Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                            /136.00.11

OGGETTO: L. 122/89 - Programmi di parcheggi - Contributi statali. Ribassi d'asta. Applicabilità normativa regionale. Quesito.

   
   
                                Assessorato Regionale del turismo,
                                     delle comunicazioni e dei trasporti
                                     P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine "all'applicabilità delle disposizioni regionali concernenti il recupero di ribassi d'asta all'erario regionale" con riguardo ai progetti per la realizzazione di programmi di parcheggi di cui agli artt. 3 e 6, L. 122/89.
                 Rappresenta in proposito codesto Assessorato che, in attuazione dei suddetti articoli, con i DD.AA. nn.91 e 92 del 30/6/99, sono stati approvati i programmi regionali dei parcheggi per la realizzazione dei quali i Comuni sono autorizzati all'accensione di mutui decennali con la Cassa Depositi e Prestiti "per gli importi corrispondenti a ciascuna spesa ammissibile".
                 Precisa inoltre che, a fronte di tali mutui, è concesso dallo stesso Assessorato un contributo "commisurato alla spesa ammissibile, determinata in riferimento ai costi standard di cui al D.M. della AA.UU. 41/90, pertanto non necessariamente coincidenti con il costo effettivo del  progetto". Alla spesa complessiva codesta Amministrazione provvederà con "le somme accreditate e con quelle che saranno ulteriormente accreditate, da parte del Ministero del Bilancio e della P.E., giusta delibera della conferenza Stato/Regioni del novembre 1997".
   
   2.            In ordine al quesito suesposto occorre precisare quanto segue.
                 La legge 24 marzo 1989, n.122, prevede (artt. 3 - 4 - 6 - 7) la concessione di contributi in favore dei comuni (come individuati dalle regioni - art. 3 -) a titolo di concorso statale nelle spese occorrenti per la realizzazione di parcheggi inclusi nei relativi programmi urbani e dei quali i comuni stessi assumono direttamente la realizzazione e la gestione.
                 In particolare l'art.4, secondo comma, prevede che il contributo è commisurato alla "spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi standard" stabiliti attualmente in funzione della tipologia del parcheggio e dei posti realizzati, dal Decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane del 14 febbraio 1990, n.41. Tale contributo può essere corrisposto in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti.
                 Il comma quinto del medesimo articolo prevede che "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo...".
                 Con l'art.12, Legge 24 dicembre 1993, n.537, sono state trasferite alle Regioni le competenze in ordine all'attuazione della L. 122/89 (comma 1).
                 Sarà pertanto la Regione a concedere ai comuni i contributi per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi urbani dei parcheggi (cap. 88884 e cap. 88885 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti) mediante utilizzazione delle somme disponibili nel capitolo 4848 dello stato  di previsione dell'entrata e derivanti da assegnazioni statali ("Assegnazione dello Stato per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 24 marzo 1989, n.122").
                 I contributi de quibus vengono concessi dalla Regione a copertura dei mutui contratti dal Comune con la Cassa depositi e prestiti e nei limiti del costo ammissibile ex D.M. n.41/90 con la conseguenza che ove questo fosse inferiore al costo effettivo dei progetti la differenza resterebbe a carico del comune.
                 Ne consegue che, per ciò che concerne in particolare la problematica dei ribassi d'asta, occorre fare riferimento alle normative in materia di concessione ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (Decr. Min. Tesoro 7 gennaio 1998 come modif. dal D.M. 16 febbraio 1999 e dal D.M. 30 settembre 1999; e Circolari della Cassa DD.PP. 13 marzo 1998, n.1227 (in GURI, S.O. n.51 del 24 marzo 1998) e 12 maggio 1999, n.1232 (in GURI, S.O. n.109 del 12 maggio 1999); Dlgs. 30 luglio 1999, n.284 (in GURI 17 agosto 1999, n.192) e Circolare 17 aprile 2000, n.1237 (in GURI n.97 del 27 aprile 2000).
                 In particolare si deve considerare preliminarmente che l'art.4 del D.M. 7 gennaio 1998 dispone che la concessione dei mutui viene deliberata (di regola ma cfr. anche punto 24.2 della Circ.1227/98) dalla Cassa DD.PP. "sulla base degli atti di assunzione a garanzia, nonchè, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo..." in quanto "con il progetto definitivo sono compiutamente individuati i lavori da realizzare" pertanto "per il perfezionamento della procedura di finanziamento" è "sufficiente tale elaborato" (circ. 13 marzo 1998, n.1227, punto 3,3 e punto 23.1).
                 Il capitolo 7 della Circolare 1227/98 disciplina le "variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo" e il punto 7.4.5 come modificato dal punto 2.4.2 della circ. n.1232/1999 della Cassa DD.PP. prevede "La possibilità di richiedere ed ottenere la riduzione dell'importo di un mutuo..." tra l'altro "per minore occorrenza finanziaria, determinata da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori. In tal caso la domanda di riduzione dovrà essere corredata da un'attestazione dalla quale risulti debitamente motivata detta minore occorrenza finanziaria".
                 Si deve considerare inoltre l'art.20 della Legge 30 dicembre 1990, n.412 (recante "Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato") che così dispone "Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente" (1° comma come sostitutito dall'art.8, L. n.144/1999).
                 "Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali finanziati con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti... può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n.142 ... l'approvazione di perizia di variante e suppletiva ... qualora il loro importo rimanga nei limiti del mutuo concesso.
                 L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti".
                 Da un'interpretazione coordinata delle due disposizioni si desume che l'ente locale che fruisce del mutuo della Cassa DD.PP., ove realizzi economie (ivi compresi ribassi d'asta) può utilizzarle per perizie di varian te e suppletive o per il finanziamento di un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, in entrambi i casi, previa autorizzazione del Ministro competente".
                     Giova tuttavia ricordare che la suesposta problematica relativa ai ribassi d'asta può anche non verificarsi atteso che l'art. 4 bis del D.M. 7 gennaio 1998 (introdotto dal D.M. 30 settembre 1999) prevede che la Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei soggetti mutuatari fornisca "formale impegno alla concessione dei finanziamenti" (comma 1) con il quale "si obbliga irrevocabilmente a mettere a disposizione, per il periodo di validità del provvedimento, la somma necessaria al finanziamento delle spese di investimento indicate dai soggetti mutuatari" (comma 3). Tale somma "è resa disponibile attraverso uno o più mutui..." (comma 4).
                 Come precisato nella circolare della Cassa del 17 aprile 2000, n. 1237 "il formale impegno, nel cercare quanto più possibile di avvicinare la fase della programmazione degli interventi a quella della realizzazione degli stessi, consente una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche potendo l'ente anticipatamente quantificare l'effettivo fabbisogno finanziario e, quindi, limitare a quest'ultimo la successiva richiesta di mutuo".
                 In base alle suesposte considerazioni, poichè nella fattispecie in esame i parcheggi ex L. 122/89 sono realizzati dagli enti locali con contributi statali, concessi dalla Regione previo trasferimento delle relative somme sul bilancio regionale, non può trovare applicazione la normativa regionale in materia di ribassi d'asta di cui all'art.27 della L.r. 27 aprile 1999, n.10 che è relativa a "lavori finanziati con fondi propri dell'Amministrazione regionale" (cfr. circolari Assessorato Bilancio e Finanze n.13/99 del 12 luglio 1999) e n.5/2000 dell'aprile 2000).
   * * *

             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane