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Gruppo    V                            /70.00.11

OGGETTO: Opera pia XXXX di YYYY. Compenso spettante al Commissario straordinario.

   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                               ENTI LOCALI
                                               P A L E R M O

   
                 1. Con lettera 30 marzo 2000, n.780 - integrata con successiva nota 16 giugno 2000, n.1383 - codesto Assessorato rappresenta quanto segue:
   a) dal 1984 al 1996 Mons. S.C., arcivescovo di XXXX, ha rivestito la carica di commissario straordinario dell'opera pia in oggetto;
   b) la fissazione del relativo compenso è stata rinviata dal provvedimento di nomina (D.A. 9 luglio 1984, n.91) ad un successivo decreto;
   c) tale decreto non è stato mai emanato, atteso che - a partire dal 1986, le retribuzioni degli amministratori straordinari delle I.P.A.B. hanno formato oggetto di appositi provvedimenti assessoriali di carattere generale;
   d) con lettera 28 gennaio 2000 l'interessato - richiamandosi a "precedenti richieste" - ha "sollecitato" il pagamento di quanto dovutogli per l'intera durata del mandato de quo;
   e) con riferimento allo stesso periodo 1984-1996 esisterebbe a carico di Mons. C. un "contenzioso" volto al "recupero di interessi maturati sulle giacenze di cassa".
                 Fatte queste premesse, vien chiesto l'avviso dell'Ufficio sulla legittimità della richiesta dell'alto prelato, anche sotto il profilo dell'eventuale intervenuta prescrizione del credito in questione; prescrizione che - secondo codesto Assessorato - sarebbe nel caso in esame dubbia, dal momento che Mons. C. si troverebbe tuttora "in attesa dello scioglimento della riserva contenuta nel suo decreto di nomina, circa la determinazione del compenso".
   
                 2. Appare dagli atti certo che con D.A. 9 luglio 1984, n.91 Mons. C. venne nominato commissario straordinario dell'opera pia "XXXX" di YYYY e che, con lo stesso provvedimento, venne rinviata a "successivo decreto" la fissazione del relativo compenso; anche se dagli stessi atti non si rileva la data di cessazione dalla carica de qua dell'interessato.
                 Pertanto, non sembra dubbio l'astratto diritto dell'amministratore straordinario in questione ad avere retribuite le proprie prestazioni, salva restando, ovviamente, l'esatta determinazione del relativo ammontare, che esula dal presente esame.
                 Altra questione è poi se ed in quale misura il credito in oggetto possa considerarsi prescritto. E qui va subito disatteso l'argomento, proposto nella richiesta di avviso, secondo cui, non essendo mai stato emanato il decreto di fissazione del compenso spettante a Mons. C., lo stesso sarebbe tuttora indeterminato; ciò che ne impedirebbe la prescrizione.
                 Al riguardo, infatti, basta ricordare che il primo dei sopra richiamati decreti di carattere generale di fissazione delle spettanze degli amministratori straordinari delle I.P.A.B. risale al 1986; sicchè, almeno a partire da tale data, il credito dell'interessato era azionabile e, come tale, soggetto alla prescrizione quinquennale disposta dall'art.2948, n.4 del codice civile.
                     Nè può valere in contrario - come ritiene sul punto codesto Assessorato - il menzionato carattere generale dei predetti decreti susseguitisi dal 1986, in quanto i compensi ivi stabiliti potevano applicarsi secondo quest'Ufficio - in mancanza di un provvedimento specifico individuale - anche alla fattispecie.
                 In base a tali argomentazioni può dunque concludersi che devono ritenersi prescritti - ai sensi del citato art.2948, n.4 del codice civile - tutti i crediti dell'interessato il cui pagamento non sia stato richiesto entro cinque anni dalla relativa maturazione; vale a dire, nel caso di specie, tutti i crediti ai quali possa concretamente retroagire nel senso sopra accennato l'istanza di Mons. C. del 28 gennaio 2000. A meno che - come sembra accennarsi in quest'ultima istanza - non esistano precedenti e documentati atti interruttivi della prescrizione, ai quali andrebbe in questo caso riferita la prescrizione stessa.
                 Resta infine rimessa all'Amministrazione competente, una volta accertato, alla stregua delle osservazioni che precedono, il concreto ammontare delle spettanze dell'interessato, la valutazione dell'opportunità di soprassedere al relativo pagamento, nelle more della definizione del "contenzioso" non meglio precisato nei confronti di Mons. C. cui si fa cenno nella richiesta di avviso.
   * * *

             Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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