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Gruppo III                          /90.11.00

OGGETTO: Distribuzione carburanti - Potenziamento di impianti.

   
   
   
   
                                                             Assessorato Regionale
                                                             Industria
                                                             P A L E R M O

   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica inerente il potenziamento di un impianto di distribuzione di carburanti con l'aggiunta di G.P.L.. In particolare ci si riferisce al D.A. n. 1231/97, recante il "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della Sicilia, relativo al triennio 1996/1998", il quale, all'art. 5 in materia di potenziamento degli impianti prevede che l'aggiunta di G.P.L., quale nuovo prodotto, potrà essere autorizzata previa rinuncia alla concessione di altro impianto carburante attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'attività. Al fine di una corretta applicazione della citata disposizione si chiede di conoscere in merito all'esatto inquadramento giuridico del concetto di potenziamento e, più specificatamente, se lo stesso possa essere considerato un autonomo istituto introdotto dal piano di razionalizzazione o, piuttosto, possa trovare il proprio presupposto legittimante nell'istituto della concentrazione degli impianti considerato che per quest'ultimo l'art. 5 della l.r. 97/82 (legge  di riferimento per il settore della distribuzione) limita l'ammissibilità nell'ambito della medesima provincia; quanto precede in relazione a diverse istanze presentate da alcune compagnie concessionarie tendenti ad ottenere l'autorizzazione al potenziamento di impianti mediante rinuncia ad altro I.D.C. nell'ambito di diverse provincie, e non nella medesima, in merito all'ammissibilità delle quali si chiede il parere dello scrivente.
   
                 2. In ordine a quanto richiesto lo scrivente ritiene opportuno evidenziare come le perplessità manifestate da codesto Assessorato, peraltro sull'applicazione di un atto normativo di propria emanazione, trovano effettivamente origine da un sistema normativo lacunoso ed, a tratti, contraddittorio, il quale necessiterebbe di una significativa rivisitazione, anche alla luce delle più recenti normative statali emanate in materia.
                 In particolare, con specifico riferimento alla fattispecie in argomento, di fatto si rileva come la disposizione dell'art. 5 del D.A. 1231/97, non prevedendo espressamente l'ambito territoriale entro il quale deve avvenire la rinuncia all'I.D.C. al fine di ottenere l'autorizzazione al potenziamento, crea indubbiamente difficoltà interpretative che lasciano spazio a diverse soluzioni; il riferimento alla disposizione di cui all'art. 5 l.r. 98/82, che pone l'ambito provinciale come limite territoriale all'effettuazione di trasferimenti o concentrazioni di impianti, anche se non può apportare elementi decisivi, può tuttavia fornire argomenti utili alla individuazione di una soluzione interpretativa. Va comunque premesso che ai concetti di concentrazione e potenziamento fanno capo due distinti istituti - riferendosi il primo, appunto, alla concentrazione di due o anche più impianti che si uniscono in un unico impianto già esistente o anche non esistente, il secondo esclusivamente all'ipotesi dell'aggiunta in un impianto esistente ed in esercizio sia di nuovi carburanti sia di apparecchiature self-service pre-pagato - e quindi, a diverse fattispecie,  disciplinate separatamente e differentemente dalle normative di settore e che dunque, non possono essere in alcun modo assimilate. Ciò considerato si osserva che mentre per i trasferimenti e la concentrazione d'impianti è espressamente previsto come limite un ambito territoriale - la provincia - lo stesso non accade per la diversa ipotesi del potenziamento; quanto precede, ferma restando la possibilità che codesto Assessorato qualora intenda far prevalere un proprio diverso orientamento potrà sempre legittimamente farlo attraverso una modifica del proprio D.A. 1231/97, induce lo scrivente a ritenere ammissibile, ai fini dell'autorizzazione al potenziamento di un I.D.C., la rinuncia ad altro impianto situato in altro comune della medesima regione, ciò in considerazione, in primo luogo, del fatto che il piano di cui al citato D.A. è un piano regionale il cui fine prioritario è la realizzazione di una distribuzione razionale degli impianti d'erogazione del carburante nell'ambito del territorio regionale, ed, in secondo luogo, tenuto anche conto della circolare del Ministero delle Finanze n. 47/D del 23/02/1999, esplicativa del decreto legislativo n. 32 del 1998 che introduce talune novità nella normativa statale in materia di carburanti, che all'art. 8, comma 4, lett. c, subordina il potenziamento di un impianto alla chiusura e allo smantellamento di impianti situati nella medesima regione.
                 E, poi, evidente che la richiesta di potenziamento e la correlativa rinuncia ad un impianto, saranno sottoposte all'esame dei diversi soggetti giuridici coinvolti che dovranno valutarne l'opportunità nonchè la coerenza e l'aderenza agli obiettivi perseguiti dal piano regionale "de quo".
                 Nei termini il reso parere.
   
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                 3. Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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