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Gruppo IV                            /150.00.11

OGGETTO: XXXX. YYYY. Opere necessarie per la pubblica incolumità. Consulenza specialistica. Disciplinare di incarico.

   
   
                                              Assessorato regionale
                                               Turismo, Comunicazioni
                                               e Trasporti
                                               P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde codesto Assessorato riferisce che con nota del 13.1.2000, assunta al protocollo dello stesso Assessorato il 28.4.2000, l'Ispettorato regionale tecnico ha trasmesso lo schema di disciplinare dell'incarico da conferire all'Ing. P.L. per la consulenza specialistica relativa ai lavori in oggetto indicati.
                 Questi sono stati finanziati con D.A. n.858/VIII del 9.7.98, il quale prevede tra le somme a disposizione dell'Amministrazione un importo pari a lire 33.665.825 per "consulenza specialistica".
                 Osserva codesto Assessorato che dalla nota citata si evince che il suddetto professionista ha fornito prestazioni di consulenza "prima della progettazione esecutiva ed anche nel corso dei lavori in oggetto, in stretto rapporto con il Direttore dei lavori".
                 Ciò posto, codesto Assessorato rileva che se il disciplinare di incarico fosse pervenuto e fosse stato approvato "prima della progettazione dei lavori" sarebbe stato il titolo in base al quale regolare il futuro rapporto con il professionista; essendo invece pervenuto quando le prestazioni  di consulenza erano stati in larga parte effettuate, il rapporto che si andrebbe ad instaurare con il professionista dovrebbe ritenersi nullo.
                 Vien chiesto pertanto allo Scrivente di indicare possibili modalità per sanare la situazione descritta, "nella considerazione che le prestazioni del professionista informalmente incaricato ... saranno ancora effettuate ed utilizzate da questa Amministrazione fino all'ultimazione dei lavori in oggetto".
   
   2.            Da quanto rappresentato da codesto Assessorato nella nota in riferimento sembra effettivamente allo Scrivente che non ricorrano più le condizioni per il conferimento di un incarico di consulenza all'Ing. L. in relazione ai lavori in oggetto indicati.
                 Questi infatti, finanziati con decreto assessoriale del luglio 1998 e consegnati nell'ottobre 1999, alla data odierna saranno stati verosimilmente ultimati.
                 Se così fosse, non potrà certo procedersi al conferimento di un incarico di assistenza specialistica ad un'attività - quella di Direzione dei lavori - già posta in essere.
                 A ciò consegue che, per sanare la situazione anomala che si è determinata, nel caso in cui si ritenga di dovere comunque compensare il professionista per l'attività resa, resta l'ipotesi del riconoscimento del debito.
                 Come è noto, il riconoscimento del debito da parte della P.A. è un rimedio di carattere eccezionale che si sostanzia in un atto unilaterale con il quale l'amministrazione riconosce di essersi arricchita senza legittimo titolo e, conseguentemente, procede alla liquidazione del debito.
                 L'obbligazione che ne discende ha natura di indennizzo e va commisurata all'utilità effettivamente conseguita dall'Amministrazione.
                 Nel caso in esame sembra allo Scrivente che sussistano le condizioni per fare ricorso al riconoscimento del debito.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   * * *


                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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