Repubblica Italiana
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Gruppo    II                          /103.00.11

OGGETTO: Decreti recanti criteri valutazione Titoli nei concorsi. Mancata sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti. Conseguenze.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           degli Enti Locali
                                                           P A L E R M O
   
                                e, p.c.        Direzione Regionale
                                                           del Personale e SS.GG.
                                                           S E D E
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dei Beni Culturali e
                                                           Ambientali e della P.I.
                                                           P A L E R M O
   
   

                 1. Si fa riferimento alla nota n. 635 del 19 aprile s. con cui codesto Assessorato, a seguito dell'accoglimento di un ricorso straordinario avverso il D.A. 19 giugno 1996 di determinazione dei criteri per la valutazione dei Titoli nei concorsi interni e per qualifiche dirigenziali disposto con D.P. 27 gennaio 2000, n. 23 su parere del Consiglio di giustizia amministrativa (SS.rr. 12 ottobre 1999, n. 1015/8/99) secondo cui tale decreto, "in quanto atto di natura normativa, avrebbe dovuto essere sottoposto al controllo preventivo di legittimitą da parte della Corte dei conti", chiede il parere dello scrivente "sulle iniziative da assumere in ordine alla regolarizzazione, ove possibile, dei provvedimenti adottati e pedissequamente applicati in ambito regionale e sulle conseguenti direttive da emanare a salvaguardia degli aventi diritto".
                 Nella richiesta di parere, dopo l'elencazione dei vari decreti succedutisi in materia di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, a cominciare dal D.A. 3 febbraio 1992 fino al D.A. 19 ottobre 1999, si espone la situazione di incertezza determinata dall'accoglimento del predetto ricorso -"stante l'intervenuta necessitą di ricondurre la valutazione dei titoli al D.A. del 3/2/1992"- sulla sorte di "numerosi concorsi gią conclusi o in corso di espletamento" nonchč su quelli recentemente banditi dall'Assessorato regionale dei beni culturali "che prevedono l'applicazione ai fini della valutazione dei titoli del predetto decreto 19/6/1996 e successive modifiche e integrazioni".
                 E tuttavia si adombra come via d'uscita da tale stato d'incertezza "la pubblicazione del D.A. n. 1233 del 19/10/1999 sulla GURS n. 55 del 26/11/1999", non pił soggetto a registrazione ai sensi del D. l.vo 18 giugno 1999, n. 200, con cui "vengono parzialmente sostituiti e modificati i criteri dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti dai candidati e in buona sostanza riassunti i contenuti dei medesimi decreti modificati".
   
                 2. Quest'ultima considerazione non sembra condivisibile dal momento che il D.A. 19 ottobre 1999 non risponde integralmente il D.A. 19 giugno 1996 e succ. modif., ma solo la parte (relativa al punteggio per i titoli di studio) con lo stesso modificata. Onde, attesa l'inefficacia del predetto D.A. 19 giugno 1996, come modificato dal D.A. 2 ottobre 1997, resterebbe monca la disciplina di cui agli artt. 3 e 4 del decreto 19 ottobre 1999 modificativi degli artt. 2, c.1, lett. a) e 3, lett. a), del primo decreto.
                 Diverso discorso vale per le modifiche al D.A. 3 febbraio 1992, che č da ritenersi efficace in base al principio tempus regit actum, in quanto lo stesso, non comportando spese, non era soggetto al controllo preventivo di legittimitą della Corte dei conti secondo la legislazione anteriore all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dei decreti legge in subiecta materia che l'hanno preceduta -i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 8 della medesima legge n. 20/94- tutti posteriori ( a partire dal d.l. n. 54 dell'8 marzo 1993) al predetto decreto assessoriale. Onde tale decreto, novellato con gli artt. 1 e 2 del D.A. 19 ottobre 1999, tuttora applicabile per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici per la copertura di posti di qualifica non dirigenziale.
                 Per i procedimenti concorsuali interni o relativi a posti di qualifica dirigenziale gią espletati secondo i criteri dettati dal D.A. 19 giugno 1996 tuttora suscettibili di impugnazione il ricorso all'istituto della convalida previa eliminazione del vizio sopra indicato e conseguente riformulazione delle graduatorie non sembra praticabile per le seguenti considerazioni:
   a) la mancanza di un parametro alternativo per la valutazione dei titoli derivante dall'inapplicabilitą a tali concorsi del D.A. 3 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 8 della l.r. 10 ottobre 1994, n. 38;
   b) la mancata sottoposizione a controllo e la conseguente inefficacia del D.A. 19 giugno 1996 non toglie che i criteri con lo stesso individuati siano stati recepiti in ogni singolo bando, lex specialis del corrispondente concorso.
                 Per i concorsi non ancora espletati, la soluzione del problema potrebbe essere fornita dalla reitera del predetto D.A. 19 giugno 1996 previo ritiro del provvedimento inefficace.
                 L'applicazione del nuovo decreto (ovviamente non soggetto al controllo preventivo di legittimitą esterno) ai concorsi banditi - tra cui quelli del settore dei beni culturali - non presenterebbe ostacoli dal punto di vista formale richiedendo una semplice modifica in parte qua dei relativi bandi. Una siffatta modifica non renderebbe necessaria la riapertura dei termini previsti nei bandi, a meno che codesto Assessorato non ritenga di sottoporre ad un nuovo apprezzamento i criteri fissati nel decreto inefficace verificandone la compatibilitą rispetto a concorsi per la copertura di posti considerati lato sensu dirigenziali nel contesto normativo anteriore all'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ma pur sempre iniziali.
                 Il presente parere viene esteso per conoscenza -oltre che all'Assessorato regionale dei beni culturali, direttamente interessato alla problematica esaminata- anche alla Direzione regionale del personale affinchč, nella propria generale competenza sulla materia in esame, possa fornire eventuali nuovi spunti di riflessione tali da indurre lo Scrivente ad un approfondimento delle questioni trattate.
   
   * * * * *


             Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".

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