta osservanza delle predette norme sismiche; e all'art. 8 dispone che: "Il certificato previsto dall'art. 28 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 è rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico".
                 Va infine richiamata la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato...".
                 Questa, all'art. 6, prevede che: "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione... sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4"; e all'art. 7 dispone che: "Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico" (comma 1) e che: "Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvederà a restituirne una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente" (comma 5).
                 La stessa legge, all'art. 8, subordina infine il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità alla presentazione all'ente preposto di una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'avvenuto deposito.
   
                 3. Ciò posto occorre affrontare il quesito sollevato dall'ufficio del genio civile di XXXX e quindi valutare se, in occasione del deposito dei certificati di idoneità statica e dei collaudi statici, "gli allegati tecnici", analogamente alle relative lettere di trasmissione, debbano scontare l'imposta di bollo nella misura di lire 20.000 per foglio ovvero nella misura di lire 600 per foglio, in quanto riconducibili all'art. 28 della Tariffa dell'imposta di bollo.
                 Al riguardo giova ricordare che l'art. 1, comma 1, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642 - contenente la disciplina dell'imposta di bollo - dispone che: "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa".
                 Il successivo art. 2 precisa che: "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda" (comma 1) e che: "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione" (comma 2).
                 Giova altresì ricordare che l'art. 3 della nuova Tariffa dell'imposta di bollo - approvata con D. M. 20 agosto 1992 - per le "istanze ... dirette agli uffici e agli organi... dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni... tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati" fissa l'imposta dovuta in lire 20.000.
                 Per contro l'art. 28 della stessa tariffa, parte seconda, per i "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori" fissa l'imposta, dovuta solo in caso d'uso, in lire 600.
                 Nella nota che si riscontra si assume che la lettera con cui il certificato di collaudo statico viene trasmesso all'ufficio del Genio Civile, in quanto "istanza diretta ad un ufficio pubblico tendente ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo", sia riconducibile al citato art. 3 della tariffa e quindi soggetta all'imposta nella misura di lire 20.000 per foglio.
                 Per contro il certificato di collaudo statico e la relazione a strutture ultimate, in quanto "allegati tecnici", potrebbero essere invece ricondotti al citato art. 28 della stessa tariffa, scontando così l'imposta nella misura ridotta di lire 600 per foglio e solo in caso d'uso.
                 Ciò posto va osservato che appare dubbia la riconducibilità del certificato di collaudo e della relazione a strutture ultimate al citato art. 28 della tariffa, che sembra piuttosto far riferimento a quegli allegati tecnici che ingegneri, architetti, periti e geometri producono a corredo di progetti, relazioni, perizie.
                 Non sembra pertanto allo Scrivente di potere accedere alla tesi secondo cui gli atti in parola, in quanto riconducibili all'art. 28, andrebbero soggetti all'imposta di bollo nella misura di lire 600.
                 Va altresì osservato che appare invero dubbia anche l'attribuzione della natura di istanza alla lettera con cui il certificato di collaudo viene trasmesso all'Ufficio del Genio Civile: sembra infatti allo Scrivente che questa abbia la sola funzione di nota di trasmissione, in quanto tale non soggetta all'imposta di bollo.
                 Il discorso cambia se per lettera di trasmissione si intende la nota con cui si producono le certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico e al contempo si chiede all'Ufficio del Genio Civile di rilasciare il certificato previsto dall'art. 28 della L. 64/74, alla cui esibizione è condizionato il rilascio delle licenze di uso e delle licenze di abitabilità per gli edifici costruiti in cemento armato.
                 In tale ultimo caso la lettera di trasmissione ha sì natura di istanza e, in quanto tale, è senz'altro riconducibile alla previsione del citato art. 3 della tariffa dell'imposta di bollo e dunque soggetta all'imposta della misura di lire 20.000 fin dall'origine.
                 Analogamente, in tale caso, scontano l'imposta nella predetta misura anche le certificazioni allegate, che della stessa istanza costituiscono parte integrante.
                 Ciò posto, considerato l'oggetto del quesito in esame, concernente l'imposta di bollo, si suggerisce a codesto Assessorato di acquisire sul punto anche l'avviso dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, competente in materia di riscossione dei tributi.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   * * * * *


                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane