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Gruppo XIV                                    89.2000.11

OGGETTO: Obbligazioni e contratti.- Fidejussione ex ll.rr. 39/1997 e 15/1993.- Oggetto e limiti.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Direzione bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 18041/Gr. 12° dell'1.6.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento - preso atto del parere reso dallo scrivente sulla problematica in oggetto con nota n. 8366/89.2000.12 del 4 maggio 2000 - viene richiesto un ulteriore chiarimento "circa la riferibilità della garanzia regionale alla sola quota del concorso interessi dell'IRCAC alle banche o se la stessa debba essere estesa a tutta la quota interessi sorta sull'operazione di ripianamento."

2.- Ritiene lo scrivente di dovere preliminarmente ribadire che la garanzia regionale appare destinata a coprire esclusivamente i rischi aggiuntivi che ricadono sugli istituti di credito in dipendenza delle previste operazioni di smobilizzo delle esposizioni debitorie in essere.
Pertanto essa appare destinata a garantire l'adempimento dell'obbligazione concernente il pagamento dei soli interessi conseguenti alla conclusione dell'operazione finanziaria incentivata, con la sicura esclusione dall'oggetto della medesima sia della quota capitale da restituire in dipendenza delle sottostanti, presupposte esposizioni debitorie, sia degli interessi alle stesse precedenti operazioni di credito correlati e già dovuti, ed estranei dunque allo smobilizzo di che trattasi.
Legittimamente la prevista garanzia può viceversa estendersi all'obbligazione concernente il pagamento degli interessi considerata nella sua interezza, ricomprensiva cioè sia del concorso sugli interessi posto a carico dell'IRCAC, sia della quota residua rimanente a carico del destinatario dell'intervento agevolativo.
Ed invero l'operazione finanziaria in discorso, prevista dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni - dilazionando nel tempo la restituzione di ammontari pecuniari già dovuti, mediante la previsione, sostanzialmente, di un ammortamento ventennale delle esposizioni in essere - determina, quale nuova obbligazione, la corresponsione di interessi commisurati all'entità di denaro oggetto dell'intervento; e la fidejussione regionale disposta dal secondo comma dello stesso articolo 25, finalizzata, come evidenziato, ad escludere aggravi di rischio per le banche che addivengono all'operazione medesima, appare destinata a raggiungere l'obiettivo di garanzia prefissato qualora, correlandosi integralmente all'intervento agevolativo previsto, copra e garantisca l'adempimento dell'obbligazione concernente il pagamento dell'intera quota interessi sorta sull'operazione di ripianamento.
Pertanto, appare in tal modo garantito non soltanto quanto destinato ad essere corrisposto direttamente dall'IRCAC - per il cui ammontare, in realtà, vista la natura dell'Istituto ed il ruolo strumentale assunto, non dovrebbe ipotizzarsi alcun rischio aggiuntivo per le banche - ma soprattutto quanto dovuto dai soggetti destinatari e beneficiari dell'intervento agevolativo.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.






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