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Gruppo XV                                109.11.00

OGGETTO: Enti Parco. Personale in posizione di comando. Indennità di amministrazione ex art. 3 D.P.Reg. n. 38/1997. Quesiti.





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO



1. Con nota 26 aprile 2000 n. 3336/Gr. XI, pervenuta allo Scrivente il 4 maggio 2000, è stata trasmessa allo Scrivente la richiesta di parere prot. FV n.6/Gr. XI del 9 marzo 2000 con la quale viene chiesto allo Scrivente se l'indennità di amministrazione prevista dall'art. 3 del D.P.Reg. n. 38/1997 sia configurabile come salario accessorio e se esista un obbligo di corresponsione dell'indennità medesima al personale dello Stato comandato presso gli Enti parco.

La richiesta deriva da analoga richiesta formulata a codesto Assessorato dall'Ente parco XXXX con nota n. 7288 del 7 settembre 1999, ed è originata dalla circostanza che l'Avvocatura Generale dello Stato, corrispondendo alla richiesta di corresponsione dell'indennità di amministrazione prevista dal comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri formulata da un dipendente statale comandato presso l'Ente parco medesimo, ha osservato che tale emolumento, "essendo strettamente connesso all'attività che il dipendente concretamente svolge nelle propria amministrazione, viene a cessare al momento del passaggio presso un Ente appartenente ad altro comparto di contrattazione", spettando, invece, al dipendente, in tale caso, "l'eventuale trattamento economico accessorio proprio del nuovo impiego".


2. Con l'art. 3 del decreto presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38, recante "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997" è stata introdotta "al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale" un'indennità di amministrazione, diversificata per livelli stipendiali, con effetti anche pari a quelli delle retribuzioni ordinarie, ad eccezione della tredicesima mensilità.

Si tratta, pertanto, di un emolumento retributivo a tutti gli effetti, ad eccezione della refluenza sulla tredicesima mensilità, sia per la finalità specificata (riequilibrio della retribuzione spettante a tutti i dipendenti) che per gli effetti.

Di contro, l'art. 9, lett. e), del decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994 - 1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994" definisce il salario accessorio come quello "comprendente tutti gli elementi che non hanno natura retributiva ordinaria e non sono corrisposti con carattere di generalità, bensì remunerano lo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o obiettivamente rischiose o sono collegate ad un apporto aggiuntivo di produttività".

Pertanto, nella configurazione del comparto di contrattazione collettiva della Regione siciliana, l'indennità di amministrazione non è connessa all'attività concretamente svolta nell'Amministrazione regionale, bensì alla retribuzione ordinaria dei dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione della Regione e, pertanto, non è corrispondibile al predetto personale statale comandato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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