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Gruppo    IV                          /98.00.11

OGGETTO: XXXX - Costruzione nuovo ospedale II lotto -Direzione lavori - Ono rario. Consuntivo lordo dell'opera. Revisione prezzi al lordo del ribasso d'asta. Quesito.

   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              Lavori Pubblici
                                              Ispettorato Regionale Tecnico
                                              P A L E R M O
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello Scrivente "sull'ammissibilità o meno dell'alea contrattuale dei conteggi revisionali nell'importo complessivo da porre a base del calcolo delle parcelle per prestazioni professionali".
                 Si fa riferimento in particolare ad una parcella dell'Ing. YYYY, direttore dei lavori in oggetto indicati, "redatta in base all'ammontare dei lavori, al lordo del ribasso contrattuale, incrementato dal maggior costo degli stessi per revisione prezzi al lordo dell'alea contrattuale, che risulta pari al 24,02637%. La revisione prezzi depurata dall'alea contrattuale ammonta al 19,026370% dell'importo dei lavori".
                 Si rappresenta nella nota suindicata che per la determinazione dei compensi relativi alle attività professionali dei pubblici dipendenti codesto Ispettorato "non riconosce l'ammontare dell'alea contrattuale sulla revisione prezzi perchè non costituisce un maggiore costo dei lavori".
   
                 2. Al fine di consentire allo scrivente di evadere la superiore richiesta di parere è necessario acquisire innanzitutto il disciplinare d'incarico tra l'amministrazione committente e l'ing. YYYY, nonchè la parcella redatta da quest'ultimo.
                 Vanno altresì fornite le seguenti notizie relative all'appalto dei lavori cui ha riguardo il menzionato incarico professionale: data dell'appalto; sistema di gara; ribasso d'asta; collaudo; revisione prezzi. Va infine chiarito se per "alea contrattuale" si intende avere riguardo al "ribasso d'asta".
                 L'acquisizione dei superiori atti (disciplinare e parcella) è indispensabile anche tenuto conto, a tacer d'altro, del principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze in base al quale il compenso dovuto al professionista per l'attività consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di opera pubblica, dal progetto fino al collaudo, "va commisurato al consuntivo lordo dell'opera risultante dal collaudo, sempre che alla formazione di esso concorrano gli importi revisionali dovuti all'appaltatore, atteso che l'art. 15 della tariffa professionale, approvata con l. 2 marzo 1949, n. 143, non comprende l'importo revisionale fra le componenti di detto consuntivo lordo e che, inoltre, le competenze al professionista per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione dei prezzi sono autonomamente regolate dall'art. 23, lett. c), della tariffa stessa. Ma va anche precisato che l'affermato principio della non comprensione dell'importo revisionale fra le componenti del consuntivo lordo trova applicazione solo quando non sia intervenuta diversa pattuizione tra le parti, costituendo fonte sussidiaria e suppletiva di determinazione del compenso. Invero solo in difetto di previsione convenzionale il parametro costituito dal consuntivo lordo dell'opera medesima non include l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione prezzi" (Cass. II 5 novembre 1994, n. 9165; Cass. 7 ottobre 1991, n. 10483; Cass. II 4 maggio 1993, n. 5158; Cass. I, 15 dicembre 1987, n. 9291).
                 Va altresì considerato, come è certamente noto a codesto Ispettorato, che il disciplinare tipo per il conferimento di incarichi ad ingegneri e/o architetti liberi professionisti per la progettazione e direzione dei lavori pubblici, approvato con D.A. 16/12/1987, prevede all'art. 9, co. 5, ultimo inciso, che "l'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della tariffa professionale vigente, compresa la revisione dei prezzi al lordo dei ribassi d'asta".
                 Le superiori informazioni che si intendono acquisire appaiono invece necessarie anche al fine di conoscere se il calcolo dell'ammontare dei lavori e della stessa revisione prezzi al lordo dei ribassi d'asta non si appalesi in contrasto con la normativa regionale in atto vigente che, com'è noto, dispone che le somme corrispondenti ai ribassi d'asta affluiscano integralmente in entrata al bilancio regionale, sicchè a differenza che nel passato, queste ultime non vengono più utilizzate per la migliore realizzazione dell'opera pubblica in ordine alla quale il ribasso si è verificato.
   

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