Repubblica Italiana
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Gruppo    III                        /99.2000.11

OGGETTO: Cooperativa XXXX di YYYY (JJJJ) - Revoca dei contributi concessi per la realizzazione di un centro di produzione di suini.

   
   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Direzione della
                                                           Programmazione
                                                           Segreteria Tecnica
                                                           S E D E
   

   1.            Con la nota in riferimento codesta Presidenza chiede il parere dello scrivente Ufficio in relazione ad una problematica concernente l'oggetto.
                 Riferisce codesta Presidenza che con D.A. 128 del 7 ottobre 1987 è stato concesso alla cooperativa XXXX di YYYY (JJJJ) un contributo - ai sensi della L.r. 37/78 e successive modifiche e integrazioni - per la realizzazione di un centro di produzione suini a ciclo chiuso; con istanza pervenuta a codesta Presidenza il 9 novembre 1996, la cooperativa interessata chiedeva una (ulteriore) proroga (730 g.) dei termini di realizzazione del progetto, giustificata dalla scadenza della concessione edilizia, proroga assentita in 360 giorni "previo accertamento del rinnovo della concessione edilizia". Stante il silenzio della cooperativa codesta Presidenza, con nota n.0463 del 29 gennaio 1998 invitava la stessa ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine perentorio di 30 giorni,  precisando che trascorso inutilmente tale termine, si sarebbe proceduto alla revoca del provvedimento concessivo dei benefici di legge; revoca disposta con D.A. 113 del 19 maggio 1998 e di cui la cooperativa interessata ha chiesto l'annullamento con nota del 3 giugno 1998 in cui, per la prima volta spiega dettagliatamente i motivi per cui non è stata in grado di presentare in precedenza la concessione edilizia.
                 Infine con nota del 21 ottobre 1999 codesta Presidenza informava la cooperativa interessata che l'istanza di annullamento del decreto di revoca non poteva essere accolta poichè la concessione edilizia concerneva la realizzazione di opere diverse da quelle approvate ed ammesse ai benefici di legge e per le quali la cooperativa non aveva presentato richiesta di approvazione di variante progettuale.
                 Tale essendo la situazione, chiede codesta Presidenza
   - se sussistono i presupposti per procedere alla revoca del D.A. 113/98 (di revoca del decreto concessivo dei benefici);
   - se possa ammettersi in sanatoria la richiesta di variante progettuale presentata dalla cooperativa (il 27.12.99).
   
   2.            Sulla problematica esposta ritiene lo scrivente Ufficio che debba essere proprio il Nucleo di valutazione a valutare se nella complessa vicenda della cooperativa interessata sussistono i presupposti di interesse pubblico per la revoca di un atto amministrativo quale il decreto di revoca dei benefici concessi e per l'ammissibilità in sanatoria della variante progettuale.
                 Ciò in quanto l'accordare o meno le sopra citate possibilità non deriva da una interpretazione o valutazione normativa bensì da una valutazione comportamentale nonchè dei motivi addotti per i ritardi, dalla cooperativa interessata.
                 Sotto il profilo strettamente giuridico, si rileva che il decreto di revoca dei benefici concessi (con D.A. 128/1987) è motivato dalla mancata osservanza di un termine perentorio che non è imposto nè dalle leggi regionali sulla cooperazione giovanile nè dal regolamento emanato in attuazione delle stesse (D.P. Reg.50/95), ma rientra nell'ambito della potestà discrezionale che spetta a codesta Amministrazione.
                 Pertanto essendo un termine perentorio imposto con un atto amministrativo, rientra nella potestà discrezionale di codesta Presidenza, valutato l'interesse pubblico che sempre deve stare alla base di un provvedimento di ritiro, procedere alla revoca dell'atto de quo. Va sottolineato che il diniego di revoca del D.A. 113/98 non può essere giustificato dalla mancata tempestiva presentazione della variante progettuale che rappresenta un aspetto diverso della complessa situazione, occorrendo valutare esclusivamente il motivo posto a base del provvedimento di revoca e nell'ipotesi che si intenda procedere al suo ritiro a una diversa valutazione delle circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'emanazione.
                 Anche per quel che concerne la variante progettuale se è vero che (secondo il regolamento prima citato) la stessa dovrebbe essere preventivamente richiesta ed assentita, è altrettanto vero che nè le norme nè il regolamento attuativo sembrano vietare l'approvazione in sanatoria se rispondente alle condizioni indicate nell'art.21 D.P. Reg. 50/95.
                 In definitiva ritiene lo scrivente Ufficio che se appare censurabile il comportamento della cooperativa XXXX, la quale avrebbe dovuto tempestivamente informare codesta Presidenza dei motivi per cui non era in grado di presentare il rinnovo della concessione edilizia (sospensione dei lavori da parte del Genio civile di JJJJ, denunce e sentenze di assoluzione), nonchè della necessità di apportare una variante  al progetto per effetto della difficoltà di adeguarsi alla nuova normativa emanata dalla CE in fatto di macellazione, tuttavia appare altresì necessario valutare la sussistenza dell'interesse pubblico al ritiro del contributo già concesso. Invero, se la cooperativa (come afferma e come andrebbe accuratamente accertato) è in grado di realizzare le finalità per cui è stata ammessa ai benefici di legge, primo fra tutti l'avvio al lavoro dei soci con prospettive positive e non puramente tecniche; se è vero che la cooperativa è in possesso di contratti e convenzioni con Istituti diversi che possono garantire lo sviluppo della stessa, poichè la finalità delle leggi regionali sulla cooperazione giovanile è proprio quella di incoraggiare nuove attività produttive che abbiano una palese ricaduta nel campo occupazionale, è compito di codesta Segreteria Tecnica nonchè del Nucleo di valutazione, valutare se l'interesse pubblico prevalente è quello della conferma dell'atto di ritiro o il ripristino dei benefici di legge.
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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