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Gruppo VI                            /123.00.11

OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari.

   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                               BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                               E PUBBLICA ISTRUZIONE
                                               Direzione Regionale
                                               Pubblica Istruzione
                                               P A L E R M O

   
   1.            Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine alle modalità di rimborso del credito derivante da una fornitura di libri di testo alle scuole elementari.
                 In particolare - premesso che tale fornitura è gratuita per gli alunni in quanto gravante sul bilancio della Regione Siciliana; che la ripartizione dei fondi viene determinata sulla base dei dati forniti dai Provveditorati agli Studi della Sicilia; che la ditta "XXXX", avendo provveduto alla richiamata fornitura, ha presentato cedole librarie per buoni libro consegnati in anni pregressi di cui non è mai stato richiesto il rimborso - si chiede di conoscere il parere dello scrivente in ordine all'ammontare del credito vantato e se cioè esso riguardi l'intera somma dovuta, o soltanto quella relativa al quinquennio anteriore alla presentazione della domanda.
                 A tale proposito codesta Amministrazione sottopone allo scrivente la problematica del termine di prescrizione del relativo diritto;  e quindi chiede se si possa applicare il termine di prescrizione annuale ex art. 2955 comma 5, il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.2948 c.c., ovvero infine, secondo quanto disposto dall'art.2946 c.c., l'ordinario termine decennale.
   
   2.            Sul quesito proposto appare opportuno soffermarsi preliminarmente sull'istituto della prescrizione, che regola la perdita di un diritto per la prolungata inazione del suo titolare.
                 Fondamento e finalità precipua della prescrizione è la certezza del diritto, quindi la necessità di assicurare stabilità alle situazioni di fatto che si sono consolidate da tempo. In tal senso essa risponde ad un interesse di carattere generale, ossia che venga meno la soggezione ad un diritto non esercitato per lungo tempo (artt. 2934 - 2963 cod. civ.).
                 In particolare, in relazione a quanto prospettato da codesta Amministrazione circa l'eventuale applicabilità della prescrizione di un anno di cui all'art.2955, n.5, cod. civ. alla fattispecie in esame, va rilevato che, come ha avuto occasione di affermare la Suprema Corte (cfr. Cass. 29 marzo 1982, n.1935), "la norma di cui all'art.2955, n.5, è norma di carattere eccezionale rispetto al principio generale enunciato nell'art.2946 cod. civ. contemplante l'ordinaria prescrizione decennale" e va considerata "applicabile esclusivamente nei casi tipici di compravendita, conclusa tra commercianti al minuto e consumatori di cose destinate all'uso personale dell'acquirente o della propria famiglia" cfr.: Cass. 19.XII.1978, n.6101; Cass. 6.V.1977, n.1742).
                 Non sembra dunque che la fattispecie in oggetto possa farsi rientrare in alcun modo nella prescrizione presuntiva di un anno di cui al più volte citato art.2955, n.5, poichè questa va riferita esclusivamente "a quei rapporti tipici della vita quotidiana tra negoziante e cosiddetto consumatore al minuto" (Cass. civ. 26.VI.1960, n.2140).
                 Circa, poi, l'eventuale applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, prospettata dal Provveditorato, va osservato che la disposizione ora citata accanto agli interessi menziona come oggetto della prescrizione quinquennale, "in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
                 Tuttavia, come è stato osservato in dottrina (Azzariti e Scarpello) "la periodicità ricorrente ad intervalli di un anno o inferiori all'anno è bensì necessaria, ma non sufficiente a far ricadere una prestazione nell'ambito di questa categoria". In effetti l'ampiezza della formula adottata nel citato articolo consente interpretazioni diverse e rende quindi necessaria la ricerca da parte dell'interprete di un criterio che permetta di delimitare l'ambito della categoria.
                 La Cassazione civile ha insegnato in proposito che la dizione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" allude, con formula riassuntiva, ad obbligazioni della stessa natura di quelle specificate nella parte precedente dell'articolo in esame, cioè a prestazioni periodiche costituenti accessorio di un debito principale. Ed in tal senso possono considerarsi rientranti nella categoria in esame i canoni enfiteutici e le decime dominicali. La giurisprudenza ha poi ampliato il criterio della accessorietà, facendovi rientrare quei "pagamenti che, pur dipendendo da un titolo unico, hanno però carattere di prestazione autonoma continuativa".
                 Con ulteriore approfondimento la Cass. civ. 6 ottobre 1977, n.4251, ha precisato che la prescrizione in esame "si riferisce solo alle obbligazioni periodiche o di durata, le quali sono caratterizzate dal fatto che la prestazione è qualificata dal tempo, è cioè suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo e non può prescindere da questo".
                 Ciò premesso, non sembra allo scrivente che nella previsione dell'art.2948, n.4, cod. civ., così come sopra esplicitata, possano farsi rientrare per la loro particolare natura i rimborsi dovuti dall'Amministrazione per la fornitura gratuita dei libri di testo, per i quali si è più propensi a ritenere applicabile l'ordinaria prescrizione decennale ex art.2946 cod. civ.
                 E' appena il caso, infine, di far rilevare in via generale che, dal momento che la prescrizione non estingue il credito come rapporto sostanziale, ma soltanto l'azione che ne presidia l'attuazione, essa non opera automaticamente ma solo in quanto sia opposta ed altresì che in certi casi, per esempio, se il debito effettivamente sussisteva, la prescrizione può apparire, dal punto di vista morale, un impium remedium.
                 Perciò opportunamente la legge si rimette alla valutazione dell'interessato consentendogli la rinuncia successiva ex art.2937 c.c.
                 Alla stregua delle considerazione svolte, codesta Amministrazione potrà dunque valutare nell'ambito della potestà discrezionale alla stessa spettante in materia, l'opportunità di procedere o meno al pagamento del credito così come richiesto dalla ditta fornitrice anche per gli anni pregressi, in relazione alla circostanza che la fornitura in oggetto sia stata realmente effettuata e sia stato conseguentemente soddisfatto il relativo interesse pubblico, sotteso al servizio di fornitura gratuita di libri scolastici.
                 Poichè, tuttavia, la questione potrebbe dar luogo a un contenzioso, si suggerisce di acquisire altresì il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, istituzionalmente preposta alla difesa in giudizio dell'Amministrazione in tale eventualità.
                 Nei termini suesposti è il parere dello scrivente.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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