Repubblica Italiana
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Gruppo     III                        /120.00.11

OGGETTO: A.T.I. legittimazione della impresa mandataria ad avanzare istanza per la concessione dei contributi di cui all'art. 31 L.r. 34/88.

   
   
   
   
                                                         ASSESSORATO REGIONALE
                                                             DELL'INDUSTRIA
                                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla ammissibilitą ai benefici di cui all'art. 31 L.r. 34/88 (contributi in conto interessi sulle anticipazioni relative ad operazioni di cessioni di crediti commerciali) di una associazione temporanea di imprese (A.T.I.). In particolare si chiede si sapere:
   1) se da parte delle imprese associate debba essere rilasciata apposita procura speciale;
   2) se la sussistenza dei requisiti di legge, con particolare riferimento a quelli dimensionali di P.M.I. ed al rispetto del limite comunitario "de minimis" debba essere verificata con riferimento ad ogni singola impresa associata ovvero al coacervo delle stesse;
   3) se il contributo e la relativa responsabilitą per il caso di recupero debbano essere intestati alla sola mandataria ovvero a ciascun impresa associata in relazione alla ripartizione contrattuale dei lavori.
   
                 2. L'associazione temporanea di imprese č disciplinata dagli artt. 22 e ss. del D. Leg.vo 19.12.1991 n. 406 (che ha integralmente sostituito la legge 8 agosto 1977, n. 584 di analogo contenuto).
                 Funzione essenziale dell'Istituto in esame č quella di consentire a pił imprese di riunirsi in via del tutto occasionale e temporanea, per presentare, relativamente ad un appalto una offerta congiunta e per eseguire congiuntamente l'appalto stesso in caso di aggiudicazione, senza per questo dar luogo alla creazione di una nuova entitą dotata di autonoma e distinta personalitą giuridica. Il raggruppamento non costituisce un autonomo e diverso centro di imputazione di situazioni giuridiche rispetto alle singole imprese raggruppate: non ha un proprio patrimonio, nč una organizzazione con rilevanza esterna, nč un fondo comune, e la disciplina dei rapporti intersoggettivi fra le imprese (ripartizione dei lavori, coordinamento per l'esecuzione degli stessi, bilanci, contabilitą, ripartizione degli utili e delle perdite ecc.) deve essere conformata in modo tale da non determinare un fenomeno di societą di fatto.
                 Invero, nel delineare la particolare figura delle A.T.I. il legislatore ha dovuto contemperare da un lato la massima autonomia delle imprese ed evitare il sorgere di un soggetto autonomo distinto da queste, dall'altro garantire alla P.A. un centro di imputazione al quale riferire l'aggiudicazione, assicurare la puntuale realizzazione delle opere e rispettare in modo pieno i principi in materia di appalto, sulla concorrenzialitą e sulla par condicio tra le imprese. Ciņ ha fatto utilizzando lo strumento del mandato speciale con rappresentanza che consente la contitolaritą del rapporto di tutte le parti interessate, assicurando la responsabilitą solidale per l'esecuzione dei lavori e garantendo nei confronti dell'amministrazione appaltante l'unitarietą del rapporto e la unicitą dell'interlocutore individuato nell'impresa capogruppo.
                 Per espressa disposizione legislativa (D. Leg.vo 406/1991, art. 23, co. 1°) il rapporto di mandato non determina organizzazione poichč ognuna delle imprese conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
                 Va sottolineato che nelle ipotesi di associazione temporanea di imprese, il rappresentante (e quindi l'impresa capogruppo) puņ compiere ogni operazione od atto di natura ordinaria e straordinaria connesso anche indirettamente all'appalto, pur se di interesse di una sola delle imprese mandanti, ne consegue che l'Amministrazione č esonerata da ogni responsabilitą per i pagamenti effettuati alla capogruppo, anche se spettanti alle mandanti (V. Clarizia in T.A.R. 1984 p. II pag. 101).I brevi cenni fino ad ora esposti consentono di chiarire le problematiche oggetto della nota che si riscontra.            
                 Ritiene, lo scrivente, che non sussistono ostacoli alla ammissibilitą dell'A.T.I. ai benefici previsti dall'art. 31 L.r. 34/88 e successive modifiche e integrazioni. Un diverso orientamento costituirebbe una disparitą di trattamento tra le imprese individuali e le associazioni temporanee normativamente previste in attuazione dell'art. 21 direttiva C.E. del 26/7/1971 n. 305 e finalizzate ad accrescere la capacitą produttiva e finanziaria delle piccole e medie imprese.
                 In ordine ai quesiti posti nella nota che si riscontra si osserva che:
   1) non occorre una apposita procura speciale da parte delle imprese associate. Il contratto di rappresentanza con mandato speciale, consente all'impresa mandataria, quale capogruppo dell'A.T.I. di compiere ogni e qualsivoglia atto anche indirettamente connesso all'appalto nell'interesse proprio e delle mandanti;
   2) poichč l'A.T.I. non fa sorgere un nuovo soggetto giuridico nč una societą di fatto i requisiti di legge sia dimensionali che in relazione al limite comunitario "de minimis" vanno verificati con riferimento alle singole imprese;
   3) il contributo va intestato alla sola mandataria che agisce nel nome e per conto. Tuttavia, attesa la responsabilitą solidale che caratterizza le associazioni temporanee, in caso di recupero del contributo, ritiene lo scrivente che possa essere effettuato, eventualmente, anche nei confronti delle mandanti.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".

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