Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo  IV                          /101.00.11
                                             
OGGETTO: Elettrodotto S. - S. - C.. Occupazione temporanea e d'urgenza. Normativa applicabile.
                 
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota che si riscontra viene chiesto se codesta Amministrazione possa procedere al rilascio in favore dell'XXXX del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza di terreni siti nel comune di S. per la costruzione della linea elettrica in oggetto indicata facendo riferimento all'art. 3 della l. n. 1 del 1978 o alle norme della legge n. 2359 del 1865.
                 Si rappresenta al riguardo che codesto Assessorato al fine di rilasciare detto provvedimento ha invitato l'XXXX a trasmettere: l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del comune di S. degli atti di esproprio; la dichiarazione del comune di S. dell'avvenuta pubblicazione nella G.U.R.S.; la dichiarazione del comune di B. se vi sono opposizioni; relazione tecnico-finanziaria.
                 Secondo l'XXXX invece gli adempimenti richiesti devono essere eseguiti successivamente all'emissione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1 del 1978.
   
                 2. L'oggetto del contendere tra codesta Amministrazione e l'XXXX consiste nello stabilire se per l'opera in oggetto indicata - i cui lavori sono stati dichiarati urgenti e indifferibili con Decreto di codesto Assessorato n. 814/V del 15 giugno 1998 - sia applicabile per l'occupazione d'urgenza delle aree il procedimento di cui all'art. 71 l. 25 giugno 1865, n. 2359 ovvero quello di cui all'art. 3 L. 3 gennaio 1978, n. 1, con specifico riferimento al momento della redazione dello stato di consistenza (momento antecedente al decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza ex art. 71 l. 2359/1865 ovvero successivo e contestuale all'immissione in possesso del bene ex art. 3 l. n. 1/1978).
                 Quest'ultima, che, com'č noto, introduce una procedura accelerata di occupazione d'urgenza, imponendo la redazione dello stato di consistenza all'atto stesso dell'immissione in possesso dell'occupante, in deroga al principio generale di cui all'art. 71 della l. 2359/1865, trova applicazione rispetto alle opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali, nel cui ambito la giurisprudenza amministrativa ricomprende anche le opere di interesse collettivo (linee elettriche) realizzate dall'XXXX, trattandosi di ente dotato di personalitā giuridica di diritto pubblico (C.S. Ad. Pl. 6/2/90, n. 1 in Riv. Cons. Stato 1990, I, p. 139; C.S. IV 15/3/86, n. 175; T.A.R. Marche 10/4/92, n. 245 e 9/10/1992, n. 588; T.A.R. Veneto, I, 18/5/94, n. 550).
                 Vero č che l'XXXX con l'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, č stato trasformato in Societā per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, ma va, tuttavia, osservato che, ai sensi del precedente art. 14, comma 4-bis, sino all'emanazione di una nuova disciplina, le societā per azioni derivanti dai processi di privatizzazione di enti pubblici (tra i quali, appunto, l'XXXX), esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilitā e di necessitā e di urgenza giā spettanti agli enti originari.
                 Pertanto, sembra allo scrivente che, nelle more della emananda normativa, trova ancora applicazione in favore dell'XXXX S.p.a. l'art. 3 della l. n. 1 del 1978 per la realizzazione delle opere in oggetto indicate (cfr. T.A.R. Lombardia - MI - II, 24/6/1996, n. 848).
   
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             Si ricorda poi che in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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