Repubblica Italiana
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Gruppo VI                          /117.00.11

OGGETTO: Art. 20 L.r. 27/91 - Applicazione riserva.

   
   
                                Assessorato regionale del
                                       lavoro, della previdenza
                                       sociale, della formazione
                                       professionale e dell'emigrazione
                                       Direzione regionale lavoro
                                       P A L E R M O

   
                 1. Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilità della riserva di cui all'articolo 20 della l.r. 15 maggio 1991, n. 27 - la cui validità è stata prorogata con l'articolo 19 della l.r. 25/93 e poi con l'art. 14 della l.r. 85/95 ed ancora con l'art. 1, co. 2, della l.r. 18/99 - "esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, ovvero anche a quelle a termine".
                 Codesta Amministrazione ritiene in proposito che per "le assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa per i profili professionali ivi previsti, possa richiamarsi l'art. 16 della Legge n. 56/87, come modificata dalla L. n. 160/88, i cui criteri valgono per entrambi i tipi di assunzioni, alla luce anche della successiva legislazione statale e regionale volta a favorire l'occupazione stabile, tramite canali privilegiati, di soggetti impegnati nei lavori socialmente utili; e a conferma di ciò richiama la limitata efficacia temporale della norma di riserva, seppur prorogata successivamente.
                 Peraltro l'esame della normativa statale - sostiene l'Amministrazione richiedente - solleverebbe dubbi al riguardo: infatti, mentre l'art. 8, comma 3, della l. 23.07.91, n. 223, riguardante i lavoratori in mobilità riferisce la riserva agli avviamenti di cui all'art. 16, l. 28.02.1987 n. 56 e successive modifiche e integrazioni, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468/97, come integrato dall'art. 45, commi 6 e 8 della Legge n. 144/99 riferisce, invece, la riserva ivi prevista a favore di soggetti partecipanti ad iniziative di lavori socialmente utili ai "posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione" ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87.
                 Peraltro la Commissione regionale per l'impiego, nel dare attuazione a tali disposizioni, con apposite delibere ha diversamente disciplinato le modalità di avviamento dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, limitando la riserva ai soli rapporti a tempo indeterminato ove si tratti di ricoprire posti vacanti in organico, e considerando, invece, la riserva estesa ad entrambe le tipologie in questione quando il riferimento sia genericamente rivolto agli avviamenti a selezione, ovvero alle assunzioni.
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che la disciplina riguardante i lavori socialmente utili, introdotta con la Legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 23 prevede "... lo svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego a tempo parziale di giovani... privi di occupazione ..." e la stessa è stata riformata in ultimo con il D.lgs. 468/97 al fine di agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori disoccupati, sospesi dal lavoro o in mobilità.
                 La Regione siciliana a seguito dell'entrata in vigore della citata L. 67/88, ha emanato la l.r. 21.9.90, n. 36, recante "norme integrative dell'art. 23 della L. 67/88" e, successivamente, la l.r. 15.5.91, n. 27, il  cui articolo 20, in particolare dispone che il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa relativamente a qualifiche o profili professionali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato ai soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della Legge 11.3.1988, n. 67, purchè in servizio alla data della richiesta d'assunzione.
                 Invero lo stesso art. 1 della l.r. 30 aprile 1991, n. 12 fa esplicito riferimento all'art. 16 della L. 28.02.1987, n. 56 e successive modifiche per "le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto di una specifica professionalità ...".
                 Ora il citato articolo 16 della Legge 28.02.87, n. 56, e successive modifiche, richiamato dalla normativa regionale, dispone che "le amministrazioni dello Stato..., le province e i comuni ... effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle in mobilità. Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160, ha poi sancito all'art. 4-ter che "l'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, e dall'art. 6 della Legge 20 marzo 1975, n. 70, nonchè in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
                 Ciò premesso, in via generale, si osserva che sebbene le assunzioni dovrebbero esser fatte di regola a tempo indeterminato, tuttavia numerose sono ormai le eccezioni previste espressamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
                 L'apposizione del termine al rapporto di lavoro, invero, è finalizzata all'incentivazione di assunzioni di soggetti deboli sul mercato del lavoro (giovani o lavoratori in mobilità) e si pone come opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo di essi.
                 Va inoltre osservato che il legislatore regionale, nonchè quello statale, con la normativa in materia di lavori socialmente utili, ha inteso favorire l'occupazione dei soggetti partecipanti ad attività di carattere precario e che la normativa regionale in materia concorda con le analoghe disposizioni statali, tutte intese a favorire l'inserimento al lavoro e la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione.
                 Si rileva in proposito che la legislazione nazionale riferisce la riserva dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, con esplicito riferimento all'art. 16 della Legge n. 56/87, e ciò è desumibile sia dall'art. 12, comma 4, D. lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 ("ai lavoratori di cui ... gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni"), sia dall'art. 45, commi 6, 7 e 8, L. 17 maggio 1999, n. 144 ("Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili... è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni"), sia dall'art. 8 L. 23 luglio 1991, n. 223 ("... per gli avviamenti di cui all'art. 16 L. 56/87 ..."), ed in ultimo dal D.L. n. 81/2000.
                 Nell'ambito del riferito sistema normativo vanno dunque lette le disposizioni di cui all'art. 20 l.r. 27/91 per trarne un'interpretazione che sia conforme alla lettera ed allo spirito della norma e che non contrasti con il sistema normativo adottato nel restante territorio nazionale.
                 Orbene, l'articolo 20 L.r. 27/91 non contiene alcuna precisazione in ordine alla riferibilità della riserva alle assunzioni a tempo determinato o a quelle a tempo indeterminato, avendo riguardo genericamente alle "assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa".
                 Da ciò nasce la difficoltà interpretativa prospettata da codesta Amministrazione, che ha rilevato una contraddizione nella circostanza che la normativa regionale e statale vigente in materia di lavori socialmente utili, da un lato, sembra voler favorire l'occupazione stabile dei soggetti partecipanti a tale attività di carattere precario e, dall'altro, con i reiterati richiami all'art. 16 della legge 56/1987 o genericamente alla vigente normativa - nella quale certamente rientra lo stesso art. 16 appena citato - sembra voler altresì favorire l'occupazione anche a tempo determinato per i soggetti in questione.
                 L'art. 16 della legge 56/1987, infatti, così come precisato dall'art. 4-ter della legge 20.5.1988, n. 160, trova applicazione - come già più sopra evidenziato - anche nei casi di assunzione a tempo determinato.
                 Sulla base delle superiori considerazioni sembra potersi dunque concordare con l'orientamento espresso dalla Commissione regionale per l'impiego che ha interpretato la normativa esaminata nel senso di limitare la riserva ai soli rapporti a tempo indeterminato, laddove abbia per oggetto la copertura di posti vacanti in organico, e di considerare invece la riserva estesa anche alle assunzioni a tempo determinato, laddove il riferimento sia genericamente rivolto agli avviamenti a selezione nel senso su esposto.
                 Tale indirizzo sembra peraltro coerente con l'orientamento riscontrabile nella più recente legislazione regionale (L.r. 26 novembre 2000, n. 24) che ha previsto espressamente, nel quadro dell'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili, che le assunzioni avvengono anche con contratti a termine.
                 Nei termini il parere dello Scrivente.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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