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Gruppo XIV                                        140.2000.11

OGGETTO: Beni pubblici.- Demanio marittimo.- Determinazione canone.

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
(Rif. nota n. 5118/Gr. 13 del 25.5.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata - premesso che la richiedente Amministrazione ha consentito, nel tempo, l'anticipata occupazione e l'uso di aree del demanio marittimo nelle more della definizione delle procedure preordinate al rilascio delle relative concessioni, ed essendo sorti dubbi in ordine alla normativa da applicare per la determinazione del canone concessorio relativamente, in particolare, ai periodi di avvenuta disponibilità dell'area in forza dell'atto di sottomissione - è stata proposta all'attenzione dell'Ufficio una problematica concernente l'interpretazione dell'art. 11 del D.M. 19 luglio 1989, e specificatamente riguardante la portata della ivi prevista irretroattività, ritenuta dal Ministero dei trasporti e della navigazione, contrariamente a quanto opinato da codesto Assessorato, coinvolgente anche le ipotesi di rapporti concessori posti in essere successivamente al 1° gennaio 1989, ma con effetto risalente a periodi anteriori a detta data.

2.- Si osserva, preliminarmente, che trattandosi di interpretazione di normativa statale, destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, sarebbe quantomeno opportuna - a meno che non ostino questioni di legittimità - una lettura della norma conforme a quella operata dalla competente Amministrazione centrale.
Fermo restando quanto sopra, comunque, non ci si esime dal rendere l'avviso richiesto.

3.- Premesso che, a livello regionale, soltanto sporadicamente sono state dettate norme in materia di demanio marittimo e di regolamentazione dei canoni afferenti le relative concessioni, e che, pertanto, in via generale, e ad eccezione di quanto diversamente disposto, trova applicazione la normativa nazionale in materia, e rilevato inoltre, specificatamente, che ai criteri di cui al decreto emanato il 19 luglio 1989 dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime", esplicitamente rinvia l'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, si osserva che l'art. 11 del richiamato decreto interministeriale testualmente così dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989, .....".
Ritiene lo scrivente che la dizione utilizzata dalla norma consenta di accedere ad una interpretazione che escluda dall'applicazione delle disposizioni in questione non soltanto le concessioni stipulate anteriormente all'indicata data, ma anche tutti quegli atti concessori che, pur ad essa successivi, abbiano efficacia alla stessa anteriore.
Ed invero, fermo restando che, come correttamente osserva codesto Assessorato, l'anticipata occupazione non origina un rapporto concessorio (la cui esistenza è invero subordinata all'emanazione dell'atto di concessione), si osserva che non appare conforme al dettato normativo ritenere che la disposizione di cui all'art. 11 del citato decreto si riferisca a rapporti concessori "già istaurati" alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ovvero alla individuata data del 1° gennaio 1989. Ed invero il testuale riferimento al momento di efficacia dell'atto, e cioè alla data, anche retroattiva sin dalla quale l'atto è idoneo a produrre effetti giuridici, non sembra possa prestarsi - nel rispetto del fondamentale canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile - ad interpretazioni divergenti da quella ministeriale.

Peraltro si osserva che non appare sussistere alcuna contraddizione tra l'interpretazione resa in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 11 del decreto 19 luglio 1989 ed il ritenere viceversa applicabili gli adeguamenti dei canoni determinati da altre norme, tra le quali è dato ricomprendere anche l'art. 9 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, alle convenzioni stipulate oltre la data in questione. Ed invero detto articolo dispone l'adeguamento dei canoni demaniali di concessione sulla base di coefficienti moltiplicatori del canone previgente, differenziati in relazione all'anno di stipula della convenzione. Ed a nulla rileva, a tal proposito, che in data anteriore all'atto di concessione fosse stata autorizzata l'occupazione dell'area che ne abbia fatto oggetto, come ha avuto modo di rilevare anche la Corte di Cassazione (sezione I civile, sentenza 14 aprile 1999, n. 3688), poiché la norma in questione impone di tenere rigorosamente conto della data in cui la relativa concessione è stata stipulata.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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