Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo V                          /67.00.11

OGGETTO: Ente autonomo regionale Teatro XXXX di YYYY - Applicabilità del C.C.N.L. riguardante i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.
   

   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Segreteria Generale
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesta Segreteria generale ha qui trasmesso la nota (9 marzo 2000, n. 1533) con la quale il Sovrintendente dell'Ente in oggetto - dopo aver richiamato la normativa statale che ha trasformato gli enti lirici e sinfonici in fondazioni di diritto privato - chiede sostanzialmente se al predetto Ente regionale, avente natura pubblica non economica, sia applicabile il nuovo C.C.N.L. per il personale dipendente dalle menzionate fondazioni, aventi invece personalità giuridica di diritto privato; nonchè quale debba essere, in caso negativo, la normativa di riferimento per il trattamento economico e giuridico del personale interessato.
   
                 2. La l.r. 16 aprile 1986, n. 19, nell'istituire l'Ente autonomo regionale Teatro XXXX con sede in YYYY, attribuendogli personalità giuridica di diritto pubblico (cfr. art. 1), all'art. 13 ha tra l'altro previsto che il "trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo, è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro etc.".
                 La genericità della formula legislativa utilizzata nella riferita norma ha consentito finora all'Ente interessato di adottare, con i conseguenti atti organizzativi, come fonte regolatrice del rapporto di lavoro del proprio personale il C.C.N.L. riguardante i dipendenti degli enti autonomi lirici e sinfonici di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800. E il riferimento a tale contratto, per altro applicato al personale del Teatro ancor prima dell'erezione in Ente autonomo regionale (così si legge nella nota n. 1533/2000, allegata alla richiesta d'avviso) appariva infatti coerente con la l.r. n. 19/1986 che, muovendosi nel solco normativo tracciato dalla legislazione statale del settore, aveva delineato per l'Ente in questione un modello organizzativo analogo a quello allora previsto per le Istituzioni elencate nell'art. 6 della legge n. 800/1967.
                 Con il D. lgs. 23 aprile 1998, n. 134, emanato in esecuzione della l. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, comma 1, lett. b e art. 14) è stata portata a compimento in sede statale la privatizzazione degli enti di cultura e degli enti lirici, iniziata per questi ultimi con il D. lgs. 29 giugno 1996, n. 367 (in base alla delega conferita con la l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, commi 57 e 58), che resta applicabile per quanto non previsto nel successivo decreto n. 134/1998; il quale in particolare ha previsto "coattivamente" la trasformazione in fondazioni e l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato - dall'entrata in vigore dello stesso decreto - degli enti lirici già disciplinati dalla citata legge statale n. 800/1967.
                 Nel sopra descritto quadro normativo statale e tenuto conto della persistente natura pubblica dell'Ente regionale in oggetto e del rapporto di lavoro del relativo personale, appaiono da condividere le perplessità manifestate dallo stesso Ente in ordine alla possibilità di continuare ad attribuire ai contratti - stipulati dalle fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti lirici statali - il ruolo di fonte normativa del rapporto di lavoro del proprio personale. Ciò nella considerazione che, a prescindere da qualsiasi valutazione circa i contenuti sostanziali della riforma attuata in sede statale, quello che prevale da un punto di vista formale è la diversa qualificazione degli organismi datori di lavoro; nonchè la constatazione che la specifica normativa riguardante il nuovo assetto organizzativo e la disciplina del personale delle fondazioni musicali non può non refluire sui contenuti della contrattazione collettiva che da essa trae legittimazione.
                 A ciò va aggiunto, passando così al secondo aspetto del quesito (normativa applicabile), che la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana etc." (con la quale sono stati recepiti in Sicilia i principi del D. lg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modifiche ed integrazioni), nel definire all'art. 1, primo comma il proprio ambito applicativo, vi ha incluso "gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione", prevedendo, nel successivo terzo comma, che detti enti "devono adeguarsi anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano", al regime giuridico introdotto con la medesima legge, adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure ivi indicate; e disponendo - tra l'altro - nel successivo titolo II che gli stessi enti costituiscono un unico comparto con l'Amministrazione regionale, e che le eventuali modifiche al predetto comparto unico possono essere apportate con le procedure contestualmente precisate.
                 Ora, poichè gli evidenziati motivi testuali collocano tra i destinatari della riforma introdotta dalla l.r. n. 10/2000 anche l'Ente di cui trattasi, si è dell'avviso che lo stesso debba attenersi ai principi espressi nella citata legge regionale. A meno che non intervenga una esplicita norma che modificandone l'assetto istituzionale possa legittimare una diversa conclusione.
                 In proposito è da ricordare che in sede statale gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, che l'art. 6, secondo comma della legge 13 luglio 1984, n. 312 aveva escluso - in ragione delle loro peculiarità - dal regime contrattuale allora vigente per la generalità delle amministrazioni pubbliche, in un primo tempo erano stati ricondotti al sistema di contrattazione realizzato con il D. leg.vo n. 29/1993, e poi ad esso sottratti con la trasformazione in soggetti privati (cfr. Carinci - D'Antana - Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Giuffrè ed. 2000 - pag. 68).
   
   * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane