Repubblica Italiana
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Gruppo III

OGGETTO:    Sostegno economico per i familiari delle vittime della mafia. Elargizione una tantum a favore del convivente more uxorio.
   
   
   
   
                               
                 
   
                                             Ufficio Speciale
                                             della Solidarietà alle Vittime
                                             del Crimine Organizzato e
                                             della Criminalità Mafiosa
                                             S E D E
   

   1.            Con nota presidenziale n.1316 dell'11 maggio s., premesso che T.R., convissuta more uxorio con un agente di P.S. vittima del dovere in occasione di un attentato mafioso e come tale assunta alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.8 l.r. 24 agosto 1993, n.19, ha chiesto "l'elargizione di 150.000.000 di lire prevista dall'art.2, comma 2, lett.a) della l.r. 13 settembre 1999, n.20, dopo avere beneficiato di un assegno di ventimilioni di lire da parte della Provincia regionale di XXXX, mentre i genitori dell'agente caduto hanno ricevuto dallo Stato la somma di £.159.060.000, ai sensi della L. n.466 del 1980 e succ. modif., "considerata la novità della previsione contenuta all'art.2, comma 2, lett.a) della legge regionale n.20/99 che ha incluso tra gli aventi diritto alla speciale elargizione prioritariamente, al pari del coniuge e dei figli, il convivente more uxorio", si chiede allo Scrivente di esprimere il proprio  parere sulle esatte modalità di applicazione della norma predetta, "con riferimento anche all'art.8 della stessa legge che ha previsto il divieto di cumulo dei benefici evidenziando adempimenti a carico dell'avente diritto".
   
   2.            L'art.2, c.2, lett.a), della l.r. 13 settembre 1999, n.20 - "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" - equipara al coniuge della vittima di azione mafiosa il "convivente more uxorio" ai fini del diritto alla speciale elargizione per le famiglie previste dall'art.6 della legge 13 agosto 1980, n.466, richiamato dall'art.2 della l.r. 12 marzo 1986, n.10, nella misura (di 150.000.000 di lire) precedentemente fissata dall'art.2 della l.r. n.19 del 1993 abrogato con la stessa legge n.20 del 1999.
                 Le disposizioni di quest'ultima legge in "sede di prima applicazione, si applicano, a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore" (art.20, c.1); quindi, sotto tale profilo, la domanda dell'interessata appare accoglibile.
                 Maggiore delicatezza presenta l'esame delle implicazioni derivanti dal divieto di cumulo dei benefici economici posto dall'art.8 della legge.
                 Al riguardo si premette che, anche se l'art.2 l.r. n.20/1999, diversamente dall'art.6 l. n.466/1980, non specifica che l'elargizione una tantum "compete alle famiglie", siano esse di diritto o di fatto la spettanza del beneficio de quo alternativamente all'uno o all'altro dei familiari della vittima si ricava dall'ordine di corresponsione della somma il cui scorrimento presuppone ovviamente la mancanza dei primi già graduati.
                 Una volta, pertanto, che il divieto di cumulo opera anche con i benefici concessi per lo stesso evento ad altri familiari dell'ucciso, la prima domanda da porsi è se l'elargizione richiesta dall'interessata sia cumulabile con quella, a carico dello Stato, di cui hanno già fruito per la stessa disgrazia i genitori del defunto.
                 La risposta sembra dover essere positiva in ragione della priorità assicurata dalla legge n. 20/1999 alla posizione del convivente more uxorio, equiparato al coniuge, rispetto ai genitori della vittima.
                 Nè sembra che tale soluzione trovi ostacolo nel percepimento di analoga elargizione da parte dei genitori dell'agente caduto. La diacronia nella data di entrata in vigore delle rispettive previsioni infatti sembra escludere la configurabilità del concorso tra diversi soggetti per l'ottenimento dello stesso beneficio, concorso che, secondo la legge posteriore, ove sussistente, si risolverebbe comunque in favore della ex convivente more uxorio.
                 Peraltro nella specie alla nuova "avente diritto" non è applicabile l'onere di "presentare previamente istanza all'altra amministrazione" previsto dal comma 2 dell'art.8 l.r. n.20/1999 cit., dato che non risulta che altro ente pubblico - oltre la Provincia regionale di Palermo, del cui intervento si dirà infra- preveda per il convissuto more uxorio in genere o per T.R. in ispecie "identiche provvidenze sulla scorta delle medesime circostanze".
                 Passando al secondo punto relativo alle conseguenze del percepimento da parte dell'interessata della somma di 20.000.000. di lire da parte della Provincia di Palermo, si rileva che la l.r. n.20 del 1999 non contiene una disposizione analoga a quella dell'art.13, co.5, della legge 20 ottobre 1990, n.302, che prevede il diritto dell'interessato a percepire la differenza tra l'elargizione una tantum già concessa e quella nuova. Sembra tuttavia che tale lacuna sia superabile rispondendo ad un principio generale del diritto la limitazione del divieto di cumulo dei benefici economici alla parte della provvidenza più consistente eccedente la misura di quella di importo inferiore.
                 Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che a T.R. possa essere elargita la somma prevista dal primo comma del citato art.2 l.r. n.20/1999 previa sottrazione di quella concessale dall'altra pubblica amministrazione.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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