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Gruppo IV                          /95.2000.11      
                                           
OGGETTO:    Determinazione ambito territoriale I.A.C.P. di XXXX. L. 5 maggio 1976, n.258. Quesito.

   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Lavori pubblici
   
                                         e, p.c.    Presidenza della Regione
                                                           Segreteria Generale
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Segreteria di Giunta
                                                           LORO SEDI
   
1.            Con la nota cui si risponde codesto Assessorato chiede allo Scrivente se competente ad emanare il provvedimento concernente l'ambito territoriale dello IACP di XXXX, già determinato dalla Giunta regionale con deliberazione n.391 del 30 dicembre 1999, sia la Presidenza della Regione o l'Assessorato regionale Lavori Pubblici.
   
   2.            In via preliminare giova delineare il quadro normativo di riferimento.
                 L'art. 17 del D. P. R. 30 dicembre 1972, n. 1036 dispone che: "Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta o di intesa con la Regione competente per territorio, può disporre l'incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali".
                 L'art. 1 della L. 5 maggio 1976, n. 258, recante modifiche e integrazioni al citato D.P.R. 1036/72, precisa che:" Il Ministro per i lavori pubblici dichiara ... quali istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli istituti provinciali".
                 L'art. 2 della stessa L.258/76 prevede infine che: "L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali è determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale ...".
                 Ciò posto, giova richiamare i passaggi fondamentali della vicenda in esame.
                 Con Decreto ministeriale n.1278 del 7 settembre 1977 è stata disposta l'esclusione dello IACP di XXXX dall'incorporazione prevista dal citato art.17 del D.P.R. 1036/72.
                 Conseguentemente lo IACP di XXXX dal 1978 ha ripetutamente richiesto alla Presidenza della Regione la determinazione del proprio ambito territoriale di competenza, ai sensi del citato art.2 della L.258/76.
                 Quest'ultimo attribuisce alla regione il compito di determinare l'ambito territoriale di competenza degli istituti non provinciali non soggetti ad incorporazione, "sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale".
                 Nulla dice, per contro, in ordine alla ripartizione di competenza interna alla regione.
                 Nella fattispecie - acquisito il parere favorevole del Consiglio provinciale di YYYY, reso con delibera n.228 del 19 dicembre 1983, e quello dello IACP di YYYY, reso con nota del 18 dicembre 1985 - l'Assessore regionale per i lavori pubblici, con nota n.1035 del 4 maggio 1999, ha formulato una proposta in ordine alla determinazione dell'ambito  territoriale di competenza dello IACP di XXXX.
                 La Giunta regionale di Governo, con delibera n.391 del 30 dicembre 1999, ha quindi determinato l'ambito territoriale del predetto Istituto in senso conforme alla proposta di codesto Assessorato.
                 La Segreteria di Giunta ha infine trasmesso copia della citata delibera a codesto Assessorato, nonchè alla Segreteria generale della Presidenza, "per gli adempimenti di competenza".
   
   3.            Allo Scrivente vien chiesto di chiarire se competente ad emanare il provvedimento previsto dal citato art.2 della L.258/76 sia la Presidenza della Regione o codesto Assessorato.
                 Sembra allo scrivente che il provvedimento finale avente per oggetto la determinazione dell'ambito territoriale dell'Istituto autonomo per le case popolari di XXXX debba assumere la forma del decreto del Presidente della Regione.
                 Infatti, anche in assenza di una norma che lo preveda in modo espresso, vale al riguardo quanto previsto in via generale dall'art. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70.
                 Tale norma infatti, nel disciplinare le attribuzioni della giunta regionale, dopo aver elencato alcune materie su cui è prevista in modo espresso la delibera di giunta (comma 1), precisa che: "E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente ...". (comma 3).
                 Ora, la fattispecie in esame, pur non sembrando riconducibile alle materie in relazione alle quali il primo comma dell'articolo in commento espressamente prevede la delibera di Giunta, è sicuramente riconducibile al disposto del citato terzo comma. Ne consegue che il relativo provvedimento finale andrà emanato dal Presidente della Regione.
                 Del resto la trasmissione, ad opera del Segretario di Giunta, di una copia della citata delibera n.391 del 30 dicembre 1999 a codesto Assessorato - oltre che alla Segreteria generale della Presidenza della Regione - risponde soltanto ad una formalità richiesta dall'art. 5 del citato Testo Unico sull'ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione.
                 Tale norma, dedicata al funzionamento della Giunta regionale, prevede infatti che: "Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonchè alla Segreteria Generale della Presidenza" (comma 6).
                 A ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto giova infine ricordare quanto previsto dall'art. 4 della L. R. 18 marzo 1977, n. 10 che, in materia affine a quella in esame, dispone che: "L'iniziativa per la costituzione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici" (comma 1) 4 e che: "Il consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari è costituito con decreto del Presidente della Regione" (comma 10), prevedendo così un procedimento che, analogamente a quanto delineato nella fattispecie, avviato su iniziativa dell'Assessorato regionale lavori pubblici, si conclude con un decreto del Presidente della Regione.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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