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Gruppo    II                          /144.00.11

OGGETTO: Remunerazioni piani di lavoro - Decorrenza.

   
   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              del Turismo, delle Comunicazioni,
                                              e dei trasporti
                                              P A L E R M O
   
                           e, p.c.     Direzione Regionale
                                              del Personale e dei Servizi Generali
                                              S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha sottoposto all'esame dello scrivente la seguente questione.
                 In sede di contrattazione decentrata nelle sedute del 23 giugno 1999 e del successivo 2 agosto si è pervenuti all'accordo per l'utilizzazione del FES determinando le percentuali da destinare ai piani di lavoro, i criteri di remunerazione collettiva, l'individuale dei medesimi nonchè i relativi parametri di valutazione.
                 A seguito di valutazione favorevole dei piani di lavoro predisposti dagli uffici, gli stessi sono stati avviati in data 3 novembre 1999 e conclusi il successivo 31 dicembre.
                 L'Assessorato chiede pertanto un parere sulla decorrenza da prendere a riferimento per remunerare detti i piani di lavoro; se, cioè, la stessa debba coincidere con l'inizio della relativa attività, ovvero possa essere individuata alla data del 2 agosto 1999, nella quale, come detto, è stata stabilita la quota di FES a ciò destinata o, come ritengono alcuni sindacati, alla data del 1° gennaio 1999.
   
                 2. Dal verbale di contrattazione decentrata del 2 agosto 1999 risulta che all'attuazione dei piani strutturali in orario antimeridiano è stata destinata una quota pari al 25% dello stanziamento sul cap. 47002 "Fondo efficienza servizi" da utilizzare, quanto al 70%, per la remunerazione dell'apporto collettivo e, quanto al restante 30%, per la remunerazione dell'apporto individuale.
                 Poichè, però, i piani sono stati realizzati nel periodo che va dal 3 novembre 1999 al 31 dicembre dello stesso anno, non si vede quale dubbio possa sorgere a posteriori circa la decorrenza iniziale che non può che individuarsi nella data di inizio dell'attività prevista dal piano.
                 In generale bisogna però considerare che il compenso derivante dai piani di lavoro, nella vecchia impostazione delineata per gli stessi dal D.P. 38/97, si atteggia come corrispettivo del conseguimento degli obiettivi (strutturali e individuali) previamente stabiliti.
                 Quindi una volta accertata la realizzazione dei suddetti obiettivi l'arco temporale di svolgimento della relativa attività rileva solo ai fini dell'individuazione delle assenze e delle conseguenti decurtazioni.
                 Del resto la non perfetta corrispondenza tra "periodo lavorato" e somme impegnate per piani di lavoro è stata confermata dal legislatore con l'art. 4 della l.r. 4 gennaio 2000 n. 4, che ha consentito di portare a termine i piani di lavoro entro il 31 maggio 2000.
                 Tuttavia dalla documentazione in atti non è dato evincere se gli obiettivi fissati dai piani di lavoro di codesto Assessorato siano stati parametrati in relazione al limitato periodo di tempo ancora disponibile per la loro realizzazione. Pertanto, ove neanche la formulazione dei piani sia d'ausilio non resta che fare ricorso allo specifico rimedio di cui all'art. 31 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 111.
                 Il presente parere viene esteso alla Direzione regionale in indirizzo manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sull'argomento ove vengono forniti ulteriori spunti di riflessione.
   
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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