Repubblica Italiana
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Gruppo                                /145.00.11

OGGETTO: Sussistenza del requisito di cui all'art. 4 della L.R. 24/1976 nell'ente gestore dei corsi di formazione professionale denominato "Istituto regionale XXXX".

   
   
   
                                    Assessorato Regionale
                                     del Lavoro, della Previdenza Sociale,                                          
                                    della Formazione Professionale e
                                     dell'Emigrazione
                                    - Direzione Formazione Professionale
                                     Gruppo III
                                  P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello Scrivente in ordine ai criteri di valutazione del possesso o meno del requisito del triennio di attività prescritto dall'art. 4 della L.R. n. 24/1976.
                 La questione vien posta in relazione ad una particolare situazione determinatasi nell'Istituto XXXX, dapprima emanazione regionale di un ente nazionale trasformatosi successivamente in istituto a carattere regionale di formazione professionale autonomo dall'ente centrale come più avanti brevemente si riassumerà.
                 In relazione a tali vicende codesta Amministrazione si pone il problema di stabilire se l'"Istituto regionale XXXX" sia emanazione dell'"Istituto nazionale XXXX" con sede in Roma o sia invece autonomo rispetto a quest'ultimo.
                 Codesta Amministrazione aggiunge poi che, ove si dovesse ritenere trattarsi di organismo nuovo, sorgerebbe il problema di riconoscere o meno allo stesso il requisito del triennio di attività necessario per accedere alle sovvenzioni ex L.R. 24/1976, anche se in proposito manifesta l'avviso che "tale requisito dovrebbe essere in ogni caso riconosciuto nella considerazione che l'ente cosiddetto nuovo (se tale dovesse essere ritenuto) prosegue ed esercita con la medesima struttura (beni e personale) le attività formative svolte in passato dal vecchio organismo".
   
                 2. Con riguardo alla fattispecie sottoposta al parere dello scrivente sembra utile preliminarmente riassumere le vicende relative all'ente in questione, nato nel 1981 quale articolazione territoriale dell'Istituto Nazionale XXXX.
                 Successivamente il predetto Istituto regionale, con atto pubblico in notaio M. di YYYY del 29 giugno 1989 (Rep. 17770 - Racc. 5070), registrato a YYYY il successivo 5 luglio 1989, si costituiva in associazione autonoma rispetto all'organismo nazionale di cui sopra dandosi un proprio statuto.
                 Nel 1992 l'Istituto Nazionale con note del 17 gennaio e 17 dicembre manifestava la volontà di dare attuazione all'art. 12 del proprio Statuto sollecitando le Associazioni regionali a dotarsi a loro volta "di statuto autonomo con propri organi elettivi e gestionali" ove non lo avessero ancora fatto e rendendole altresì libere di valutare l'opportunità o meno di mantenere una rappresentanza dell'Istituto Nazionale negli organi regionali o altre forme eventuali di controllo delle sedi regionali.
                 Dalla documentazione allegata alla nota cui si risponde si evince altresì che l'assemblea dei soci fondatori dell'Istituto regionale siciliano XXXX, adeguandosi alle indicazioni prospettate dall'Istituto Nazionale, ha provveduto alla modifica del proprio statuto e, in data 29/6/1993 ha deliberato di non avvalersi della rappresentanza dell'Istituto nazionale nella propria struttura eliminando conseguentemente ogni presenza nei propri organi di membri designati dall'organismo nazionale, acquisendo in tal modo piena autonomia dal punto di vista patrimoniale giuridico gestionale e funzionale, ciò che gli ha consentito di operare fino ad oggi nel settore della formazione professionale usufruendo delle risorse messe a disposizione a tal fine dalla L.R. n. 24 del 1976.
                 Se tale è, come sembra, la situazione risultante dagli atti in possesso dello Scrivente, suscita qualche perplessità la nota prot. n. 425/99 del 6/9/99 inviata dall'Istituto nazionale XXXX all'Assessorato lavoro con la quale si dichiara decaduta la struttura regionale e il suo presidente, nonchè la successiva nota n. 175/99 del 25/2/2000 inviata all'Assessore regionale per il lavoro con la quale si comunica la nomina di un commissario per la ricostituzione della struttura regionale siciliana.
                 In relazione alle circostanze sopra descritte, non sembra peraltro utile allo Scrivente addentrarsi nell'esame del merito delle azioni intraprese dall'Istituto nazionale XXXX nei confronti dell'Istituto regionale siciliano XXXX, ben potendo tali rapporti e le eventuali illegittimità o arbitrarietà dei rispettivi comportamenti farsi valere nelle opportune sedi giudiziarie dalle associazioni interessate, ove lo ritengano opportuno.
                 Quel che, invece è necessario definire in questa sede è preliminarmente l'individuazione dell'Associazione (nazionale o regionale) cui codesta Amministrazione ha concesso i benefici ex L.R. 24/1976 e, quindi, l'accertamento in ordine al possesso dei requisiti richiesti a tal fine dalla citata legge, ivi compreso quello del triennio di svolgimento di attività qualificata nel settore di cui all'art. 4.
                 In relazione al primo punto, stando a quanto affermato nella nota cui si risponde, sembrerebbe non doversi dubitare in ordine all'individuazione del soggetto beneficiario delle provvidenze della L.R. 24/1976, dal momento che codesta Amministrazione ha espressamente rappresentato che "fra gli enti gestori delle iniziative formative di che trattasi, figura da parecchi anni l'Istituto Regionale Siciliano XXXX, costituito il 29 giugno 1989 a Palermo".
                 Ciò posto, nel rappresentare che le lettere di comunicazione di eventuali decadenze inviate dall'Associazione XXXX nazionale non sembra possano di per sé avere un effetto paralizzante sull'attività di un soggetto diverso quale l'Istituto regionale siciliano XXXX, lo scrivente ritiene tuttavia che, quand'anche si dovesse pervenire nelle eventuali sedi giudiziarie alla conclusione che l'Istituto in oggetto si venga a configurare come organismo nuovo, anche in questo caso non potrebbe negarsi allo stesso il possesso del requisito del triennio di attività nel settore, richiesto dall'art. 4 della L.R. 24/1976 per accedere alle relative sovvenzioni.
                 Infatti, come quest'Ufficio ha avuto occasione di precisare in precedenti pareri resi a codesta Amministrazione (cfr. parere prot. n. 10433/156.94.11 del 13/7/1994 e parere prot. n. 16762/215.99.11 del 16/6/1999), anche nella fattispecie in esame, a prescindere dalla considerazione che l'ente in questione possa configurarsi o meno come un ente nuovo, trattasi sostanzialmente del medesimo organismo che ha operato precedentemente, il quale continua ad esercitare, con la medesima struttura le attività formative già svolte in passato. Sembra dunque che ben possa condividersi l'orientamento manifestato da Codesto Assessorato nel senso che non possa ritenersi insussistente nella fattispecie il requisito dello svolgimento dell'attività formativa da almeno un triennio anche nell'ipotesi che l'Istituto in oggetto dovesse riconoscersi come nuovo organismo.
   
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                 Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8/9/98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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