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Gruppo     IV                      /102.2000.11

OGGETTO: Anticipazione prezzo d'appalto. L.R. 21/85 - Art. 23.

   
   
   
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
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                                e, p.c.              ASSESSORATO REGIONALE
                                                             LAVORI PUBBLICI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se codesta Amministrazione debba erogare all'Università degli Studi di XXXX, che ha appaltato un'opera inserita nel P.O.P. 94/99 -Misura 3.4 e quindi cofinanziata da parte dell'Unione Europea, le somme per concedere alla ditta appaltatrice l'anticipazione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.97, n. 79, convertito in legge 28.5.97, n. 140.
                 Ritiene codesta Amministrazione che la richiesta anticipazione non debba essere concessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 della l.r. n. 21/1985 e succ. modif. e integr. e 26 della l. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

                 2. L'istituto dell'anticipazione del prezzo d'appalto di lavori pubblici è stato oggetto, in ambito regionale, di autonoma disciplina rispetto a quella vigente in campo nazionale, differenziandosi da quest'ultima sotto alcuni aspetti, a partire dalle ll.rr. nn. 60/1977, 35/1978 e 45/1981.
                 Con l'art. 32 della l.r. n. 21 del 1985, invece, il legislatore regionale ha rinunciato a disciplinare in modo specifico l'istituto de quo, limitandosi a recepire la normativa statale contenuta nell'art. 3 della l. n. 741 del 1981. Successivamente, però, con l'art. 54, co. 13, della l.r. n. 10 del 1993 e con l'art. 9 della l.r. n. 4 del 1996 ha nuovamente regolamentato in modo autonomo l'istituto medesimo sia pure per un breve lasso di tempo perchè, com'è noto, con l'art. 2 della l.r. n. 22 del 1996 è ritornato sui suoi passi recependo sic et simpliciter "le modalità e l'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni".
                 Con la norma succitata, quindi, il legislatore, regionale ha rinunciato a disciplinare autonomamente l'istituto delle anticipazioni, rinviando a quanto stabilito dal legislatore statale con la legge quadro sui lavori pubblici. Trattasi di un rinvio c.d. formale o dinamico che implica, com'è noto, l'adozione automatica delle eventuali future norme che l'ordinamento richiamato dovesse emanare e si distingue, appunto, dal rinvio c.d. recettizio o materiale per effetto del quale il fenomeno della recezione si esaurisce nell'inserimento delle sole norme richiamate, con esclusione dell'automatico adattamento delle future norme.
                 La rilevanza giuridica della natura del rinvio operato dal legislatore regionale con l'art. 2 della l.r. n. 22 del 1996 è di tutta evidenza: il testo originario dell'art. 26, co. 1, della legge 109/1994 poneva a carico delle amministrazioni aggiudicatrici l'onere di concedere ed erogare all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al dieci per cento dell'importo stesso (ridotto al cinque per cento in forza della previsione di cui all'art. 2, co. 91, della l. 23 dicembre 1996, n. 662) gradualmente recuperata in corso d'opera.
                 Successivamente, a seguito del divieto di concedere anticipazioni del prezzo di cui al già citato art. 5, co. 1, del D.L. 79/97, che ha implicitamente abrogato il predetto art. 26, co. 1 della l. 109/94, il legislatore statale con la c.d. Merloni ter (415/98) ha riformulato il primo comma dell'art. 26, eliminando dal relativo ambito previsionale qualsiasi riferimento alle anticipazioni del prezzo sui contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici in ossequio al divieto posto dall'art. 5, co. 1, del D.L. 79/97.
                 Conseguentemente, per effetto del rinvio dinamico all'art. 26, co. 1, della legge statale 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni contenuto nell'art. 2 della l.r. 22/96, anche in Sicilia, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 79/97 (29 marzo 1997), non è più consentita l'anticipazione del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori pubblici con esclusione dei contratti già aggiudicati alla suddetta data e di quelli riguardanti -come l'appalto di cui alla presente fattispecie- attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
                 Pertanto, per i contratti da ultimo citati -tra i quali, rientra, come detto, l'appalto in questione- per i quali non vige il divieto di anticipazione disposto in via generale dalla summenzionata norma, la misura dell'importo erogabile a tale titolo è quella prevista dall'art. 2, co. 91, della l. 662/96 così come sembra peraltro potersi dedurre dall'art. 113 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (pubblicato nel S.O. n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000) in base al quale "Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti".
                 E' da ultimo appena il caso di ricordare che l'art. 61 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha modificato il citato D.L. 28 marzo 1997, n. 79, ha previsto solo per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea che l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
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             Copia del presente viene trasmessa per opportuna conoscenza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici nella cui competenza rientra la materia de qua.
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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