Repubblica Italiana
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Gruppo     V                        /64.00.11

OGGETTO: Medico specializzando con, borsa di studio regionale. Istanza trasferimento all'Università di Padova.

   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                        SANITA'
                                                          P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se un medico specializzando, titolare di una borsa di studio "aggiuntiva" finanziata dalla Regione ai sensi della l.r. 20 agosto 1994, n. 33 possa essere trasferito ad altro ateneo non siciliano; cioè, in altri termini, se sia nella specie applicabile il normale regime dei trasferimenti vigente per le analoghe borse di studio finanziate dallo Stato.
                 Al riguardo codesta Amministrazione si esprime in senso favorevole, osservando fra l'altro che il medico specializzato in Sicilia non è tenuto "ad esercitare in ambito regionale" e che, ove gli interessati dovessero lasciare le borse, le stesse "andrebbero perse in quanto non più utilizzabili da altri medici".
   
                 2. Ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 33/1994, il piano di assegnazione delle borse di studio "aggiuntive" regionali -istituite dall'art. 1 della stessa legge- in primo luogo è ovviamente limitato alle tre università siciliane; in secondo luogo è soggetto all'iter approvativo più idoneo a garantire l'interesse pubblico regionale (delibera della Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'ARS); e in terzo luogo è espressamente collegato al "fabbisogno di unità specialistiche occorrenti all'assistenza sanitaria regionale".
                 Tali connotazioni -secondo quest'Ufficio- confermano ciò che dovrebbe ritenersi "in re ipsa": vale a dire che la volontà del legislatore è nella fattispecie finalizzata -almeno in via programmatica e pur non traducendosi ciò in alcun vincolo personale degli interessati- a soddisfare prioritariamente le necessità regionali. Nè del resto sarebbe diversamente spiegabile l'impiego di fondi regionali volto ad "incrementare" in Sicilia il numero di borse di studio già istituite e disciplinate dallo Stato con il D. L.vo 8 agosto 1991, n. 257.
                 Conseguentemente, il rinvio generale fatto dall'art. 4 della l.r. n. 33/1994 al citato D. L.vo n. 257/1991 ("Per quanto non previsto etc") -dal quale codesto Assessorato vorrebbe far discendere l'applicabilità indiscriminata alla fattispecie del regime dei trasferimenti vigente in sede statale- è invece da ritenere limitato, per quanto qui interessa, ai soli trasferimenti circoscritti all'ambito regionale; essendo, come si è detto, l'opposta interpretazione contraria allo spirito della legge regionale di riferimento.
                 Le precedenti considerazioni assorbono le altre argomentazioni accennate nella richiesta di avviso, in ragione del relativo carattere extragiuridico.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
   
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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