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Gruppo III                          /72.2000.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Consiglio di gestione servizi comuni - Legittimità operativa.

   
   
   
                                              Assessorato regionale
                                               dell'Industria
                                               P A L E R M O

   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato rivolge allo scrivente Ufficio un quesito posto dal Consorzio A.S.I. di XXXX e relativo alla validità operativa del Consiglio di gestione dei servizi comuni consortili. Le perplessità sollevate da taluni componenti del Comitato direttivo del Consorzio A.S.I., deriva dalla circostanza che la designazione dei membri consortili in seno al Consiglio di gestione dei servizi comuni è stata effettuata il 14.2.98 e quindi, durando il mandato per disposizione regolamentare, un anno, detta designazione era già scaduta al momento dell'inizio del funzionamento dell'organo collegiale avvenuto il 20 ottobre 1999.
   
                 2. Sul quesito posto all'attenzione dello scrivente Ufficio si osserva che il regolamento per la gestione dei servizi comuni consortili, approvato con delibera del Consiglio generale del Consorzio n. 11 del 19.12.1997, prevede, all'art. 25, che il Consiglio di gestione sia composto  da sette membri nominati uno con funzione di Presidente, dal Consorzio A.S.I.; tre eletti dall'Assemblea (formata da tutti gli assegnatari dei rustici industriali e dall'A.S.I. - Art. 15 regolamento) e tre designati dal Consorzio A.S.I. tra cui due dipendenti e il componente del Comitato direttivo del Consorzio designato dall'Assessorato regionale Industria.
                 La designazione dei membri di competenza consortile è stata effettuata in data 14.2.98 quando ancora non era stata effettuata alcuna assegnazione dei lotti, avvenuta (come risulta dalla nota consortile allegata agli atti) nel settembre del 1999 e, quindi, nella materiale assenza di un'assemblea degli assegnatari dei rustici che avrebbe dovuto designare i propri rappresentanti (art. 15).
                 Va allora evidenziato che secondo la dottrina (Enc. del dir.) l'insediamento di un collegio si sostanzia non con la costituzione ma con l'entrata in funzione dello stesso. Anche la giurisprudenza (T.A.R. Toscana I sez. n. 38 del 24.1.89; C.S. V 8.7.77 n. 767) ha affermato che nella fase di composizione iniziale di un organo collegiale, la legittimazione del medesimo postula la costituzione completa mediante la nomina di tutti i componenti, e che sino al momento in cui - avvenute le nomine dei componenti e del presidente non si celebra l'adunanza di insediamento dell'intero collegio i soggetti nominati non acquisiscono giuridicamente il diritto di esercitare le funzioni, poichè i provvedimenti di nomina, seppure dotati di esecutività non svolgono, tuttavia, effetti fino al momento della concreta composizione dell'organo (T.A.R. Toscana sez. I 14.7.93, n. 564).
                 Ad avviso dello scrivente, pertanto, poichè l'assegnazione dei rustici è stata effettuata nel settembre 1999 e solo successivamente - 20 ottobre 1999 è stato materialmente possibile la convocazione di un'assemblea che ha potuto procedere alla designazione dei propri rappresentanti (assemblea prima inesistente per mancanza oggettiva di soggetti per cui non può parlarsi di inerzia o di inefficienza dell'organismo interessato e, quindi, non può invocarsi la disposizione della lettera -f- dell'art. 25 del regolamento), la nomina dei rappresentanti consortili deve decorrere dalla data di prima convocazione dell'organo collegiale.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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