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Gruppo II                            /153.00.11

OGGETTO: Attribuzione dell'indennità di tutela e vigilanza ai funzionari tecnici del CO.RE.MI.

   
   
   
                                                             Assessorato regionale
                                                             Industria
                                                             P A L E R M O

                                               p.c.      Direzione regionale del
                                                             personale e dei servizi
                                                             generali
                                                             S E D E

   
                 1.- Con la nota suindicata codesto Assessorato, premesso che, sulla scorta di quanto affermato dal C.G.A. nel parere n. 588/96, l'Assessore per l'industria, con decreto n. 667 del 22 aprile 1998, ha attribuito ai funzionari tecnici del Corpo regionale delle Miniere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, chiede se agli stessi "spetta ed in quale misura e circostanza" l'indennità di tutela e vigilanza prevista dal D.P.Reg. 26/99.
   
                 2.- Il D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 ha ridisciplinato la materia delle indennità previste in favore del personale dell'Amministrazione regionale introducendo, tra le altre, la c.d. indennità di tutela e vigilanza.
                 Recita infatti il citato D.P.Reg. che al personale appartenente all'area di vigilanza in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65, viene riconosciuta un'indennità di L. 1.570.000 annue, con esclusione dei dipendenti che fruiscono di analoghe indennità. A tale rinvio consegue che per l'individuazione dei soggetti che hanno diritto al compenso in discorso occorre far riferimento al disposto dell'art. 5 della L. 65/86 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che in sostanza disciplina, per gli appartenenti al corpo dei vigili urbani, l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza. Quindi, sembra allo Scrivente che condizione per l'ottenimento del beneficio in discorso sia il possesso della qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria (o di pubblica sicurezza).
                 Per ciò che riguarda il personale appartenente al Corpo regionale delle miniere, il Consiglio di Giustizia amministrativa nel parere n. 588 del 10 dicembre 1996 ha affermato che, pur in mancanza di una norma regionale che attribuisca specificamente a tali dipendenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in presenza di una disciplina che assegna agli stessi soggetti medesimi compiti e medesime responsabilità dei tecnici del Corpo nazionale -i quali, come ribadito da ultimo dal legislatore nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria come tutti gli altri componenti degli organi di vigilanza preposti al controllo dell'applicazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro- è consentita, anche al fine di armonizzare la normativa regionale alla disciplina statale e comunitaria, l'attribuzione pure agli appartenenti al corpo regionale della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Peraltro, il possesso di tale qualifica da parte del personale in parola risulta dalla tessera di riconoscimento il cui modello è allegato al D.A. 22 aprile 1998, emanato a seguito del predetto parere.
                 Per cui si ritiene che al personale di che trattasi possa essere concessa l'indennità di tutela e vigilanza, mentre per ciò che riguarda gli altri aspetti concernenti l'attribuzione di tale indennità si è dell'avviso che gli stessi dovranno essere oggetto di contrattazione decentrata.
                 Il presente parere viene esteso per conoscenza alla Direzione regionale del personale e ss.gg. di questa Presidenza avuto riguardo alla sua competenza generale nella materia del personale, con piena disponibilità di approfondimento del tema sulla scorta di eventuali spunti di riflessione che fossero forniti dalla medesima.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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