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Gruppo    III                        /149.00.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Indizione di procedura concorsuale per la copertura di un posto vacante in organico di Dirigente superiore tecnico.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dell'Industria
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dal Consorzio A.S.I. di XXXX e relativa alla possibilità di indire procedura concorsuale riservata per la copertura di un posto vacante in organico di dirigente superiore tecnico.
   
                 2. Sulla problematica posta dal Consorzio A.S.I. di XXXX si osserva che, venuto meno il blocco dei concorsi disposto dall'art. 41 L.r. n. 10/99, in linea puramente teorica dovrebbe riconoscersi al Consorzio A.S.I. interessato la possibilità di indire procedura concorsuale per la copertura del posto vacante in organico di dirigente superiore tecnico. Anche la procedura "riservata", sempre in via teorica, sembrerebbe ammissibile per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 12 L.r. 41/1985.
                 Tuttavia, tale possibilità va oggi esaminata alla luce dell'entrata in vigore della L.r. n. 10/2000 applicabile, per espressa disposizione normativa agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione che impone agli stessi l'adeguamento - anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano -, mediante appositi regolamenti, al regime giuridico di cui alla legge regionale 10/2000.
                 La copertura del posto vacante in organico di dirigente superiore mediante procedura concorsuale non sembra avere alcuna finalità pratica né per l'Ente né per il dirigente interessato, e quindi non appare rispondente ai canoni di buona amministrazione.
                 Invero, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale citata, la dirigenza viene ordinata in tre fasce dirigenziali.
                 Alla seconda fascia dirigenziale - in sede di prima applicazione - possono accedere i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2000). La norma, cioè, prende atto dei dirigenti superiori esistenti alla data predetta e ne consente l'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale.
                 L'espletamento del concorso per dirigente superiore, così tanto ed a lungo sostenuto dal Consorzio, non consente comunque al soggetto interessato l'inquadramento nella seconda fascia poichè non in possesso, al 17 maggio 2000, della qualifica di dirigente superiore. L'unico inquadramento possibile, anche nell'ipotesi di espletamento del concorso, è esclusivamente nella terza fascia dirigenziale e la possibilità di accesso alla seconda può avvenire solo con le modalità previste al comma quinto dell'art. 6 L.r. 10/2000.
                 Va ancora, sottolineato che per effetto della legge di riforma, per le qualifiche dirigenziali dovrà procedersi mediante "conferimento degli incarichi" (aventi refluenza anche sul trattamento economico) che, per esigenze di servizio, possono essere conferiti anche a dirigenti di terza fascia.
                 In definitiva, ritiene lo scrivente, che il Consorzio debba prendere atto dell'entrata in vigore della L.r. 10/2000 ed agire di conseguenza.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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