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Gruppo    III                        /154/11/00

OGGETTO: Pignoramento presso terzi - Variazione soggettiva del terzo obbligato - Ritenuta a favore dell'Istituto bancario creditore.

   
   
   
                                                           Assessorato Industria
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica sorta a seguito del trasferimento disposto dalla l.r. 5/99, nell'ambito delle competenze di pertinenza dell'Assessorato medesimo, della gestione del fondo ex art. 13 l. r. 42/75 affidata sino al gennaio 1999 all'E.M.S. In particolare la questione è stata sollevata da un dipendente prepensionato il quale, a seguito di provvedimento del Giudice dell'esecuzione di Palermo dell'11/2/97, è assoggettato ad una ritenuta del quinto dell'assegno mensile spettantegli per un debito complessivo di £. 109.923.242. Tale ritenuta è stata perpetuata da codesto Assessorato in quanto successore "ope legis" del fondo, come già visto sopra. Tale operato viene contestato dal prepensionato interessato il quale ritiene, a seguito del trasferimento della gestione del fondo, intervenuta una variazione soggettiva del terzo obbligato che non legittima codesto Assessorato a continuare nell'effettuare le ritenute mensili, delle quali chiede dunque la sospensione, nonchè la restituzione delle somme fin qui trattenute.
                 Su quanto precede si chiede il parere dello scrivente.
   
                 2. In ordine a quanto richiesto giova evidenziare come la ritenuta in argomento si riferisca ad una particolare forma di pignoramento - presso terzi - in forza del quale beni determinati del debitore - in questo caso un credito di lavoro dipendente vengono "manu iudicis" assoggettati al procedimento esecutivo e per effetto del quale sorge l'obbligo per il debitore - in questo caso per il terzo obbligato -, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggettano alla espropriazione ...." (art. 492 C.P.C.); da ciò ne deriva l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e degli altri intervenuti, degli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento... (art. 2913 c.c.) e, dunque, l'inidoneità dell'atto di alienazione ad esplicare i suoi effetti tipici nei confronti di quei soggetti titolari di un potere che la legge considera prevalente rispetto al diritto di proprietà od altro diritto reale; in altri termini gli atti di disposizione dei beni pignorati sono validi ed efficaci, tuttavia i beni in argomento si trasferiscono "cum onere suo", ossia col vincolo nascente dal pignoramento.
                 Considerato quanto precede, con specifico riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente, può sostenersi che il trasferimento della titolarità della gestione del fondo ex art. 13 l.r. 42/75 verificatosi "ope legis" per effetto della l.r. 5/99 produce semplicemente una successione di Enti con relativo passaggio di posizioni attive e passive; tale successione, in relazione alla figura soggettiva del terzo debitore esecutato, sostanzialmente non incide - per i motivi suesposti - sulla perdurante efficacia del vincolo nato con il pignoramento e con il relativo obbligo di operare la ritenuta mensile, sorto a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione di Palermo, il cui onere si costituisce, per effetto del trasferimento della gestione del fondo "de quo", in capo a codesto Assessorato, il cui operato fin qui tenuto può, dunque, considerarsi legittimo e perfettamente in linea con la legislazione vigente in materia di esecuzione forzata.
   
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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