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Gruppo    III                        /115/11/2000

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Concorso per la copertura del posto di Direttore.

   
   
   
   
                                              Assessorato Regionale Industria
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in merito ad una problematica generata dalla complessa vicenda inerente le procedure concorsuali per la copertura del posto di Direttore del Consorzio A.S.I. di XXXX.
                 In particolare si chiede l'avviso dell'Ufficio in ordine alla legittimità della proposta del Dirigente Amministrativo consortile del 24/03/2000 relativa alla reiterazione della delibera n. 42/98 concernente il rinnovo di tutte le procedure concorsuali previa revoca di tutti gli atti deliberativi del Consorzio, compresa, dunque la delibera n. 54/96 con la quale veniva disposta la nomina a Direttore del Consorzio medesimo del secondo candidato in graduatoria.
   
                 2. In relazione alla problematica sopra esposta lo scrivente preliminarmente ribadisce quanto già espresso in altre occasioni circa l'ampia discrezionalità di cui gode la P.A. in materia di concorsi per la selezione del personale; e ciò sia per quanto concerne la scelta del momento in cui coprire, tramite concorso, i posti vacanti in organico, sia per quanto riguarda la facoltà di sospendere, revocare o annullare i bandi di concorso e le procedure concorsuali a seguito di una rivalutazione dell'interesse alla copertura dei posti o anche per via di congrue ragioni di pubblico interesse, al fine di evitare pregiudizio al buon andamento dell'organizzazione degli uffici. Tra i motivi di pubblico interesse che possono condurre alla revoca del bando, nonchè delle eventuali procedure concorsuali già espletate, è certamente da annoverare lo "jus superveniens", non solo in adesione al principio che vuole le fasi dell'attività amministrativa sottoposte "alla legge vigente al momento del singolo incombente" (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 26/05/94 n. 374) ma anche per la portata innovativa che può presentare la nuova disciplina, certamente esito di una diversa valutazione di problemi ed esigenze.
                 Evidenziato quanto precede, va però sottolineato - e ciò specificatamente in merito alla fattispecie in esame - come quest'ampia discrezionalità della P.A. trovi, anche secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, un preciso limite nel momento in cui si esaurisce la fase dispositiva, ossia nell'atto di approvazione della graduatoria finale e, dunque, nel momento in cui sia intervenuta, o debba intervenire, la nomina del vincitore (tra le altre C.G.A. Reg. Sic., 4/11/95 n. 332; T.A.R. Lazio, sez. II, 14/11/96 n. 2046; T.A.R. Liguria, sez. II, 28/3/94 n. 168); a meno che questi ultimi atti non siano stati impugnati dinanzi ad un'autorità giurisdizionale e non siano travolti da una pronuncia di detta autorità che ne disponga l'annullamento.
                 In merito alla specifica fattispecie qui in esame deve evidenziarsi che il decreto dell'Assessore per gli Enti Locali 19/06/96 (peraltro poi modificato nel 1997 e, con decreto presidenziale n. 43 del 2000 di accoglimento di un ricorso straordinario, ritenuto in conforme parere del C.G.A. inefficace per mancata sottoposizione ex art. 3, comma 1, lett. c, l. 20 del 1994, al controllo preventivo della Corte dei conti) che individua i nuovi criteri relativi ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sia stato emanato successivamente alla delibera 53/96, con il quale il Consorzio A.S.I. di XXXX nominava il primo concorrente classificatosi in graduatoria, ed alla ulteriore delibera 54/96 con la quale, in seguito al rifiuto del concorrente citato, veniva nominato il secondo in graduatoria. Né sembra avere rilevanza decisiva, a parere dello scrivente , la circostanza che, l'emanazione del decreto in argomento fosse stata disposta all'art. 8 della l.r. 38/94 (che peraltro ne prevedeva l'emanazione entro i successivi sei mesi) non derivando dal citato articolo alcun obbligo per il Consorzio di sospensione o revoca delle procedure concorsuali già espletate, essendo, semmai, una tale decisione subordinata ad una scelta discrezionale del Consorzio medesimo sulla base della valutazione delle proprie esigenze. Dunque se si è giunti all'emanazione della delibera di nomina del vincitore deve presumersi che tale problematica sia stata superata.
                 Pertanto alla luce di quanto precede, ritiene lo scrivente, che il Consorzio A.S.I. in argomento non possa legittimamente, sulla base di una diversa valutazione del pubblico interesse, disporre la revoca delle procedure concorsuali espletate - ed in particolare dalla delibera 54/96 di nomina - e procedere al rinnovo delle medesime; piuttosto, considerato anche il venir meno di ogni rischio relativo a pronuncie di autorità giurisdizionali che possano travolgere le medesime procedure espletate (vedi atti di rinuncia, e contestuali accettazioni, ai ricorsi proposti innanzi al T.A.R. da altri concorrenti) si ritengono non più sussistenti ulteriori ragioni ostative all'esecuzione della delibera 54/96 e, dunque, all'immissione in servizio del soggetto con la stessa nominato nuovo Direttore del Consorzio.
   Nei termini il reso parere.
   
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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