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Gruppo XIV                          /87.00.11

OGGETTO: Corpo forestale. Indennità di tutela e vigilanza. Qualificazione e corresponsione.

   
   
                                            ASSESSORATO REGIONALE
                                             AGRICOLTURA E FORESTE
                                             Direzione foreste
                                             P A L E R M O

   
   1.            Il decreto presidenziale 11 novembre 1999, n.26, che approva il contratto collettivo regionale di lavoro, nel disciplinare le indennità spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, prevede, tra l'altro, che al personale appartenente all'area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della legge 7 marzo 1986, n.5, è riconosciuta l'indennità di tutela e vigilanza semprechè non fruisca di "analoghe indennità".
                 In relazione a tale previsione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se la predetta indennità spetti o meno al personale del Corpo forestale regionale che, ai sensi dell'art.42 della legge regionale n.41/1985 e dell'art.7 della legge regionale n.11/1988 percepisce l'indennità mensile pensionabile.
                 Al riguardo codesta Amministrazione sembra propendere per la soluzione negativa, nella considerazione che l'indennità di vigilanza e tutela è "sostanzialmente analoga" all'indennità mensile pensionabile corrisposta al personale del Corpo forestale regionale.
   
   2.            Preliminarmente si osserva che, in armonia con quanto disposto dall'art.31 del Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 gennaio 1995, n.11, la soluzione di eventuali controversie insorte sull'interpretazione di clausole contrattuali andrebbe rimessa ad un accordo da stipularsi tra le parti sottoscrittrici con le medesime procedure previste per l'approvazione dell'accordo sottostante.
                 Premesso e fatto salvo quanto sopra, non ci si esime comunque, in uno spirito di fattiva collaborazione, ed allo scopo di fornire comunque a codesta Amministrazione utili elementi, dal rendere il richiesto parere.
   
   3.            L'orientamento espresso nella richiesta di parere da codesto Assessorato, va condiviso.
                 Ed invero, ai fini dell'esame della questione prospettata appare anzitutto opportuno, ad avviso dello scrivente, individuare la natura dell'indennità pensionabile corrisposta mensilmente al personale del Corpo forestale regionale; ciò al fine di accertare se la predetta indennità possa considerarsi "analoga" a quella di tutela e vigilanza e, conseguentemente, se la sua corresponsione possa assorbire quella dell'indennità prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro.
                 Al riguardo va osservato che l'art.42 della l.r. n.41/1985 e l'art.7 della l.r. n.11/1988 attribuiscono, rispettivamente al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta funzioni di polizia, nonchè al personale del medesimo Corpo con qualifica di assistente e di agente tecnico forestale, l'indennità pensionabile che - ai sensi dell'art.2 della legge 20 marzo 1984, n.34 e dell'art.5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n.69 - compete al personale dei ruoli della Polizia di Stato.
                 Ora, considerato che tale ultima indennità ha sostituito la soppressa indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.1054, non può che riconoscersi alla stessa la medesima natura della indennità soppressa e, come tale, ritenerla specificamente connessa all'espletamento dei compiti di istituto.
                 Ciò posto va altresì evidenziato che il Corpo forestale della Regione siciliana - come già affermato dallo scrivente con parere 8 luglio 1999 n.13760/133.99.11 - è da includersi tra le "forze di polizia". Conseguentemente tra le attività istituzionali del personale in questione, oltre alle tipiche funzioni di tutela e promozione in materia di boschi e foreste, vi rientrano anche i servizi e compiti di polizia, di ordine pubblico e di pubblico soccorso previsti per le forze di polizia dalla legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza); funzioni quest'ultime che ricomprendono a fortiori quelle di vigilanza e tutela.
                 Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, poichè le funzioni cui è correlata l'indennità pensionabile spettante al personale del Corpo forestale regionale certamente si ricollegano all'attività di vigilanza e tutela, deve concludersi che la predetta indennità sia "analoga" a quella disciplinata dal contratto collettivo regionale di lavoro e che, la sua corresponsione, così come previsto dal medesimo contratto, esclude quella dell'indennità di vigilanza e tutela.
   
   4.            Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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