Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo VI                            /85.00.11

OGGETTO: Art. 48 l.r. n 10/1999 - Applicabilità in relazione alla L. 23 dicembre 1998, n. 448 - Concessione sgravi contributi - Legittimità.

   
   
   
   
                                              Assessorato regionale lavoro,
                                               previdenza sociale, formazione
                                               professionale, emigrazione
                                               P A L E R M O

   
   
                 1. Con la nota in oggetto indicata codesto Assessorato richiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine alla corretta applicazione dell'art. 48, 1° comma, lett. b) della l.r. n° 10/99; in particolare viene richiesto se debba procedersi o meno al mantenimento della concessione del beneficio ivi previsto, autorizzato ex l.r. n° 30/97 sia prima che dopo l'entrata in vigore della disposizione normativa di cui alla l.r. n° 10/99 fino alla pubblicazione della circolare INPS n. 188/99. Ciò in quanto codesto Assessorato ha proceduto a rilasciare autorizzazioni allo sgravio contributivo ai sensi della l.r. n° 30/97 senza accertare, per le imprese richiedenti, il possesso o meno dei requisiti ex art. 3 L. n° 448/98 ritenendo di non dovere penalizzare le imprese interessate nell'attesa delle istruzioni, poi emanate dall'INPS con la sopra citata circolare n° 188/99.
                 Viene richiesto, altresì, qualora debba procedersi al ritiro delle autorizzazioni rilasciate, quale debba essere la decorrenza da attribuire alla "revoca" dei predetti atti tenendo conto delle tre diverse date 1 gennaio 1999 (decorrenza sgravio ex L. n° 448/98), 1 maggio 1999 (data di entrata in vigore della l.r. 10/99) ovvero 14 ottobre 1999 (data di pubblicazione della circolare INPS).
   
                 2. In ordine alla problematica prospettata va osservato, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 7, primo comma bis, della l.r. 7 agosto 1997, n. 30 come modificato ed integrato dall'art. 48 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, "l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448".
                 Come è noto l'art. 3 della L. n° 448/1998 concernente "Misure di finanza pubblica per stabilizzazione e lo sviluppo "ha disposto, per tutti i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, uno sgravio contributivo, in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale a loro carico, pari ad un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore. Quanto sopra per tutti i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998 (cfr. art. 3, quinto comma, L. n° 448/98). Detta forma di incentivi alle imprese viene disposta in presenza di precise condizioni che sono dettate dall'art. 3, sesto comma, della L. n° 448/98.
                 E' indubbio, pertanto, che la volontà del legislatore regionale di voler conformare il sistema normativo regionale al disposto dell'art. 48, 1° comma, lett.b) della l.r. n°10/99, che ha integrato il disposto normativo  dell'art. 7 della l.r. n° 30/97, è diretta ad evitare la sovrapposizione di interventi, statali e regionali, aventi uguali finalità rivolti ad analoghe categorie di destinatari.
                 E, quindi, a fronte dell'intervento statale previsto dalla L. n° 448/98 a favore di tutti i datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici (nonchè a favore delle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti) operanti nelle Regioni Ob.1 (ad esclusione delle Regioni Abruzzo e Molise in cui i benefici vengono previsti solo per i nuovi assunti nell'anno 1999) tra cui rientra, appunto, la Sicilia, al fine di evitare la duplicazione degli interventi - l'uno, quello statale a carico dello Stato, l'altro, quello regionale con fondi propri della Regione - il legislatore regionale con l'art. 48, 1° comma, lett. b) ha realizzato una forma di autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, da concedere con fondi regionali ex l.r. n° 30/97, esclusivamente per le assunzioni non previste dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.
                 Pertanto, se codesto Assessorato, come riferisce, ha proceduto a rilasciare autorizzazioni allo sgravio contributivo ai sensi della l.r. 30/97 senza accertare, per le imprese richiedenti, il possesso o meno dei requisiti ex art. 3 L. n° 448/98 ha posto in essere dei comportamenti non in linea con il disposto normativo dell'art. 48, 1° comma, lett. b) in quanto ha ammesso a beneficiare degli incentivi regionali imprese che avrebbero avuto titolo a beneficiare di quelli statali; con ciò pervenendo da un lato ad attribuire un beneficio di indubbia natura economica con finalità occupazionali ad imprese che avrebbero avuto titolo ad ottenerlo (o quantomeno a richiederlo) ai sensi della normativa statale e, quindi, con oneri a carico dello Stato e, dall'altro, a diminuire la consistenza  finanziaria dei fondi regionali destinati, per quanto concerne il beneficio de quo, esclusivamente ad incentivare le assunzioni non previste dall'art. 3 della L. n° 448/98.
                 Per quanto sopra codesto Assessorato potrà valutare l'opportunità o meno di intervenire in ordine agli atti adottati in contrasto con il principio scaturente dall'art. 48, primo comma, lett. b), che ha integrato il disposto normativo dell'art. 7 della l.r. n° 30/97, con provvedimenti in sede di autotutela nell'ambito dell'ampia potestà discrezionale spettante a codesta Amministrazione in materia.
                 Pertanto, codesto Assessorato qualora ravvisasse negli atti già posti in essere un vizio di legittimità scaturente dalla mancata applicazione di quanto previsto dalla norma sopra riportata nonchè un interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione dei medesimi atti (che, invero, potrebbe essere ravvisato "in re ipsa" nella distrazione dei fondi regionali utilizzati per fattispecie non legislativamente previste) potrebbe procedere con il potere di annullamento d'ufficio il cui fondamento sta nel generale potere di autocontrollo della legittimità dei propro provvedimenti, spettante ad ogni organo amministrativo.
                 Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, va precisato che l'efficacia del provvedimento di annullamento (a differenza di quello di revoca) retroagisce al momento dell'emanazione dell'atto viziato (efficacia ex tunc) e che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che l'art. 3, c. 5 e 6, della L. n° 448/98 sia divenuto operativo, ai sensi del settimo comma del medesimo articolo, solo dalla data del provvedimento 10 agosto 1999 n. SG(99)D/6511, notificato il 14 settembre 1999, con cui la Commissione Europea ha ritenuto conforme alla politica comunitaria in materia di occupazione il regime di aiuto di Stato n° 701/98-Italia, laddove i destinatari della disposizione normativa de qua possano, comunque, richiedere lo sgravio triennale a decorrere dal 1° gennaio 1999.
                 Quanto sopra anche ai fini di quanto statuito al punto 6.1 della circolare INPS 14 ottobre 1999, n. 188.
   
   * * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane