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Gruppo VI                            /108.11.00

OGGETTO: C.S.F.N.S.M. - Centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia di XXXX - Spese per missioni.

   
   
                                          PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                           Segreteria Generale
                                           Gruppo V/S.G.
                                           S E D E

   
   1.            Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla legittimità o meno di un incremento della spesa a carico della Regione per missioni disposte dal Centro di fisica nucleare e di struttura della materia di XXXX per lo svolgimento di attività di ricerca in relazione ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal predetto Centro ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1995, n.12.
                 Codesta Amministrazione manifesta l'avviso che le spese in questione sostenute dal Centro in oggetto per missioni compiute dal dott. F.F., in quanto inerenti lo svolgimento di attività di ricerca, possano considerarsi ricomprese negli oneri discendenti dal contratto a tempo indeterminato di cui all'art.1, primo comma, della L.r. 1.3.95, n.12 e conseguentemente pagate con lo stanziamento previsto al capitolo 10710.
   
   2.            Sul quesito prospettato si osserva preliminarmente che la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione, all'art.14 introduce vari strumenti di incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato, prevedendo tra l'altro, al quarto comma, l'istituzione di una borsa di studio biennale riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'art.2 della L.r. 18.4.1981, n.68, che intendono impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare (C.S.F.N.S.M.) di XXXX.
                 La medesima disposizione prevede, altresì, la possibilità di assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del biennio presso il Centro con i relativi oneri a carico del bilancio della Regione.
                 La successiva legge regionale 1 marzo 1995, n.12, nell'integrare il richiamato art.14, 4 c., della L.r. 27/1991, precisa tra l'altro che con provvedimento del Presidente della Regione si dispone l'erogazione al Centro in oggetto delle "somme pari all'ammontare annuo degli oneri discendenti dai contratti a tempo indeterminato" di cui all'art.14 sopra citato.
                 Per la soluzione del quesito formulato e con riguardo alla normativa richiamata deve, dunque, accertarsi se tra gli oneri discendenti dal contratto in specie possano legittimamente includersi anche le spese di missione.
                 In proposito, dall'esame del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 13 marzo 1995 dal C.S.F.N.S.M. di XXXX con il dott. F.F. in attuazione della normativa sopra richiamata, si evince che al lavoratore è dovuto, oltre al trattamento di previdenza e di quiescenza di cui alla vigente normativa in materia, un trattamento economico che prevede la corresponsione di uno stipendio annuo lordo di L. 23.229.063 (comprensivo della 13Õ mensilità) oltre l'indennità integrativa speciale ed un assegno aggiuntivo annuo di L. 4.410.000, per un importo complessivo lordo di circa L. 41.780.000 per l'anno 1995.
                 Il contratto prevede altresì che il predetto dipendente sia inquadrato con qualifica equiparata a quella di ricercatore universitario confermato a tempo pieno, classe iniziale.
                 Non contenendo il contratto esaminato alcun ulteriore elemento che si riferisca direttamente ad un eventuale trattamento di missione, sembrerebbe potersi ritenere applicabile nella fattispecie un trattamento analogo a quello del ricercatore universitario, cui è equiparato ai fini dell'inquadramento il trattamento del dipendente de quo ed in tal senso sembrerebbe dunque che le spese di missione in questione possano considerarsi discendenti dal contratto sopra richiamato nel senso richiesto.
                 Tuttavia, la spesa che si pone a carico del bilancio della Regione non può non essere preventivabile nel suo ammontare ed in tal senso non a caso il secondo comma dell'art.1 della più volte citata L.r. 12/1995 prevede che alle erogazioni relative al contratto di lavoro in questione si provvede "previa acquisizione di copia conforme del contratto stipulato dal Centro siciliano di fisica nucleare e di analitico prospetto delle spese sostenende semestre per semestre".
                 Sembrerebbe più aderente, dunque, al dettato normativo - anche al fine di evitare che l'Amministrazione regionale possa trovarsi nella condizione di dover erogare somme in misura notevolmente maggiore di quanto preventivato, nel caso in cui il Centro disponesse l'effettuazione di particolari ricerche richiedenti un gran numero di missioni - che la eventuale maggiore spesa per missioni debba essere, comunque, preventivamente quantificata e sottoposta all'Amministrazione regionale per il relativo controllo.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
   * * *

   
   
                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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