Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
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Gruppo                                /100.00.11

OGGETTO: Applicazione benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. 30/9/22 n. 1290.

   
                                                             ASSESSORATO REGIONALE
                                                             DEI BENI CULTURALI,
                                                             AMBIENTALI E DELLA P.I.
                                                              P A L E R M O
   
                                         e, p.c.  DIREZIONE REGIONALE DEL    PERSONALE E DEI                                                                  SERVIZI  GENERALI
                                                              S E D E
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto se possa trovare accoglimento l'istanza di un proprio dipendente, invalido per servizio di 1Õ ctg. della tab. "A", di attribuzione degli aumenti periodici previsti dalle disposizioni citate in oggetto, pur se il richiedente risulta titolare di pensione privilegiata conferito dal Ministero della difesa.
   
                 2. Si ritiene che l'istanza di che trattasi debba essere accolta. L'argomentazione svolta nell'adunanza del 6 maggio 1996 dalla Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato, da cui traggono origine le perplessitą di codesto Assessorato, non fa riferimento alla gią avvenuta concessione della pensione privilegiata quale causa ostativa del riconoscimento del beneficio de quo, il predetto consesso, invece, richiamando il proprio precedente parere n. 335 del 20 novembre 1995, rileva che allo stesso beneficio hanno diritto non solo gli invalidi che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata o all'equo indennizzo, ma anche quelli che, essendo stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della loro infermitą, hanno acquisito titolo all'iscrizione ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata alla l. n. 313 del 1968.
                 Inoltre se, come sembra, il rapporto di impiego con la Regione non si ricollega geneticamente al precedente non si configura neanche il divieto discendente dall'art. 46 del R.D. 1290 del 1922. Detta norma infatti, nel prevedere nel caso di passaggio di grado o di categoria la sola attribuzione della parte residua di beneficio precedentemente utilizzato, non consente di fruire per una seconda volta del beneficio in esame nell'ambito dello stesso rapporto di impiego, ma non ne esclude la reiterazione a favore dell'impiegato nell'ambito di un diverso rapporto d'impiego costituitosi a seguito di nuova assunzione spoglia di continuitą giuridica e di alcun nesso di derivazione rispetto alla precedente carriera.              Il presente parere viene esteso alla Direzione regionale in indirizzo competente in via generale in materia di personale manifestando la disponibilitą a tornare a sua richiesta sull'argomento.
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".

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